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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17907/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.ssa [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza n. 2720/2015, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIO D’ANGELO, GIUSEPPE D’ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, riconosciuto come pacifico il diritto dei medesimi- già in servizio di ruolo presso un Ente locale, trasferiti nei ruoli del personale ATA in virtù di quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999-ad essere inquadrati nel livello B2 del c.c.n.l. del 26/5/1999 con il profilo di assistente tecnico in forza di precedenti pronunce giudiziali,dava atto che la questione ancora sub judice riguardava la pretesa ad un completo riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata presso l'ente locale di provenienza e non di quella prevista dall'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (della quale l'Amministrazione aveva tenuto conto in sede di ricostruzione della posizione retributiva per effetto del nuovo inquadramento in B2)e respingeva la relativa domanda.

2. La Corte di appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/2018ha respinto l’appello proposto dai lavoratori.

La Corte territoriale richiamava le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili a quella dedotta in giudizio e, riassunti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, osservava, in sintesi, che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 in causa C - 108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187/CEE, aveva escluso che il cessionario potesse non tener conto dell'anzianità pregressa dei lavoratori ceduti, ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva aveva lo scopo di impedire che il lavoratore potesse subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo.

3. Avverso la sentenza di appello i lavoratorihanno proposto ricorso con sei motivi, illustrati da memoria.

4. il MIUR ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, comma 1, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 108/10 in relazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.

Addebitano alla sentenza impugnatadi non avere fatto corretta applicazione della direttiva 77/187/CEE e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata nella rubrica del motivo in esame; assumono che l'accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell'anzianità maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per assenza di motivazione in quanto fondata su affermazioni inconciliabili.

Addebitano alla Corte territoriale di avere ritenuto da un lato la rilevanza del tutto marginale dell’anzianità già maturata secondo il CCNL del cessionario, e dall’altro di avere affermato che oltre all’anzianità incorporata del maturato economico non si può considerare anche l’anzianità numerica integralmente pregressa, altrimenti la medesima anzianità verrebbe illegittimamente calcolata due volte.

3. Con ilterzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU, dell'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU nella interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sentenze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Agrati ed altri contro Italia, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Montalto contro Italia, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 e violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Addebitano alla Corte territoriale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nell' art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che aveva modificato la norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 in violazione dei principi della CEDU nella lettura data dalla Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA]Uomo nella sentenza Agrati.

Assumono che la sentenza impugnata è in contrasto con i principi affermati dalla CEDU nelle sentenze richiamate nella rubrica del motivo in esame e sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio deve ritenersi disciplinata dalla disposizione contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che garantisce la continuità giuridica del rapporto dilavoro ed il mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio da una [OSCURATO:PERSONA] ad altra [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la questione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 218, della legge n.266/2005, per violazione dell’art.117 Cost. nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi il conflitto tra la norma nazionale e l’art.6 della Convenzione e l’art.1 del protocollo n.1; chiedono la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 276 cod. proc. civ.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione di Lisbona, in relazione al combinato disposto degli artt. 52, par.3, e 53, della Carta di Nizza, titolo VII, quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art.6 CEDU.

Addebitano alla sentenza impugnata un’interpretazione non corretta della sentenza Scattolon, in quanto facendo applicazione dell’art.1 comma 218della legge n. 266/2005 ha violato il loro diritto fondamentale sancito dall’art.6 della CEDU e dell’art.1 del protocollo 1.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CEE, clausola 4.4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge 124 del 199 e all'art. 1, comma 218, della leggen. 266 del 2005.

Assumono che la Corte territoriale avrebbe dovuto interpretare, in maniera costituzionalmente e comunitariamente orientata, l'art. 8 della legge n. 124 del 1999 e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'Ente di provenienza ai fini dell'inquadramento stipendiale ed economico nella nuova classificazione del personale dell'Amministrazione statale secondo il c.c.n.l. ivi vigente.

Sostengono, inoltre, che la disciplina contenuta nella legge n. 266 del 2005 contrasta conl'art. 3 della Costituzione, in quanto viola il loro diritto acquisito alla conservazione dell'anzianità maturata nella successione dei rapporti giuridici svoltisi senza alcuna soluzione di continuità e formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 c. 1 della Costituzione in riferimento all'art. 6 convenzione EDU.

7. Per ragioni logiche, il secondo motivo va trattato per primo.

8. Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

I ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di alcuna delle suddette carenze estreme nella motivazione della decisione impugnata, le cui statuizioni non sono affatto inconciliabili, in quanto la valenza dell’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza è marginale rispetto alla progressione economica presso l’ente di provenienza (nel quale sono prevalenti a tal fine i risultati ottenuti, le prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, l’impegno e la qualità delle prestazioni individuali), maassume rilievo ai fini della diversa e più favorevole regolamentazione della progressione economica prevista per il personale scolastico statale.

9. Per la loro connessione logica, il primo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo vanno trattati congiuntamente.

10. Tali motivi sono infondat i , dovendo questo Collegio dare continuità all'orientamento già più volte espresso da questa Corte in argomento (v., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 24387/2020,Cass. n. 29935/2018, Cass. n. 4435/2019; Cass. n. 4956/2019, Cass. n. 5630/2019, Cass. n. 7592/2019 in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame sia in ordine alle questioni dedotte, sia quanto ai motivi di ricorso; v. pure Cass. n. 7715/2016).

11. In materia di trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base all'art. 8 della

I. n. 124 del 1999, questa Corte (Cass. nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018, 7310/2018), ha osservato che: il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l'accordo stipulato tra l'ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della legge n. 124 del 1999, art. 8, e che il legislatore con la legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva.

L'incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva: v.

Cass.

S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dal Giudice delle leggi (v.

Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: -la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/18//CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complessostrutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; - quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto allaloro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo; - è compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

12. In motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187/CEE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art.3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).

13. La Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può "essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

14. Questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate ha inoltre osservato che la Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

15. Va osservato che la Corte di Giustizia, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate".

14. In sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che:si verte nell'ambito del diritto dell'Unione europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione europea; l'interpretazione orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale.

16. Ulteriore conseguenza di questa impostazione è l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all'art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest'ultima considerata.

17. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea incide sul presente giudizio in quanto in base all'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 d 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011).

18. L'obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr.

Cortecost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché sull'onere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

19. La decisione della presente controversia deve avvenire, in conclusione, sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto europeo (in tal senso le già richiamate decisioni di questa Corte nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018 7310/2018, 7715/2016).

20. L'esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati.

21. Va osservato che la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, [OSCURATO:PERSONA] c.

Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando: "il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa".

22. Analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass., Sez.

Un., n. 9595 del 2012), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione.

23. Come evidenziato, la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei "motivi imperativi di interesse generale", ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli.

24. Sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei motivi di ricorso perché la domanda proposta dalla ricorrente può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che la ricorrente, facendo leva sull'anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione.

25. Ebbene, nella definizione della controversia la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi affermati in quanto ha escluso la rilevanza di elementi accessori della retribuzione percepita presso l'ente a quo in ragione di specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e anche alla luce della verifica operata dal Tribunale con l’ausilio di un Consulente tecnicoha rilevato, con accertamento in fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, che gli odierni ricorrenti, per effetto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero, non hanno dimostrato di avere subito all'atto del passaggio nei ruoli statali alcun decremento economico (v. pagg. 4^e 6^ della sentenza).

26. In ordine al quarto motivo del ricorso, va innanzitutto osservato che un'eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una tale questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come 'motivo di ricorso per cassazione' perché non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte; infatti, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre chenon manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406).

27. In ogni caso, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata tale questione (Cass. n. 4049/2013 e fra le più recenti Cass. n. 6780, 7053, 7698 del 2018), pur apprezzando le pronunce della Corte E.D.U. successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 2009, in quanto il Giudice delle leggi, nell'escludere la violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto dell'art. 1, comma 218, della

I. n. 266 del 2005 con l'art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i «motivi imperativi d'interesse generale», valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio poi ribadito da Corte Cost. n. 264 del 2012 e da Corte Cost. n. 166 del 2017).

28. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto.

29. Considerato l’esito del giudizio, la richiesta di rinvio pregiudizialenon è accoglibile, in quanto priva di rilevanza.

La Corte di Giustizia hainfatti chiarito con costante indirizzo (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] c.

Ministero della Sanità, ma nello stesso la Corte si è espressa in molte successive pronunce, tra cui: CGUE, Grande Sezione, sentenza 6 ottobre 2021, causa C- 561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpA) che trai casi in cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio pregiudiziale in primo luogo, rientra quello riguardante una questione sollevata che non è rilevante per il giudizio in corso, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (vedi anche: CGUE, sentenza del 18 luglio 2013, causa C- 136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi, punto 26, nonché sentenza del 15 marzo 2017, causa C-3/16, Aquino, punto 43).

30. L'onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico deiricorrenti, in applicazione della regola generale della soccombenza.

31. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese d i giudizio, che liquida in €€ 200,00 per esborsi ed in € 8 .000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.ssa [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza n. 2720/2015, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIO D’ANGELO, GIUSEPPE D’ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, riconosciuto come pacifico il diritto dei medesimi- già in servizio di ruolo presso un Ente locale, trasferiti nei ruoli del personale ATA in virtù di quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999-ad essere inquadrati nel livello B2 del c.c.n.l. del 26/5/1999 con il profilo di assistente tecnico in forza di precedenti pronunce giudiziali,dava atto che la questione ancora sub judice riguardava la pretesa ad un completo riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata presso l'ente locale di provenienza e non di quella prevista dall'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (della quale l'Amministrazione aveva tenuto conto in sede di ricostruzione della posizione retributiva per effetto del nuovo inquadramento in B2)e respingeva la relativa domanda. 2. La Corte di appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/2018ha respinto l’appello proposto dai lavoratori. La Corte territoriale richiamava le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili a quella dedotta in giudizio e, riassunti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, osservava, in sintesi, che la Corte di Giustizia con la sentenza del 6 settembre 2011 in causa C - 108/10, nel ritenere applicabile alla fattispecie la direttiva 77/187/CEE, aveva escluso che il cessionario potesse non tener conto dell'anzianità pregressa dei lavoratori ceduti, ma solo nei limiti necessari al mantenimento del livello retributivo in precedenza goduto, atteso che la direttiva aveva lo scopo di impedire che il lavoratore potesse subire per effetto del trasferimento un peggioramento retributivo. 3. Avverso la sentenza di appello i lavoratorihanno proposto ricorso con sei motivi, illustrati da memoria. 4. il MIUR ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, comma 1, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 108/10 in relazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Addebitano alla sentenza impugnatadi non avere fatto corretta applicazione della direttiva 77/187/CEE e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata nella rubrica del motivo in esame; assumono che l'accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell'anzianità maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per assenza di motivazione in quanto fondata su affermazioni inconciliabili. Addebitano alla Corte territoriale di avere ritenuto da un lato la rilevanza del tutto marginale dell’anzianità già maturata secondo il CCNL del cessionario, e dall’altro di avere affermato che oltre all’anzianità incorporata del maturato economico non si può considerare anche l’anzianità numerica integralmente pregressa, altrimenti la medesima anzianità verrebbe illegittimamente calcolata due volte. 3. Con ilterzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU, dell'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU nella interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sentenze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Agrati ed altri contro Italia, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Montalto contro Italia, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 e violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Addebitano alla Corte territoriale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nell' art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che aveva modificato la norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 in violazione dei principi della CEDU nella lettura data dalla Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA]Uomo nella sentenza Agrati. Assumono che la sentenza impugnata è in contrasto con i principi affermati dalla CEDU nelle sentenze richiamate nella rubrica del motivo in esame e sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio deve ritenersi disciplinata dalla disposizione contenuta nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che garantisce la continuità giuridica del rapporto dilavoro ed il mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio da una [OSCURATO:PERSONA] ad altra [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la questione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 218, della legge n.266/2005, per violazione dell’art.117 Cost. nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi il conflitto tra la norma nazionale e l’art.6 della Convenzione e l’art.1 del protocollo n.1; chiedono la rimessione alle Sezioni Unite ex art. 276 cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione di Lisbona, in relazione al combinato disposto degli artt. 52, par.3, e 53, della Carta di Nizza, titolo VII, quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art.6 CEDU. Addebitano alla sentenza impugnata un’interpretazione non corretta della sentenza Scattolon, in quanto facendo applicazione dell’art.1 comma 218della legge n. 266/2005 ha violato il loro diritto fondamentale sancito dall’art.6 della CEDU e dell’art.1 del protocollo 1. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CEE, clausola 4.4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge 124 del 199 e all'art. 1, comma 218, della leggen. 266 del 2005. Assumono che la Corte territoriale avrebbe dovuto interpretare, in maniera costituzionalmente e comunitariamente orientata, l'art. 8 della legge n. 124 del 1999 e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'Ente di provenienza ai fini dell'inquadramento stipendiale ed economico nella nuova classificazione del personale dell'Amministrazione statale secondo il c.c.n.l. ivi vigente. Sostengono, inoltre, che la disciplina contenuta nella legge n. 266 del 2005 contrasta conl'art. 3 della Costituzione, in quanto viola il loro diritto acquisito alla conservazione dell'anzianità maturata nella successione dei rapporti giuridici svoltisi senza alcuna soluzione di continuità e formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 c. 1 della Costituzione in riferimento all'art. 6 convenzione EDU. 7. Per ragioni logiche, il secondo motivo va trattato per primo. 8. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). I ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di alcuna delle suddette carenze estreme nella motivazione della decisione impugnata, le cui statuizioni non sono affatto inconciliabili, in quanto la valenza dell’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza è marginale rispetto alla progressione economica presso l’ente di provenienza (nel quale sono prevalenti a tal fine i risultati ottenuti, le prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, l’impegno e la qualità delle prestazioni individuali), maassume rilievo ai fini della diversa e più favorevole regolamentazione della progressione economica prevista per il personale scolastico statale. 9. Per la loro connessione logica, il primo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo vanno trattati congiuntamente. 10. Tali motivi sono infondat i , dovendo questo Collegio dare continuità all'orientamento già più volte espresso da questa Corte in argomento (v., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 24387/2020,Cass. n. 29935/2018, Cass. n. 4435/2019; Cass. n. 4956/2019, Cass. n. 5630/2019, Cass. n. 7592/2019 in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame sia in ordine alle questioni dedotte, sia quanto ai motivi di ricorso; v. pure Cass. n. 7715/2016). 