CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato AlessandroMorosini-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.926/2023 depositatail 17/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12584/2023Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 9278/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 08/04/2026Massimo Ferro