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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 dicembre 1987

Cassazione n. 23972/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1971 DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1962 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza pubblica del 28 febbraio 2023 (RG 35671/2022), vi è necessità di correggere un errore materiale quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Letto, in particolare, il dispositivo emesso che così recita: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]- TRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] € 3.000 [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduceva un unico motivo, accolto, riguardante la mancata disapplicazione della recidiva; Rilevato, diversamente, che il dispositivo richiamato, contiene la declara- toria di annullamento parziale quanto alla recidiva e di inammissibilità "nel resto" del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente frutto di errore materiale; Ritenuto, pertanto, che il predetto dispositivo dev'essere corretto elimi- nando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'inciso "limitata- mente all'applicabilità della recidiva", nonché il seguente periodo "dichiara inam- missibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]"; Ritenuto, infine, che versandosi nell'ipotesi di correzione di errore mate- riale, è attivabile la procedura ex officio e senza formalità di cui alla prima parte dell'art. 625-bis, comma terzo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza della pubblica udienza del 28.2.2023 relativamente al procedi- mento n.r.g. 35671/2022, eliminando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'inciso "limitatamente all'applicabilità della recidiva", nonché il se- guente periodo "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- TALEO".

Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni sull'originale della sen- tenza.Così deciso, il 23 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1971 DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1949 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1962 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza pubblica del 28 febbraio 2023 (RG 35671/2022), vi è necessità di correggere un errore materiale quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Letto, in particolare, il dispositivo emesso che così recita: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]- TRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] € 3.000 [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduceva un unico motivo, accolto, riguardante la mancata disapplicazione della recidiva; Rilevato, diversamente, che il dispositivo richiamato, contiene la declara- toria di annullamento parziale quanto alla recidiva e di inammissibilità "nel resto" del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente frutto di errore materiale; Ritenuto, pertanto, che il predetto dispositivo dev'essere corretto elimi- nando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'inciso "limitata- mente all'applicabilità della recidiva", nonché il seguente periodo "dichiara inam- missibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]"; Ritenuto, infine, che versandosi nell'ipotesi di correzione di errore mate- riale, è attivabile la procedura ex officio e senza formalità di cui alla prima parte dell'art. 625-bis, comma terzo, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza della pubblica udienza del 28.2.2023 relativamente al procedi- mento n.r.g. 35671/2022, eliminando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] l'inciso "limitatamente all'applicabilità della recidiva", nonché il se- guente periodo "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- TALEO". Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni sull'originale della sen- tenza.Così deciso, il 23 marzo
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