11. In materia di trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base all'art. 8 della I. n. 124 del 1999, questa Corte (Cass. nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018, 7310/2018), ha osservato che: il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l'accordo stipulato tra l'ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della legge n. 124 del 1999, art. 8, e che il legislatore con la legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva. L'incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva: v. Cass. S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: -la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/18//CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complessostrutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; - quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto allaloro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo; - è compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo. 12. In motivazione la Corte di giustizia ha rilevato che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187/CEE, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art.3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) ed ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). 13. La Corte di Giustizia ha precisato anche che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può "essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all'atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente"). 14. Questa Corte nelle decisioni innanzi richiamate ha inoltre osservato che la Corte di Giustizia ha evidenziato che nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza"). 15. Va osservato che la Corte di Giustizia, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate". 14. In sintesi, la Corte di giustizia ha ritenuto che:si verte nell'ambito del diritto dell'Unione europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione europea; l'interpretazione orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la relativa verifica spetta al giudice nazionale. 16. Ulteriore conseguenza di questa impostazione è l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all'art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest'ultima considerata. 17. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea incide sul presente giudizio in quanto in base all'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte Cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 d 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). 18. L'obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Cortecost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché sull'onere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000). 19. La decisione della presente controversia deve avvenire, in conclusione, sulla base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto europeo (in tal senso le già richiamate decisioni di questa Corte nn. 7980/2018, 7698/2018, 7566/2018 7310/2018, 7715/2016). 20. L'esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati. 21. Va osservato che la pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, [OSCURATO:PERSONA] c. Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando: "il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa". 22. Analogamente, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte Cost. n. 80 del 2011, Cass., Sez. Un., n. 9595 del 2012), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione. 23. Come evidenziato, la Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n. 311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei "motivi imperativi di interesse generale", ma anche, più in generale, sulla competenza a valutarli. 24. Sulla base delle considerazioni che precedono si deve escludere la fondatezza dei motivi di ricorso perché la domanda proposta dalla ricorrente può trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla Corte di Giustizia, ossia garantendo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto mentre è da escludere che la ricorrente, facendo leva sull'anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal c.c.n.l. del comparto di destinazione, possa pretendere un aumento della retribuzione. 25. Ebbene, nella definizione della controversia la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi affermati in quanto ha escluso la rilevanza di elementi accessori della retribuzione percepita presso l'ente a quo in ragione di specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e anche alla luce della verifica operata dal Tribunale con l’ausilio di un Consulente tecnicoha rilevato, con accertamento in fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, che gli odierni ricorrenti, per effetto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero, non hanno dimostrato di avere subito all'atto del passaggio nei ruoli statali alcun decremento economico (v. pagg. 4^e 6^ della sentenza). 26. In ordine al quarto motivo del ricorso, va innanzitutto osservato che un'eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una tale questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come 'motivo di ricorso per cassazione' perché non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte; infatti, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre chenon manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999, n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406). 27. In ogni caso, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata tale questione (Cass. n. 4049/2013 e fra le più recenti Cass. n. 6780, 7053, 7698 del 2018), pur apprezzando le pronunce della Corte E.D.U. successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 2009, in quanto il Giudice delle leggi, nell'escludere la violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto dell'art. 1, comma 218, della I. n. 266 del 2005 con l'art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i «motivi imperativi d'interesse generale», valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ed ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio poi ribadito da Corte Cost. n. 264 del 2012 e da Corte Cost. n. 166 del 2017). 28. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va respinto. 29. Considerato l’esito del giudizio, la richiesta di rinvio pregiudizialenon è accoglibile, in quanto priva di rilevanza. La Corte di Giustizia hainfatti chiarito con costante indirizzo (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] c. Ministero della Sanità, ma nello stesso la Corte si è espressa in molte successive pronunce, tra cui: CGUE, Grande Sezione, sentenza 6 ottobre 2021, causa C- 561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA c. [OSCURATO:PERSONA] SpA) che trai casi in cui il giudice nazionale non è tenuto al rinvio pregiudiziale in primo luogo, rientra quello riguardante una questione sollevata che non è rilevante per il giudizio in corso, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (vedi anche: CGUE, sentenza del 18 luglio 2013, causa C- 136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi, punto 26, nonché sentenza del 15 marzo 2017, causa C-3/16, Aquino, punto 43). 30. L'onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico deiricorrenti, in applicazione della regola generale della soccombenza. 31. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese d i giudizio, che liquida in €€ 200,00 per esborsi ed in € 8 .000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 17907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris