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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 24659/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate in data 11/04/2022 dal Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale, in data 11 ottobre 2021.

Con tale ordinanza era stata disposta, nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre concorrenti, Guram 3anelidze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in ordine ad un primo tentativo di furto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., acigravato dal numero di persone e dalla violenza sulle cose (capo 1, in Milano il 18 agosto 2021), ad altro furto in abitazione, questa volta consumato e analogamente aggravato (capo 2, in Milano il 23 agosto 2021), ad un terzo delitto di furto in abitazione, questa volta tentato e analogamente circostanziato (capo 3, in Milano il 23 agosto 2021), ad un furto consumato in abitazione e aggravato solo per il numero delle persone, questa volta in concorso solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e commesso nel torinese (capo 4, in [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2021).

2. Il Tribunale valutava come integrata la gravità indiziaria per tutti i delitti pregressi, ad eccezione di quello sub capo 1), fondata sugli spostamenti delle autovetture in uso agli indagati, verificate a mezzo Gps, sulle attività di osservazione, sulle emergenze delle intercettazioni telefoniche disposte, sulle immagini captate da videocamere di sicurezza.

Valutava, altresì, il Giudice del riesame, sussistenti le esigenze di cautela nella specie del pericolo di fuga e di reiterazione di condotte della medesima specie.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4.

Il primo motivo si articola, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione di legge processuale in particolare con riferimento agli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica.

Quanto al primo profilo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata rappresentando che il Gip del Tribunale di Torino, a seguito della convalida del fermo ivi operato, riconosceva come sussistenti i soli gravi indizi di colpevolezza per il delitto sub capo 4) e non anche per gli ulteriori delitti, rigettando la mozione cautelare del Pubblico ministero.

A fronte della dichiarazione di incompetenza e della trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., al competente Pubblico ministero milanese, quest'ultimo non avrebbe potuto chiedere l'emissione dell'ordinanza cautelare in ordine a tutte le contestazioni provvisorie, essendosi medio tempore formato giudicato cautelare in ordine ai capi per i quali era intervenuto il rigetto, non essendo stato proposto alcun appello cautelare al Tribunale di Torino.

Tale censura, già proposta dinanzi al Tribunale di Milano e ritenuta non fondata dall'ordinanza ora impugnata, sarebbe stata quindi mal valutata, dal che la dedotta carenza e manifesta illogicità della motivazione.

5. Il secondo motivo censura la violazione di legge proc:essuale in ordine ai capi 2) e 3) della contestazione provvisoria, in particolare con riferimento agli artt.273 e 292 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

In particolare il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato abbia errato nel valutare sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla scorta di elementi a carico del ricorrente che non risultano sufficientemente individualizzanti.

Non basterebbero a configurare la gravità indiziaria l'intestazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al coniuge del [OSCURATO:PERSONA], né che l'auto fosse stata vista muoversi nei pressi di via Puricelli, domicilio dell'indagato in Milano.

D'altro canto l'altra autovettura utilizzata, una [OSCURATO:PERSONA], risultava essere in uso a più soggetti appartenenti al medesimo gruppo di criminali di nazionalità giorgiana, cosicché la disponibilità dell'auto non integrerebbe la gravità indiziaria in ordine agli episodi della notte del 23 agosto 2021, come già ritenuto dal Gip del Tribunale di Torino, anche a fronte della circostanza che l'ordinanza impugnata riconoscerebbe il presupposto indiziario in termini di mera ragionevolezza.

6. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con requisitoria scritta datata 11 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando come, il primo motivo sia manifestamente infondato per pacifico orientamento giurisprudenziale, mentre il secondo motivo propone doglianze non consentite ed è generico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Quanto al primo motivo lo stesso è manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo, rigettando l'eccezione già proposta a censura del provvedimento cautelare genetico, del principio di autonomia dei provvedimenti, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e anche recentemente ribadito.

La questione si pose fin dai primi anni di applicazione dell'attuale codice di rito, tanto che le Sezioni Unite della Corte — Sez.

U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, 12\1. 194315 — risolse il conflitto fra orientamenti giurisprudenziali affermando che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti.

Le Sezioni Unite rilevavano come il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizzi per la completa "autonomia" rispetto al precedente, ad effetti interinali, e quindi non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dai medesimi fatti (nello stesso senso, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210043).

A fronte di tale principio di diritto, la giurisprudenza successiva ha consolidato senza incertezze l'orientamento.

Infatti si è affermato da ultimo che la decisione di rigetto della richiesta di misura cautelare emessa dal giudice incompetente, anche in assenza di una formale pronuncia sulla competenza, non determina alcuna preclusione endo-processuale connessa al c.d. cliudicato cautelare, formatosi sul primo provvedimento, sicché il pubblico ministero potrà riproporre al giudice territorialmente competente una nuova, autonoma richiesta di misura cautelare (Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063).

In linea con l'inesistenza di un cd. giudicato cautelare, le pronunce che hanno affermato che il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal giudice delle indagini preliminari competente per la convalida del fermo, eseguito fuori dal circondario, come è nel caso in esame, non precluda al pubblico ministero territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto il provvedimento emesso da quest'ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo, che, in quanto non impugnabile, è inidoneo a determinare la formazione di un giudicato cautelare cautelare (Sez. 6, n. 21328 del 16/04/2015, Spataro, Rv. 263412; Sez. 6, Sentenza n. 24639 del 28/04/2006, Lepre, Rv. 235187).

Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo.

3. Il secondo motivo, con cui si contesta la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 2) e 3), è pure inammissibile.

Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione„ si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Nel caso in esame il ricorrente per un verso propone una diversa valutazione delle circostanze esaminate in fatto dal giudice di merito, in sé inammissibile.

Per altro verso, come osserva la Procura generale, censura il provvedimento senza tenere in conto l'insieme degli elementi valutati, limitandosi a evidenziare solo quelli relativi alla intestazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e l'ubicazione della stessa presso il domicilio in Milano del ricorrente e sempre di [OSCURATO:PERSONA].

A ben vedere, invece, dal provvedimento impugnato, sorretto da logicità e coerenza nell'argomentazione e nell'analisi delle emergenze investigative, risulta come per i furti dei capi 2) e 3) - quello del capo 4) è incontestato dallo stesso ricorrente - la gravità indiziaria sia fondata su plurimi e convergenti elementi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) l'autovettura utilizzata dagli autori dei furti è intestata al coniuge del secondo; b) proprio [OSCURATO:PERSONA] viene controllato il 21 agosto 2021 con Giorgiadze, altro concorrente nei furti che utilizza la diversa autovettura [OSCURATO:PERSONA]; c) l'autovettura Renault si muoveva di notte insieme alla [OSCURATO:PERSONA], auto in uso ai concorrenti, e ciò emerge anche a seguito della apposizione di un rilevatore GPS, per la notte fra il 22 e il 23 agosto 2021, data dei delitti sub capi 2) e 3), allorchè lo spostamento avvenne congiuntamente fra le due auto, fino a giungere in via Passo di Brizio in Milano, in prossimità delle abitazioni oggetto dei due furti notturni, ripartendo contestualmente da quel luogo alle ore 5 del mattino; c) la notte del 23 agosto 2021 i coindagati Giorgadze e Lagadze vennero visti a bordo dell'auto [OSCURATO:PERSONA]; d) i due saranno poi in contatto telefonic:o con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle intercettazioni telefoniche iniziate il 30 agosto 2021, e i predetti risultavano avere già nella rispettiva disponibilità le utenze poi monitorate fin dal 21 agosto 2021, come appurato in sede di controllo di polizia giudiziaria; e) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengono visti, poi, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] il 24 agosto 2021, giorno seguente i furti, nonché il 27 agosto 2021, a riprova della costante disponibilità dell'autovettura; f) l'autovettura era per altro spesso parcheggiata nei pressi di \ila Puricelli 8, in Milano, ove avevano domicilio proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio ha ammesso di avere la disponibilità dell'autovettura, salvo indicare genericamente di averla prestata ad amici non meglio specificati, circostanza non riscontrata dalle indagini; h) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trasferivano con l'autovettura, poi, sempre insieme per « cambiare aria» da Milano in una medesima abitazione in Torino, prima dell'episodio del furto in abitazione del capo 4); i) le intercettazioni condotte sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che Lagadze, consentivano di riscontrare la presenza dei tre in [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2021 in occasione del furto sub capo 4); I) in occasione dell'esecuzione del fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sequestrati due cappellini con visiera in tutto simili a quelli indossati dagli autori dei furti, quattro orologi di pregio, alcuni oggetti di arredo in argento, tra i quali un servizio di posate.v E dunque, l'insieme di tali emergenze non è valutato dal ricorso, che si limita a richiamare solo due dei molteplici elementi indizianti, in ciò palesandosi quale motivo generico.

Infatti, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

In conclusione, le censure rivolte all'ordinanza, fin qui analizzate e integranti la manifesta infondatezza del vizio di motivazione dedotto, tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza.

Più che prospettare vizi motivazionali, le censure si risolvono in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito quanto ai fatti e alle emergenze indiziarie e cautelari.

Tale contestazione nel merito non è consentita in sede di legittimità, proponendosi doglianze in fatto non suscettibili di sindacato da parte della Corte.

La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ii senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).

A fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata non deficitaria, né contraddittoria, né manifestamente illogica, priva di salti argomentativi, il ricorso è dunque complessivamente inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.

5. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate in data 11/04/2022 dal Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame dei provvedimenti in tema di libertà personale, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale, in data 11 ottobre 2021. Con tale ordinanza era stata disposta, nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di altre tre concorrenti, Guram 3anelidze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in ordine ad un primo tentativo di furto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., acigravato dal numero di persone e dalla violenza sulle cose (capo 1, in Milano il 18 agosto 2021), ad altro furto in abitazione, questa volta consumato e analogamente aggravato (capo 2, in Milano il 23 agosto 2021), ad un terzo delitto di furto in abitazione, questa volta tentato e analogamente circostanziato (capo 3, in Milano il 23 agosto 2021), ad un furto consumato in abitazione e aggravato solo per il numero delle persone, questa volta in concorso solo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e commesso nel torinese (capo 4, in [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2021). 2. Il Tribunale valutava come integrata la gravità indiziaria per tutti i delitti pregressi, ad eccezione di quello sub capo 1), fondata sugli spostamenti delle autovetture in uso agli indagati, verificate a mezzo Gps, sulle attività di osservazione, sulle emergenze delle intercettazioni telefoniche disposte, sulle immagini captate da videocamere di sicurezza. Valutava, altresì, il Giudice del riesame, sussistenti le esigenze di cautela nella specie del pericolo di fuga e di reiterazione di condotte della medesima specie. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4. Il primo motivo si articola, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen., in relazione alla violazione di legge processuale in particolare con riferimento agli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Quanto al primo profilo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata rappresentando che il Gip del Tribunale di Torino, a seguito della convalida del fermo ivi operato, riconosceva come sussistenti i soli gravi indizi di colpevolezza per il delitto sub capo 4) e non anche per gli ulteriori delitti, rigettando la mozione cautelare del Pubblico ministero. A fronte della dichiarazione di incompetenza e della trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., al competente Pubblico ministero milanese, quest'ultimo non avrebbe potuto chiedere l'emissione dell'ordinanza cautelare in ordine a tutte le contestazioni provvisorie, essendosi medio tempore formato giudicato cautelare in ordine ai capi per i quali era intervenuto il rigetto, non essendo stato proposto alcun appello cautelare al Tribunale di Torino. Tale censura, già proposta dinanzi al Tribunale di Milano e ritenuta non fondata dall'ordinanza ora impugnata, sarebbe stata quindi mal valutata, dal che la dedotta carenza e manifesta illogicità della motivazione. 5. Il secondo motivo censura la violazione di legge proc:essuale in ordine ai capi 2) e 3) della contestazione provvisoria, in particolare con riferimento agli artt.273 e 292 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato abbia errato nel valutare sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sulla scorta di elementi a carico del ricorrente che non risultano sufficientemente individualizzanti. Non basterebbero a configurare la gravità indiziaria l'intestazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al coniuge del [OSCURATO:PERSONA], né che l'auto fosse stata vista muoversi nei pressi di via Puricelli, domicilio dell'indagato in Milano. D'altro canto l'altra autovettura utilizzata, una [OSCURATO:PERSONA], risultava essere in uso a più soggetti appartenenti al medesimo gruppo di criminali di nazionalità giorgiana, cosicché la disponibilità dell'auto non integrerebbe la gravità indiziaria in ordine agli episodi della notte del 23 agosto 2021, come già ritenuto dal Gip del Tribunale di Torino, anche a fronte della circostanza che l'ordinanza impugnata riconoscerebbe il presupposto indiziario in termini di mera ragionevolezza. 6. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con requisitoria scritta datata 11 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando come, il primo motivo sia manifestamente infondato per pacifico orientamento giurisprudenziale, mentre il secondo motivo propone doglianze non consentite ed è generico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo lo stesso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo, rigettando l'eccezione già proposta a censura del provvedimento cautelare genetico, del principio di autonomia dei provvedimenti, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e anche recentemente ribadito. La questione si pose fin dai primi anni di applicazione dell'attuale codice di rito, tanto che le Sezioni Unite della Corte — Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, 12\1. 194315 — risolse il conflitto fra orientamenti giurisprudenziali affermando che il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. Le Sezioni Unite rilevavano come il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizzi per la completa "autonomia" rispetto al precedente, ad effetti interinali, e quindi non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dai medesimi fatti (nello stesso senso, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210043). A fronte di tale principio di diritto, la giurisprudenza successiva ha consolidato senza incertezze l'orientamento. Infatti si è affermato da ultimo che la decisione di rigetto della richiesta di misura cautelare emessa dal giudice incompetente, anche in assenza di una formale pronuncia sulla competenza, non determina alcuna preclusione endo-processuale connessa al c.d. cliudicato cautelare, formatosi sul primo provvedimento, sicché il pubblico ministero potrà riproporre al giudice territorialmente competente una nuova, autonoma richiesta di misura cautelare (Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063). In linea con l'inesistenza di un cd. giudicato cautelare, le pronunce che hanno affermato che il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal giudice delle indagini preliminari competente per la convalida del fermo, eseguito fuori dal circondario, come è nel caso in esame, non precluda al pubblico ministero territorialmente competente la reiterazione della suddetta richiesta al giudice naturale, in quanto il provvedimento emesso da quest'ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo, che, in quanto non impugnabile, è inidoneo a determinare la formazione di un giudicato cautelare cautelare (Sez. 6, n. 21328 del 16/04/2015, Spataro, Rv. 263412; Sez. 6, Sentenza n. 24639 del 28/04/2006, Lepre, Rv. 235187). Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo. 3. Il secondo motivo, con cui si contesta la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 2) e 3), è pure inammissibile. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione„ si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso in esame il ricorrente per un verso propone una diversa valutazione delle circostanze esaminate in fatto dal giudice di merito, in sé inammissibile. Per altro verso, come osserva la Procura generale, censura il provvedimento senza tenere in conto l'insieme degli elementi valutati, limitandosi a evidenziare solo quelli relativi alla intestazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e l'ubicazione della stessa presso il domicilio in Milano del ricorrente e sempre di [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere, invece, dal provvedimento impugnato, sorretto da logicità e coerenza nell'argomentazione e nell'analisi delle emergenze investigative, risulta come per i furti dei capi 2) e 3) - quello del capo 4) è incontestato dallo stesso ricorrente - la gravità indiziaria sia fondata su plurimi e convergenti elementi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) l'autovettura utilizzata dagli autori dei furti è intestata al coniuge del secondo; b) proprio [OSCURATO:PERSONA] viene controllato il 21 agosto 2021 con Giorgiadze, altro concorrente nei furti che utilizza la diversa autovettura [OSCURATO:PERSONA]; c) l'autovettura Renault si muoveva di notte insieme alla [OSCURATO:PERSONA], auto in uso ai concorrenti, e ciò emerge anche a seguito della apposizione di un rilevatore GPS, per la notte fra il 22 e il 23 agosto 2021, data dei delitti sub capi 2) e 3), allorchè lo spostamento avvenne congiuntamente fra le due auto, fino a giungere in via Passo di Brizio in Milano, in prossimità delle abitazioni oggetto dei due furti notturni, ripartendo contestualmente da quel luogo alle ore 5 del mattino; c) la notte del 23 agosto 2021 i coindagati Giorgadze e Lagadze vennero visti a bordo dell'auto [OSCURATO:PERSONA]; d) i due saranno poi in contatto telefonic:o con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle intercettazioni telefoniche iniziate il 30 agosto 2021, e i predetti risultavano avere già nella rispettiva disponibilità le utenze poi monitorate fin dal 21 agosto 2021, come appurato in sede di controllo di polizia giudiziaria; e) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengono visti, poi, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] il 24 agosto 2021, giorno seguente i furti, nonché il 27 agosto 2021, a riprova della costante disponibilità dell'autovettura; f) l'autovettura era per altro spesso parcheggiata nei pressi di \ila Puricelli 8, in Milano, ove avevano domicilio proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio ha ammesso di avere la disponibilità dell'autovettura, salvo indicare genericamente di averla prestata ad amici non meglio specificati, circostanza non riscontrata dalle indagini; h) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trasferivano con l'autovettura, poi, sempre insieme per « cambiare aria» da Milano in una medesima abitazione in Torino, prima dell'episodio del furto in abitazione del capo 4); i) le intercettazioni condotte sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che Lagadze, consentivano di riscontrare la presenza dei tre in [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2021 in occasione del furto sub capo 4); I) in occasione dell'esecuzione del fermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sequestrati due cappellini con visiera in tutto simili a quelli indossati dagli autori dei furti, quattro orologi di pregio, alcuni oggetti di arredo in argento, tra i quali un servizio di posate.v E dunque, l'insieme di tali emergenze non è valutato dal ricorso, che si limita a richiamare solo due dei molteplici elementi indizianti, in ciò palesandosi quale motivo generico. Infatti, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In conclusione, le censure rivolte all'ordinanza, fin qui analizzate e integranti la manifesta infondatezza del vizio di motivazione dedotto, tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza. Più che prospettare vizi motivazionali, le censure si risolvono in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito quanto ai fatti e alle emergenze indiziarie e cautelari. Tale contestazione nel merito non è consentita in sede di legittimità, proponendosi doglianze in fatto non suscettibili di sindacato da parte della Corte. La Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ii senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). A fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata non deficitaria, né contraddittoria, né manifestamente illogica, priva di salti argomentativi, il ricorso è dunque complessivamente inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. 5. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 24659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris