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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 gennaio 1975

Cassazione n. 14786/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 12 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione a misure alternative alla detenzione in relazione all'esecuzione di residuo pena di anni uno e mesi sei e giorni diciotto di reclusione.

Nelle more del procedimento era venuto meno il domicilio indicato nell'istanza al fine dell'ammissione alle misure richieste, in seguito del sopravvenuto decesso del soggetto indicato come domiciliatario.

Con riguardo alla richiesta di ammissione alla semilibertà non risulta -J,:. indicata alcuna occupazione lavorativa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con l'unico motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica dell'avviso dell'udienza alla parte.

L'avviso è stato notificato a Tijani presso il domicilio eletto, ma il domiciliatario era nel frattempo deceduto e quindi Tijani non aveva potuto ricevere la raccomandata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Dall'esame degli atti, consentito trattandosi della verifica dei presupposti di una eccezione processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato alla parte presso il domicilio eletto, ma in data successiva al decesso del domiciliatario, in una data nella quale, dunque, il domicilio eletto era divenuto inidoneo.

Non era poi seguita la notifica con le modalità di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

La nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità della successiva udienza, nella quale la parte non era comparsa, e della decisione conseguente.

Va dunque annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio sulle istanze di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso, il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 12 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione a misure alternative alla detenzione in relazione all'esecuzione di residuo pena di anni uno e mesi sei e giorni diciotto di reclusione. Nelle more del procedimento era venuto meno il domicilio indicato nell'istanza al fine dell'ammissione alle misure richieste, in seguito del sopravvenuto decesso del soggetto indicato come domiciliatario. Con riguardo alla richiesta di ammissione alla semilibertà non risulta -J,:. indicata alcuna occupazione lavorativa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica dell'avviso dell'udienza alla parte. L'avviso è stato notificato a Tijani presso il domicilio eletto, ma il domiciliatario era nel frattempo deceduto e quindi Tijani non aveva potuto ricevere la raccomandata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito trattandosi della verifica dei presupposti di una eccezione processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato alla parte presso il domicilio eletto, ma in data successiva al decesso del domiciliatario, in una data nella quale, dunque, il domicilio eletto era divenuto inidoneo. Non era poi seguita la notifica con le modalità di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità della successiva udienza, nella quale la parte non era comparsa, e della decisione conseguente. Va dunque annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio sulle istanze di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso, il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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