CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ha dic:hiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) ascrittogli, confermando le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita. Rilevato che i primi tre motivi del ricorso vanno dichiarati inammissibili, attenendo, direttamente o indirettamente, a dedotte nullità di natura processuale consumatesi nel corso del procedimento, divenute irrilevanti per effetto della pronuncia di estinzione del reato (per tutte v. Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002; Conti, Rv. 221403 e Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810); le residue doglianze (quarto, quinto e sesto motivo di ricorso), vanno, invece, dichiarate improponibili, poiché investono direttamente il merito della accusa e la valutazione delle fonti di prova acquisite al processo, risultando incompatibili con la funzione propria del vaglio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consiqlie, eetepore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] riscuol