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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 17913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva applicato alla predetta la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt, 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 59), e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6.1); in particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistente, con riferimento ai delitti associativi di cui ai capi 1) e 59), la gravità indiziaria e, con riguardo al delitto di cui al capo 61) - esclusa la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - le esigenze cautelari.

2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Assume il ricorrente che la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, ritiene che, dai dialoghi captati, non emerge la messa a disposizione della Sanfilippo per il raggiungimento degli scopi associativi, ma, dall'altro, afferma che la donna risulta coinvolta nei fatti per cui è processo in quanto figlia del defunto boss [OSCURATO:PERSONA] e moglie di ignazio Zuccalà, soggetto attivo nel narcotraffico.

Del resto, il Tribunale riconosce che la Sanfilippo: ha ricevuto dal cugino detenuto una missiva poi consegnata al marito relativa all'acquisto di sostanza stupefacente; partecipava a riunioni - tra cui quello del 30 settembre 2018 con i fornitori calabresi - in cui i sodali parlavano espressamente di traffici in materia di droga; ha accompagnato il marito a Catania per l'acquisto di sostanza stupefacente; è stata ritenuta coinvolta nel delitto di cui al capo 61).

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 61).

Osserva il ricorrente che il Tribunale avrebbe inopinatamente attribuito alla Sanfilippo un ruolo subalterno rispetto a quello del marito, obliterando che la donna è nipote del capo mafia indiscusso del clan, oltre che sorella di due importanti esponenti del sodalizio; la motivazione, inoltre, sarebbe illogica, avendo riconosciuto, per lo stesso fatto, la sussistenza dell'aggravante in relazione al marito della donna, aggravante che, inerendo ai motivi a delinquere, si comunica al concorrente nel reato, come affermato da Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019).4

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe illogica perché, pur avendo ritenuto che la donna fosse a piena conoscenza, nel dettaglio, del racket delle estorsioni nonché dell'esistenza e dell'ubicazione dell'arsenale del sodalizio„ il Tribunale ha escluso il requisito della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo 1), tenuto anche conto che la Sanfilippo: non era tenuta all'oscuro, da parte dei sodali, delle dinamiche associative, - a differenza di altre donna del clan, come [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]; ha realizzato condotte ritenul:e rilavanti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; ha manifestato la propria disponibilità a ricevere e a veicolare le direttive impartite dal cugino detenuto in carcere.

3. In data 22 febbraio 2022 il difensore dell'indagata ha depositato memoria con il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente deducendo entrambi asseriti vizi motivazionali in relazione all'esclusione, da parte del Tribunale, della gravità indiziaria a carico della Sanfilippo con riferimento ai delitti associativi di cui ai capi 1) e 59), sono inammissibili.

3. Si rammenta che, nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesse dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Cass., Sez. un., sentenza n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; Sez.

IV, sentenza n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012).

Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Cass., Sez. 5, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti, che certamente non ricorre nel caso d specie.

4. Si rammenta, inoltre, che la nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo.

Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez.

U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez.

U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez.

U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez.

U, n. 16 del 5 ottobre 1994).

Ancora di recente, con precipuo riferimento al delitto ex art. 416-bis c.p., si è ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021).

5. Ciò posto, il Tribunale cautelare, con un percorso argornentativo aderente ai dati sinora accertati ed esente da profili di illogicità manifesta, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria a carico della Sanfilippo in riferimento ad entrambe le ipotesi associative a lei contestate, e ciò in quarto, pur essendo la donna a conoscenza delle dinamiche associative per i vincoli famigliari che la legano a soggetti di spicco del sodalizio essendo figlia del boss [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA], intraneo al sodalizio -, le condotte realizzate dell'indagata, in quanto sporadiche ed occasionali, sono inidonee a prefigurare, pur a livello di gravità indiziaria, un organico e Stabile inserimento della Sanfilippo nella struttura organizzativa delle associazioni a lei contestate.6.

Quanto al delitto di cui al capo 1), il Tribunale ha evidenziato che la Sanfilippo appare mera spettatrice di conversazioni anche rilevanti di rilievo investigativo, ma alle quali, tuttavia, ella non prende mai parte attiva, restando in silenzio o limitandosi a poche battute dal contenuto ambivalente, che lasciano certamente trasparire una conoscenza delle attività illecite del sodalizio, ma non sono dimostrative di un inserimento organico nella struttura criminosa, come confermato dal fatto che la donna non è mai destinataria di alcun incarico, né le è mai stato assegnato alcun compito specifico.

