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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10986/2023

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______________ ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 28688del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L69 H501S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difes a , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S19 B519M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8769/2021, pubblicatain data 20 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 28 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Agenzia delle Entrate –Riscossione nonché dell’ente creditoreRoma Capitale, impugnando alcune cartelle di paga- mento, delle quali ha contestato la avvenuta regolare notifica- zione; la domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, ma il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola Agenzia delle Entrate; ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non ha svolto attività difensiva l’altraintimata; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; in via pregiudiziale, rileva la Corte, che non vi è prova agli atti della regolare notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione; occorre pertanto, al fine di regolarizzare il contraddittorio, as- segnare alla parte ricorrente un termine per rinnovare tale no- tificazione; per questi motivi la Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per provvedere alla rinno- vazione della notificazione del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione.

Così deciso nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
______________ ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 28688del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L69 H501S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difes a , giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S19 B519M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8769/2021, pubblicatain data 20 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 28 /02/ 2023 – Ord . interlocutoria – Pagina 2 di 2 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’agente della riscossione Agenzia delle Entrate –Riscossione nonché dell’ente creditoreRoma Capitale, impugnando alcune cartelle di paga- mento, delle quali ha contestato la avvenuta regolare notifica- zione; la domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, ma il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola Agenzia delle Entrate; ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non ha svolto attività difensiva l’altraintimata; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; in via pregiudiziale, rileva la Corte, che non vi è prova agli atti della regolare notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione; occorre pertanto, al fine di regolarizzare il contraddittorio, as- segnare alla parte ricorrente un termine per rinnovare tale no- tificazione; per questi motivi la Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per provvedere alla rinno- vazione della notificazione del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Così deciso nella ca