CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13045/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale a margine del ricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 86; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Opposizione a decreto ingiuntivo per provvigioni di mediazione [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 78C20 H501F), rappresentato e difeso con procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.14; – controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 354/2019, pubblicata il 18 gennaio 2019 e non notificata; Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con atto di citazione notificato nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6747/2008 emesso in data 30 aprile 2008, con il quale il Tribunale di Roma gli intimava il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma complessiva di euro 142.000,00 e accessori, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione prestata in ordine alla compravendita di immobili siti in Fiumicino, via della Scafa n.115/119, deducendo che la proposta di acquisto e l’impegno alla corresponsione della provvigione non erano stati da lui sottoscritti, a differenza del preliminare; aggiungeva che il diritto del mediatore alla provvigione era inesistente o nullo, per non essere stati rispettati gli obblighi di indipendenza e di imparzialità, nonché quelli di informazione e di diligenza, per avere preso parte alla volontà di occultare all’acquirente i vizi dell’immobile; il Leoni chiariva ancora che il mediatore non aveva provato di essere iscritto all’albo professionale obbligatorio per legge, per cui insisteva sull’inesistenza del diritto a percepire la provvigione; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, il Tribunale di Roma, con sentenza n.5426 del 2014 rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo, con condanna del Leoni alle spese di giudizio; - sul gravame interposto dal Leoni, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.6743/08 con condanna dell’appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Il giudice di secondo grado a sostegno della sua decisione, dopo aver accertato la regolare iscrizione all’albo della società appellata, rilevava come l’esigibilità della provvigione non era legata ad un termine certo, quanto piuttosto alla condizione della stipula del contratto definitivo. Il mancato verificarsi di tale condizione, circostanza certa in quanto non contestata alla luce della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 280 del 2016, passata in giudicato, che aveva dichiarato risolto il preliminare, il diritto alla provvigione veniva meno. Emergeva inoltre nell’atto di impegno sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] su modulo predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la corresponsione della provvigione era legata alla stipula del rogito notarile, con ciò indicando palesemente che le parti volevano consapevolmente derogare alla disciplina di cui all’art. 1755 c.c. secondo cui il diritto alla provvigione nasce con la conclusione dell’affare e tale momento coincideva con la stipula del preliminare. Le parti avevano subordinavano, quindi il pagamento della provvigione, alla stipula del contratto definitivo. Il mancato verificarsi di questa condizione, non riconducibile alla volontà o a condotta imputabile al soggetto obbligato, era pacificamente riconducibile a plurimi inadempimenti della parte promittente alienante, verso la quale la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva inteso agire per il pagamento della medesima provvigione; - avverso la citata sentenza della Corte di appello di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui resisteva con controricorso il Leoni; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1399 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali, in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato l’atto ratificato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il Leoni per interpretare la comune volontà delle parti, omettendo di considerare che si tratta di un atto intervenuto inter alios e che quindi tutt’al più può servire a rappresentare la volontà di [OSCURATO:PERSONA], genitore dell’originario opponente, colui che aveva sottoscritto l’atto in questione. Essendo intervenuta nelle more la ratifica di siffatto atto da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sottoscritto il contratto preliminare in luogo del padre, non poteva la Corte ritenere che siffatta accettazione aveva determina la produzione di determinati effetti e al contempo anche una modificazione. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc., in quanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, dalla lettura della clausola 4) del fascicolo monitorio prodotto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui alla proposta 20/04/07 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], si evince che il compenso è pattuito per la data prevista per la firma del contratto definitivo e non per la stipula del rogito notarile. L’impegno alla provvigione è dunque completo di tutti gli elementi e non può essere interpretato in base ad atti il cui contenuto non è conoscibile dal mediatore, sia perché successivi, sia perché intervenuti inter alios. Con il terzo motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1755 e 1757 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c, per avere la Corte territoriale travisato il senso dell’affare, ritenendo che le parti abbiano inteso derogare la norma relativa al momento del perfezionativo del diritto alla provvigione, quando la pattuizione non sposta tale momento ma si limita solo a stabilire da quale momento dovrà essere pagata, individuando inoltre esattamente la data in cui si prevede tale effetto ( 31 dicembre 2007, indicata per iscritto quale data del rogito). Inoltre il giudice di secondo grado, qualifica il negozio come condizionato, per giungere alla conclusione che, a seguito della risoluzione del preliminare di compravendita, non si è verificata la condizione prevista ed il compenso non è pertanto dovuto. Tale ricostruzione appare erronea e illegittima poiché la clausola sottoscritta tra promittente acquirente e mediatore non costituisce alcuna deroga agli artt. 1755 e 1757, di conseguenza il diritto alla provvigione in capo alla società attrice sussiste nonostante al preliminare non faccia seguito la stipula del contrattodefinitivo. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente e sua totale illogicità, in quanto, la motivazione adoperata dal Giudice di secondo grado presenta una vera e propria carenza sul piano logico-motivazionale ed è frutto di una ricostruzione errata del fatto, frutto di un “abbaglio” nella lettura degli atti di causa, oggetto di contrasto tra le parti, in quanto il Giudice medesimo ha sovrapposto una propria scienza privata ad un dato testuale chiaro ed inequivocabile, rendendo una motivazione che se fosse stata percepita dal giudice come è scritto in realtà, la decisione sarebbe stata differente. Con il quinto motivo la ricorrente richiede alla Suprema Corte una valutazione di merito ex art. 384 secondo comma cpc in quanto sussistono tutte le condizioni richieste dalla norma affinchè si possa pronunciare direttamente sul merito e rigettare direttamente l’opposizione al decreto ingiuntivo, liquidando in favore della ricorrente le spese delle tre fasi; - rileva il Collegio che il secondo e il terzo motivo di ricorso pongono una questione di diritto di particolare rilevanza nella determinazione del concetto di conclusione dell’affare e del la buona fede contrattuale nell’ambito delle previsioni pattizie circa la provvigione, che pone problemi di individuazione dei limiti dell’autonomia contrattuale nei rapporti di intermediazione. Per tale ragione si ritiene di ri mettere la causa alla pubblica udienza che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il rinvi o del la causa a nuovo ruolo per