CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen.; ritenuto il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 - non sia consentito in sede di legittimità in quanto fondato su doglianze che risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, devono essere considerate aspecifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), che ha dato conto degli elementi dai quali è stata tratta, non illogicamente, la ritenuta consapevolezza delle violazioni consumate (e, in particolare, la dichiarazione di false generalità, compiuta per occultarle); rilevato che con il secondo motivo il ricorso denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina del tentativo con riferimento all'art. 495 cod. pen.; ritenuto che esso sia aspecifico, in quanto fondato su doglianze che omettono qualunque confronto critico con le puntuali argomentazioni della Corte di appello circa la non necessità che il pubblico ufficiale sia effettivamente indotto in errore e, inoltre, che sia manifestamente infondato, atteso che il reato di cui all'art. 495 cod. pen. è integrato dalla condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - sia manifestamente infondato in quanto le suddette circostanze sono state applicate dai Giudici di merito e ritenute equivalenti alle contestate aggravanti alla stregua di considerazioni ragionate e argomentate da parte del Giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), come tali incensurabili in sede di legittimità (v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01, secondo cui il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è censurabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, risolvendosi in una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; uAA [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci