CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2442 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2442del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T26 B666Z ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : STR PLA65L11 I199R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L24 F158R ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 1055/2023, pubblicatain data 11 dicembre 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio (nel 2006) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il pagamento dell’importo di € 7.746,85, quale residuo dallo stesso ancora dovuto in virtù dell’impegno, che aveva assunto nei suoi confronti, di rimbor- sargli la somma di 35.000.000 di vecchie lire, che gli era stata versata,in base ad un contratto di “ negoziazione, raccolta or- dini e collocamento strumenti finanziari”, quale promotore Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 finanziario di una società di intermediazione mobiliare, e che era andata integralmente perduta. Il convenuto, nel contestare il fondamento della domanda avan- zata nei suoi confronti, oltre ad eccepire la prescrizione, ha pro- posto, in via riconvenzionale, domanda di restituzione della somma di € 10.033,00, già versata in adempimento dell’ac- cordo di rimborso concluso con l’attore, sostenendo che questi sarebbe venuto meno agli impegni derivanti dallo stesso. La domanda principale del [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribu- nale di Patti, che ha rigettato, invece, quella riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2947 c.c. - contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., per avere la Corte d’Ap- pello ritenuto infondata l’eccepita maturazione del termine pre- scrizionale ex art. 2947 C.C. dell’azione avanzata dal sig. Coz- zupoli. Insussistenza della prova dell’obbligo di restituzione dell’ulteriore somma di lire 15.000.000». Il ricorrente deduce che «A dispetto di quanto incomprensibil- mente affermato nella sentenza odiernamente impugnata, l’og- getto del giudizio non consiste nella violazione dei doveri Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle opera- zioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla pre- stazione dei servizi d’investimento finanziario con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, atteso che tutte le operazioni fatte nell’interesse dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] sono state debitamente richiestee autorizzate dagli stessi, per come è stato documen- tato con la produzione di 1° grado e comunque risulta acquisito al processo in virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. In realtà l’oggetto del giudizio riguarda l’as- serito inadempimento dell’accordo di restituzione, oltre che della somma di lire 20.000.000, già effettuata con 5 assegni di 5.000.000 ciascuno, pagati per ammissione degli stessi Cozzu- poli, anche dell’ulteriore somma, corrispondente alla perdita in- tegrale subita, di lire 15.000,00, per come il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a provvedere. Poi in realtà il [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere concordato solo il versamento di lire 20.000.000 al solo scopo di evitare che controparte diffondesse informazioni, infondate, che potessero pregiudicare il suo decoro professionale, senza però mai impegnarsi a versare l’ulteriore importo di lire 15.000.000. In ragione della natura del rapporto dedotto in giu- dizio non poteva non essere dichiarata ed accertata la prescri- zione del credito per come eccepito sia in primo che secondo grado». Il motivo è in parte inammissibile ed in parteinfondato. 1.1 È inammissibile, perché non sufficientemente specifico, nella parte in cui il ricorrente sostiene che la richiesta di paga- mento della somma, pari al capitale versatogli dall’attore in base ad un accordo contrattuale che ne prevedeva la gestione per investimenti finanziari, che egli aveva perduto e che, in base ad un successivo accordo con il medesimo attore, si era impegnato e restituirgli, dovrebbe integrare una domanda ri- sarcitoria di natura extracontrattuale e non la richiesta di adem- pimento di una obbligazione avente ad oggetto il pagamento di Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 una somma di danaro,senza però chiarire in modo adeguato le ragioni, in diritto, di tale assunto. 1.2 È, comunque , manifestamente infondato, in diritto, l’as- sunto secondo cui la domanda di pagamento della somma che lo stesso ricorrente si era impegnato a restituire all’attore, in base ad un accordo con questo concluso, incontestabilmente di natura negoziale (sia che si trattasse di un vero e proprio con- tratto di transazione, come pare affermare lo stesso ricorrente a pag. 8 del ricorso, sia che si trattasse di una mera promessa di pagamento o di una ricognizione del debito derivante dall’ina- dempimento al precedente contratto di gestione dei capitali versati), sarebbe soggetta al termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., previsto per i danni derivanti da illeciti di na- tura extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.. Si tratta, infatti, in ogni caso, di una responsabilità di natura contrattuale, in quanto derivante dall’inadempimento di un con- tratto e/o di una specifica obbligazione di pagamento di una somma di danaro, assunta dal convenuto nei confronti dell’at- tore. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3), degli artt.2697 c.c. e 246 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] e non avere ritenuto l’inattendibilità e/o nullità delle testimo- nianze assunte in giudiziodel padre di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] como Portale». Il ricorrente deduce che «Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello hanno omesso del tutto l’esame dei motivi di gravame e della relativa documentazione allegata dall’odierna parte ri- corrente al fine di escludere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia compiuto investimenti “azzardati” e senza autorizzazioni in considera- zione della copiosa documentazione versata in atti da cui risul- tano le disposizioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] contenenti Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 autorizzazioni, mandati speciali di [OSCURATO:PERSONA] di vendita ed ordini di compravendita i quali, peraltro, venivano esplicati dal cliente anche verbalmente nel corso dei ripetuti incontri che avvenivano presso l’ufficio del sig. [OSCURATO:PERSONA] ove sia l’odierno resi- stente che il di lui padre (cui controparte aveva delegato i rap- porti con il promotore finanziario e la società di intermediazione mobiliare) si recavano per aggiornarsi sulle operazioni in corso. Ed ancora, contrariamente a quanto ritenuto dall’Autorità di se- condo grado, assolutamente inficiate appaiono le prove orali assunte, rispettivamente quella del sig. [OSCURATO:PERSONA] e quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], da cui il Giudice di prime cure avrebbe tratto gli elementi in grado di supportarne il proprio convincimento circa la conclusione del riferito accordo di ri- piano». Anche questo motivo è in parte inammissibileed in parte infon- dato. 2.1In primo luogo, non possono assumere concreto rilievo, ai fini della decisione – e sono pertanto inammissibili per difetto di interesse all’impugnazione –le, peraltro generiche, censure relative al preteso omesso esame dei motivi di ricorso con i quali ilLongo aveva contestato di avere operato «investimenti “azzardati” e senza autorizzazioni»: la domanda dell’attore ri- sulta, infatti, fondata sull’impegno assunto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di restituire le somme versategli dal primo e andate totalmente perdute, ilche assorbe ogni questione in ordine alle ragioni per cui ciò era avvenuto. 2.2Neanche è configurabile, sotto tale profilo, la dedotta vio- lazione dell’assetto normativo degli oneri probatori, in viola- zione dell’art. 2697 c.c., proprio in virtù dell’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione al [OSCURATO:PERSONA] delle somme da questi versate e andate disperse: si tratta, infatti (se non di un vero e proprio accordo transattivo), quanto meno, di una promessa Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 idonea ad operare proprio sul piano dell’inversione dell’onere della prova della causa debendi. 2.3Per quanto attiene alle contestazioni sulla capacità e sulla attendibilità dei testi, le censure, in primo luogo, non risultano sufficientemente specifiche, sia nel richiamo del preciso conte- nuto degli atti di causa in cui sarebbero state sollevate le rela- tive eccezioni, sia nella stessa indicazione delle ragioni di una eventuale incapacità a testimoniare dei soggetti escussi, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: la questione della capacità dei testi escussi è, comunque, specifico oggetto del successivo motivo del ricorso, al quale può, pertanto, farsi rin- vio, per tale profilo. 2.4Inoltre , con riguardo all’attendibilità dei medesimi testi, è sufficiente ribadire il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, per cui «la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la moti- vazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non ac- colti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia di- mostrativa della fonte-mezzo di prova» (Cass., Sez. 6 - 3, n. 16467 del 04/07/2017; conf., ex multis: Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009; Sez. L, n. 12747 del 01/09/2003; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, n. 21187 del 08/08/2019) 2.5Per ogni altro profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella contestazione di accerta- menti di fatto operati dal giudice di merito sulla base della Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione di dette prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione, in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 4), degli artt.2697 c.c. e 246 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con nullità della sentenzaper omessa e/o apparente motivazione, per avere la Corte d’Ap- pello rigettato l’appello nella parte in cui ha posto la questione della nullità delle testimonianze del sig. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi motivazione». Il ricorrente deduce che «Nessuna parola ha speso la Corte d’Appello per motivare il rigetto del motivo di appello con cui è stata sollevata la nullità e/o inutilizzabile della testimonianza del padre dell’appellato e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò deter- mina i vizi in epigrafe e laconseguente illegittimità della sen- tenza di 2° grado, non essendoci agli atti prova nédella respon- sabilità del [OSCURATO:PERSONA] né dell’accordo di restituzione dell’ulteriore somma di lire 15.000.000». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.1 La corte d’appello ha chiarito, con riguardo al motivo di appello relativo alla «dedotta inammissibilità delle prove orali espletate e contestate in primo grado», da una parte, che «la circostanza asseritamente “ostativa” lamentata(ossia, la “pros- simità” alla parte, ancorché per ragioni e posizioni diverse, dei due deponenti indicati come testi) non è stata suffragata da elementi di riscontro anche solo indiziario di sorta idonei a cor- roborarne l’assunto» e, dall’altra parte, che «il dubbio “preven- tivo” d’attendibilità del soggetto evocato a deporre quale teste non legittima l’esclusione della parte che ne richieda Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 l’assunzione dal diritto alla prova che per tal via sia possibile acquisire, anche ove essa non sia l’unica disponibile …». Si tratta di una motivazione adeguata, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico.Tanto è sufficiente ad escludere la fondatezza della censura di «omessa e/o apparente motivazione», in violazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sul punto in contestazione. 3.2D’altra parte, con più specifico riguardo alla dedotta inca- pacità del teste avvocato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, in base al con- solidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «se, in linea di principio, sussi- ste incompatibilità tra l’esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell’ambito del medesimo giudizio, tale incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) non si configura nell’ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di di- fensore successivamente all’assunzione della sua testimo- nianza, così come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo» (Cass., Sez. 3, n. 16151 del 08/07/2010; Sez. 6 -1, n. 29301 del 06/12/2017). Sulla base di tali principi, il difensore della parte, se abbia ces- sato il suo incarico (come avvenuto nella specie), è capace di testimoniare. Non può, invece, condividersi l’assunto del ricorrente secondo il quale la cessazione dell’incarico del difensore dovrebbe essere anteriore all’ammissione della prova per testi (fatte sempre salve le eventuali valutazioni di carattere deontologico ed even- tuali altre ragioni di nullità processuale relative all’assunzione della prova, se sussistenti). Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 3.3La censura in esame, poi, anche con riguardo agli altri pro- fili dedotti, non può ritenersi sufficientemente specifica, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il mancato ade- guato e puntuale richiamo del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali è fondata. 3.4Anche in questo caso, infine, come già rilevato per il motivo precedente (e richiamato quanto in tale ultima sede esposto, anche in relazione all’assetto degli oneri probatori gravanti sulle parti), per ogni eventuale ulteriore profilo, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono in una contesta- zione di accertamenti di fatto operati dal giudice di merito sulla base della valutazione delle prove e sostenuti da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione di dette prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 4. Con il quarto motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., per erronea applicazione dei principi e delle regole in materia di condanna alle spese». Secondo il ricorrente«Stante la complessità delle questioni giu- ridiche trattate e l’oscillazione giurisprudenziale emersa negli scritti delle parti, le spese dei giudizi andavano comunque com- pensate, in tutto o, quantomeno in parte». Il motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parteconvenuta sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del Ric. n. 2442/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, n. 1898del11/02/2002; Sez. L, n. 10861del 24/07/2002; Sez. 3 , n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, n. 17692 del 28/11/2003 ; Sez. 3 , n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 3 , n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 1, n. 28492del 22/12/2005; Sez. 3, n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6- 3 , n. 26912 del 26/11/2020) . 5.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del