La circostanza che appartenenti del clan mafioso, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente zia e fratello dell'indagata), abbiano apertamente parlato di armi del clan alla presenza della Sanfilippo e del marito non è stata ritenuta dal Tribunale di per sé sintomatica di uri inserimento della donna nella compagine sociale, ciò spiegandosi - come ritenuto dal Tribunale in maniera non certo implausibile - alla luce della massima fiducia che i familiari riponevano nella parente, sulla cui omertà confidavano, a differenza di altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], la quale era sì la compagna di [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva legami diretti di parentela con gli indicati esponenti del clan mafioso, motivo per cui costei veniva tenuta all'oscuro degli affari del sodalizio.

Allo stesso modo, la mera conoscenza, da parte della Sanfilippo, delle dinamiche inerenti alle estorsioni è stata logicamente ritenuta dal Tribunale non indicativa, in assenza di ulteriori elementi, della partecipazione al sodalizio, dovendo tale conoscenza, per rilevare penalmente, tradursi in comportamenti coerenti, dimostrativi di una 'messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei suoi scopi criminali, ciò che, nella specie, non è stato accertato.

Il Tribunale, infine, ha evidenziato che l'unica condot:ta realizzata dalla Sanfilippo - ossia l'avere ricevuto una missiva da parte del cugino detenuto in carcere, poi consegnata al marito, relativa all'acquisto di sostanza stupefacente - proprio perché rimasta isolata, non è chiaramente indicativa, in assenza di ulteriori comportamenti attivi, dell'accusa, a lei mossa nel capo di incolpazione, di "assicurare stabilmente l'attuazione delle direttive promananti degli apicali detenuti, veicolate al di fuori della struttura carceraria".

7. Con riguardo al delitto di cui all capo 1), il Tribunale ha svolto considerazioni del tutto analoghe, evidenziando che, anche in tal caso, dai dialoghi intercettati non emerge il ruolo rivestito dall'indagata nell'ambito del sodalizio, né la sua messa disposizione per il conseguimento degli scopi associativi, né che la Sanfilippo avesse voce in capitolo sulle questioni legate ai n a rcot raffi co Il Tribunale ha ritenuto che l'aver accompagnato il marito, in due occasioni, per acquistare - o prendere accordi per l'acquisto di - droga (una il 28 giugno 2018, l'altra il 30 settembre 2018) è un elemento insufficiente per dimostrare, sia pure a livello di gravità indiziaria, che la Sanfilippo fornisse al sodalizio un apporto dotato di stabilità e continuità, da cui desumerne l'intraneità all'associazione.

E' ben vero che il Tribunale non ha considerato l'episodio di cui al capo 61), in cui la donna si disfece della droga che era custodita in casa, obbedendo all'ordine che telefonicamente le era stato impartito dal marito, appena arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, temendo l'imminente irruzione delle forze del'ordine per l'esecuzione di una prevedibile perquisizione domiciliare susseguente, appunto, all'arresto.

Ma anche in tal caso, come ritenuto dal Tribunale, la donna agì in una situazione del tutto contingente, nell'interesse personale e del marito, e non per agevolare il sodalizio criminoso.

8. Orbene, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si è al cospetto di un apparato motivazionale adeguato e scevro da vizi logici, di fronte al quale i denunciati vizi motivazionali, dedotti con il primo e con il terzo motivo, si traducono, a ben vedere, in una critica al merito del provvedimento e alla valutazione del materiale indiziario esaminato, che sfugge al sindacato di legittimità.

9. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Si osserva che, in riferimento al capo 61), pur ravvisando la gravità indiziaria per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - ma non anche per la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. -, il Tribunale distrettuale ha annullato l'ordinanza impugnata per insussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione criminosa, considerando il considerevole lasso di tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre tre anni, l'occasionalità della condotta, la finalità cui essa era diretta - ossia eludere le investigazioni per aiutare il marito - lo stato di incensuratezza dell'indagata e l'assenza di carichi pendenti.Orbene, il ricorrente ha focalizzato il motivo unicamente sulla sussistenza della gravità indiziaria relativa all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., senza prendere posizione rispetto alla ratio decidendi alla base dell'annullamento della misura per il capo 61) - ossia l'insussistenza delle esigenze cautelari - sicché l'eventuale accoglimento del motivo non comporterebbe alcuna una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), vale a dire il ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 19/03/2019, Rv. 276375).

E' ben vero - elemento peraltro nemmeno evidenziato dal ricorrente - che l'eventuale configurabilità dell'aggravante in esame renderebbe operativa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e tuttavia deve ritenersi che il Tribunale cautelare abbia comunque reputato superata tale presunzione proprio alla luce delle considerazioni dinanzi indicate, rispetto alle quali, come detto, il ricorrente ha omesso di confrontarsi criticamente.

10. Per i motivi indicati, il ricorso v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva applicato alla predetta la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt, 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 59), e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6.1); in particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistente, con riferimento ai delitti associativi di cui ai capi 1) e 59), la gravità indiziaria e, con riguardo al delitto di cui al capo 61) - esclusa la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - le esigenze cautelari. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il ricorrente che la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, per un verso, ritiene che, dai dialoghi captati, non emerge la messa a disposizione della Sanfilippo per il raggiungimento degli scopi associativi, ma, dall'altro, afferma che la donna risulta coinvolta nei fatti per cui è processo in quanto figlia del defunto boss [OSCURATO:PERSONA] e moglie di ignazio Zuccalà, soggetto attivo nel narcotraffico. Del resto, il Tribunale riconosce che la Sanfilippo: ha ricevuto dal cugino detenuto una missiva poi consegnata al marito relativa all'acquisto di sostanza stupefacente; partecipava a riunioni - tra cui quello del 30 settembre 2018 con i fornitori calabresi - in cui i sodali parlavano espressamente di traffici in materia di droga; ha accompagnato il marito a Catania per l'acquisto di sostanza stupefacente; è stata ritenuta coinvolta nel delitto di cui al capo 61). 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 61). Osserva il ricorrente che il Tribunale avrebbe inopinatamente attribuito alla Sanfilippo un ruolo subalterno rispetto a quello del marito, obliterando che la donna è nipote del capo mafia indiscusso del clan, oltre che sorella di due importanti esponenti del sodalizio; la motivazione, inoltre, sarebbe illogica, avendo riconosciuto, per lo stesso fatto, la sussistenza dell'aggravante in relazione al marito della donna, aggravante che, inerendo ai motivi a delinquere, si comunica al concorrente nel reato, come affermato da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019).4 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe illogica perché, pur avendo ritenuto che la donna fosse a piena conoscenza, nel dettaglio, del racket delle estorsioni nonché dell'esistenza e dell'ubicazione dell'arsenale del sodalizio„ il Tribunale ha escluso il requisito della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo 1), tenuto anche conto che la Sanfilippo: non era tenuta all'oscuro, da parte dei sodali, delle dinamiche associative, - a differenza di altre donna del clan, come [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]; ha realizzato condotte ritenul:e rilavanti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; ha manifestato la propria disponibilità a ricevere e a veicolare le direttive impartite dal cugino detenuto in carcere. 3. In data 22 febbraio 2022 il difensore dell'indagata ha depositato memoria con il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente deducendo entrambi asseriti vizi motivazionali in relazione all'esclusione, da parte del Tribunale, della gravità indiziaria a carico della Sanfilippo con riferimento ai delitti associativi di cui ai capi 1) e 59), sono inammissibili. 3. Si rammenta che, nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesse dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta unicamente il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Cass., Sez. un., sentenza n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Cass., Sez. 5, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti, che certamente non ricorre nel caso d specie. 4. Si rammenta, inoltre, che la nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U, n. 16 del 5 ottobre 1994). Ancora di recente, con precipuo riferimento al delitto ex art. 416-bis c.p., si è ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021). 5. Ciò posto, il Tribunale cautelare, con un percorso argornentativo aderente ai dati sinora accertati ed esente da profili di illogicità manifesta, ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria a carico della Sanfilippo in riferimento ad entrambe le ipotesi associative a lei contestate, e ciò in quarto, pur essendo la donna a conoscenza delle dinamiche associative per i vincoli famigliari che la legano a soggetti di spicco del sodalizio essendo figlia del boss [OSCURATO:PERSONA] e sorella di [OSCURATO:PERSONA], intraneo al sodalizio -, le condotte realizzate dell'indagata, in quanto sporadiche ed occasionali, sono inidonee a prefigurare, pur a livello di gravità indiziaria, un organico e Stabile inserimento della Sanfilippo nella struttura organizzativa delle associazioni a lei contestate.6. Quanto al delitto di cui al capo 1), il Tribunale ha evidenziato che la Sanfilippo appare mera spettatrice di conversazioni anche rilevanti di rilievo investigativo, ma alle quali, tuttavia, ella non prende mai parte attiva, restando in silenzio o limitandosi a poche battute dal contenuto ambivalente, che lasciano certamente trasparire una conoscenza delle attività illecite del sodalizio, ma non sono dimostrative di un inserimento organico nella struttura criminosa, come confermato dal fatto che la donna non è mai destinataria di alcun incarico, né le è mai stato assegnato alcun compito specifico. La circostanza che appartenenti del clan mafioso, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente zia e fratello dell'indagata), abbiano apertamente parlato di armi del clan alla presenza della Sanfilippo e del marito non è stata ritenuta dal Tribunale di per sé sintomatica di uri inserimento della donna nella compagine sociale, ciò spiegandosi - come ritenuto dal Tribunale in maniera non certo implausibile - alla luce della massima fiducia che i familiari riponevano nella parente, sulla cui omertà confidavano, a differenza di altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], la quale era sì la compagna di [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva legami diretti di parentela con gli indicati esponenti del clan mafioso, motivo per cui costei veniva tenuta all'oscuro degli affari del sodalizio. Allo stesso modo, la mera conoscenza, da parte della Sanfilippo, delle dinamiche inerenti alle estorsioni è stata logicamente ritenuta dal Tribunale non indicativa, in assenza di ulteriori elementi, della partecipazione al sodalizio, dovendo tale conoscenza, per rilevare penalmente, tradursi in comportamenti coerenti, dimostrativi di una 'messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei suoi scopi criminali, ciò che, nella specie, non è stato accertato. Il Tribunale, infine, ha evidenziato che l'unica condot:ta realizzata dalla Sanfilippo - ossia l'avere ricevuto una missiva da parte del cugino detenuto in carcere, poi consegnata al marito, relativa all'acquisto di sostanza stupefacente - proprio perché rimasta isolata, non è chiaramente indicativa, in assenza di ulteriori comportamenti attivi, dell'accusa, a lei mossa nel capo di incolpazione, di "assicurare stabilmente l'attuazione delle direttive promananti degli apicali detenuti, veicolate al di fuori della struttura carceraria". 7. Con riguardo al delitto di cui all capo 1), il Tribunale ha svolto considerazioni del tutto analoghe, evidenziando che, anche in tal caso, dai dialoghi intercettati non emerge il ruolo rivestito dall'indagata nell'ambito del sodalizio, né la sua messa disposizione per il conseguimento degli scopi associativi, né che la Sanfilippo avesse voce in capitolo sulle questioni legate ai n a rcot raffi co Il Tribunale ha ritenuto che l'aver accompagnato il marito, in due occasioni, per acquistare - o prendere accordi per l'acquisto di - droga (una il 28 giugno 2018, l'altra il 30 settembre 2018) è un elemento insufficiente per dimostrare, sia pure a livello di gravità indiziaria, che la Sanfilippo fornisse al sodalizio un apporto dotato di stabilità e continuità, da cui desumerne l'intraneità all'associazione. E' ben vero che il Tribunale non ha considerato l'episodio di cui al capo 61), in cui la donna si disfece della droga che era custodita in casa, obbedendo all'ordine che telefonicamente le era stato impartito dal marito, appena arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, temendo l'imminente irruzione delle forze del'ordine per l'esecuzione di una prevedibile perquisizione domiciliare susseguente, appunto, all'arresto. Ma anche in tal caso, come ritenuto dal Tribunale, la donna agì in una situazione del tutto contingente, nell'interesse personale e del marito, e non per agevolare il sodalizio criminoso. 8. Orbene, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si è al cospetto di un apparato motivazionale adeguato e scevro da vizi logici, di fronte al quale i denunciati vizi motivazionali, dedotti con il primo e con il terzo motivo, si traducono, a ben vedere, in una critica al merito del provvedimento e alla valutazione del materiale indiziario esaminato, che sfugge al sindacato di legittimità. 9. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Si osserva che, in riferimento al capo 61), pur ravvisando la gravità indiziaria per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - ma non anche per la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. -, il Tribunale distrettuale ha annullato l'ordinanza impugnata per insussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione criminosa, considerando il considerevole lasso di tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre tre anni, l'occasionalità della condotta, la finalità cui essa era diretta - ossia eludere le investigazioni per aiutare il marito - lo stato di incensuratezza dell'indagata e l'assenza di carichi pendenti.Orbene, il ricorrente ha focalizzato il motivo unicamente sulla sussistenza della gravità indiziaria relativa all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., senza prendere posizione rispetto alla ratio decidendi alla base dell'annullamento della misura per il capo 61) - ossia l'insussistenza delle esigenze cautelari - sicché l'eventuale accoglimento del motivo non comporterebbe alcuna una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), vale a dire il ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 19/03/2019, Rv. 276375). E' ben vero - elemento peraltro nemmeno evidenziato dal ricorrente - che l'eventuale configurabilità dell'aggravante in esame renderebbe operativa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, e tuttavia deve ritenersi che il Tribunale cautelare abbia comunque reputato superata tale presunzione proprio alla luce delle considerazioni dinanzi indicate, rispetto alle quali, come detto, il ricorrente ha omesso di confrontarsi criticamente. 10. Per i motivi indicati, il ricorso v
Sentenza Cassazione n. 17913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris