CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. STACCATACATANIA, n. 2626/2018, pronunciata il 20/06/2018, depositata il25/06/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 37432/2019 RG proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026PARISI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Distefanoricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 3516/2018, pronunciata il 20/06/2018, depositata il28/08/2018;nonchésul ricorso iscritto al n. 16082/2020 RG proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Distefano,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA], n. 7120/2019, pronunciata il 03/06/2019, depositata il04/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Krea diBassetta [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., esercente attività di fabbricazione ecommercio di gioielli, avviso di accertamento (n. TYS02W102740) conil quale, per l’anno di imposta 2005, recuperava a tassazione unmaggior imponibile ai fini Iva ed Irap.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026L’accertamento seguiva ad una verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza, relativa ai rapporti intrattenuti dalla società con laD.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della documentazione contabile, infatti,erano emersi pagamenti eseguiti dalla Krea in favore della D.L.Montaggi, per complessivi euro 511.800,00, imputati all’acquisto dimacchinari, attrezzature ed arredi connessi ad un progetto diampliamento, da realizzarsi a mezzo di investimenti agevolati ai sensidella legge regionale n. 32 del 2000. L’Ufficio, tuttavia, dopo averriscontrato che la venditrice non aveva locali pressi cui esercitarel’attività né possedeva le necessarie competenze, riteneva chequest’ultima fosse soggetto fittiziamente interposto fra gli effettivifornitori dei beni e la Krea, al fine di far lievitare i costi, in vistadell’erogazione di contributi pubblici, sicché la contribuente si eraavvalsa di fatture per operazioni inesistenti per ottenere indebitivantaggi fiscali e l’accesso agli investimenti agevolati.2. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate – trattandosi di ripresafiscale a carico di società di persona e dando attuazione al principio ditrasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. – emetteva separati avvisi diaccertamento, nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] (n.TYS01A304125) e [OSCURATO:PERSONA] (n. TYS01A304121) con i quali,per il medesimo anno di imposta, e in ragione di quanto accertato conl’atto impositivo societario, recuperava a tassazione un maggiorimponibile ai fini Irpef in rapporto alle rispettive quote dipartecipazione.3. I tre atti impositivi erano oggetto di distinti ricorsi proposti dallasocietà e dai soci, trattati e decisi, sia in primo che in secondo grado,autonomamente, ovvero senza disporne la riunione. L’avviso societario(oggetto del ricorso per cassazione n. 33293/ 2019) veniva impugnatosia dalla società che dai due soci. Gli avvisi personali, invece, (oggettoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei ricorsi n. 37432/2019 e 16082/2020) venivano impugnatiseparatamente dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1. La C.t.p. di Catania, pur non riunendo i tre ricorsi, con sentenzeemesse in sequenza (nn. 2867-2868-2869/2018) li rigettavaintegralmente.3.2. In secondo grado, invece, i tre giudizi avevano esitiparzialmente differenti:- il giudizio avente ad oggetto l’avviso societario – al qualepartecipavano sia la società che i due soci – veniva definitivo dalla C.t.r.con la sentenza n. 2626/2018 resa all’udienza del 20 giugno 2018(depositata il 25 giugno 2018). Con detta ultima, il giudice del secondogrado accoglieva parzialmente l’appello dei tre contribuenti,riconoscendo la sovrafatturazione contestata dall’Ufficio, ma per unimporto inferiore a quello accertato. Per l’effetto, rideterminava il costodi acquisto dei beni;- il giudizio avente ad oggetto l’avviso personale emesso neiconfronti del socio [OSCURATO:PERSONA] veniva deciso dalla C.t.r. alla medesimaudienza del 20 giugno 2018 con sentenza n. 3516/2018 (ancorchédepositata il 28/08/2018) emessa dal medesimo Collegio e contenenteidentica motivazione rispetto alla precedente;- il giudizio avverso l’avviso personale emesso nei confronti dellasocia [OSCURATO:PERSONA], invece veniva deciso successivamente e, in particolare,all’udienza del 3 giugno 2019, con sentenza n. 7120/2019, emessa daun Collegio non composto, nella sua integralità, dagli stessi magistratidei collegi precedenti. Con detta sentenza, poi, la C.t.r., purespressamente consapevole della precedente decisione difforme presaquanto al socio [OSCURATO:PERSONA], accoglieva integralmente l’appello dellaBassetta, annullando l’atto impositivo personale da questa impugnato.4. Avverso la prima delle citate sentenze, la n. 2626/2018, relativaall’atto impositivo societario, i contribuenti propongono ricorso perCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026cassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell’Agenziadelle entrate che si difende a mezzo controricorso (R.G. 33293/2019).Avverso la seconda sentenza, la n. 3516/2018 il socio Pietro PaoloParisi, destinatario di avviso di accertamento personale, ricorre percassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell’Agenziadelle entrate che si difende a mezzo controricorso (RG 37432/2019).Avverso la terza sentenza, la n. 7120/2019, relativa all’attoimpositivo personale emesso nei confronti della socia GiuseppaBassetta, ricorre, invece, l’Agenzia delle entrate nei confronti diquest’ultima la quale si difende a mezzo controricorso (RG16082/2020).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei tre giudizi, traloro connessi in quanto aventi ad oggetto il recupero fiscale dispostodall’Ufficio in ragione della medesima contestazione nei confronti dellasocietà di persone quanto ad Irap e Iva e nei confronti dei due sociquanto all’Irpef.2. Sempre in via preliminare, va esaminato il primo motivoproposto sia nel ricorso n. 33293/2019 sia nel ricorso n. 37432/2019,di identico tenore, con il quale la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] denunciano,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità dellerispettive sentenze e dei giudizi di primo e di secondo grado, perviolazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 274 c.p.c. e degli artt.14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la C.t.r. disposto lariunione dei tre giudizi – come detto relativi agli accertamenti fiscalinotificati alla società ed ai soci, tutti emessi sulla base delle medesimecontestazioni – così violando sia il principio del litisconsorzio necessarioin tema di recupero fiscale avverso società di persone sia il principiodel simultaneo processus. Contestualmente va esaminato il primoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026motivo del ricorso n. 16082/2020 con il quale l’Agenzia delle entrateha sollevato analoga contestazione.3. I motivi vanno accolti con riferimento alla sola sentenza disecondo grado ed al relativo giudizio.3.1. E’ noto che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delleassociazioni, di cui all'art. 5 t.u.i.r., nonché dei soci delle stesse, aiquali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmentealla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dallapercezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto dauno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia l’ente che lepersone fisiche, salvo che nel giudizio siano state prospettateesclusivamente questioni personali. Ne consegue che società e socidevono essere parte dello stesso procedimento e la controversia nonpuò essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendoad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comunidella fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'attoautoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità diun litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta,rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (Cass.n. 28060/2024).Va precisato che tale regola permane anche nel caso di recupero diIrap e Iva in quanto la prima è imputata per trasparenza ai singoli socie, in tema di Iva, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio,sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità dellesituazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte,fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmentecontestato, con un unico atto, dall'Ufficio (Cass. n. 10550/2025).3.2. Fermo questo assunto, tuttavia, questa Corte ha pure rilevatoche l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la società ed i sociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026non spiega effetti, nel rispetto del principio della ragionevole durata delprocesso, quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmenteidentiche e adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazioneunitaria (cfr. Cass. n. 3789/2018). Nello stesso senso si è ribadito chenon va dichiarata la nullità, ma va disposta la riunione, quando lacomplessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza diciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'attoimpositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svoltedalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causapetendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avversol’avviso di accertamento, sostanzialmente unitario, costituente ilfondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che ditutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazionedegli afferenti processi innanzi ai giudici del merito; 4) identitàsostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.3.3. Ciò posto, le condizioni, sopra esposte, idonee ad escludere lanullità del giudizio, si sono certamente realizzate in primo grado ovetutti i tre ricorsi, proposti separatamente dalla società e dai soci,ancorché non riuniti, sono stati decisi contestualmente, alla stessaudienza, con sentenze progressive di analogo tenore. Resta pertantoesclusa la nullità del giudizio svoltosi innanzi alla C.t.p.Dette condizioni, invece, non si sono realizzate in secondo grado,altra udienza e da diverso collegio rispetto agli altri due ed ha avutoanche esito differente.3.4. Questa Corte, per altro, ha chiarito che nemmenol’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte deisoci (come accaduto nella fattispecie in esame) può evitare la nullitàdel giudizio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026È ben vero, infatti, che partecipano al processo sociale tutti icontraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamenteriverbera effetto l’accertamento sociale; tuttavia, non si celebra unprocesso unitario coinvolgente tutte le regiudicande, restando escluseproprio quelle riguardanti i soci relativamente alla determinazione deiloro redditi per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. In altre parole, osservatala regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero) piano soggettivo,nondimeno resta inosservata quella del simultaneus processus infunzione della contemporanea decisione di tutte le regiudicande, atutela della cui celebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art.29 d.lgs. n. 546 del 1992, (finanche) obbligatoria, in caso dicontemporanea pendenza della causa sociale e delle cause personalidei soci dinanzi al medesimo giudice atteso che, secondo le SezioniUnite, «la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolodel litisconsorzio necessario» (Cass. n. 19741/2025).4. Accolto il primo motivo del ricorso n. 33293/2019, restanoassorbiti il secondo ed il terzo motivo con i quali i contribuenti hannodenunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per violazione della disciplinadei termini di decadenza per l’accertamento (secondo motivo); laviolazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degliartt. 167, 168, 178, 220, 226 e 273 Direttiva n. 2006/12/CE, perviolazione della disciplina relativa alla piena detrazione dell’Iva (terzomotivo).Accolto il primo motivo del ricorso n. 37432/2019, restano assorbitiil secondo ed il terzo motivo con i quali il contribuente ha denunciato,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione efalsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 deld.P.R. n. 633 del 1972, per violazione della disciplina dei termini diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026decadenza per l’accertamento (secondo motivo); la violazione dell’art.2697 c.c. per aver escluso l’esistenza delle operazioni e la buona fede(terzo motivo).Accolto il primo motivo del ricorso n. 16082/2020, restano assorbitigli ulteriori motivi con i quali l’Agenzia delle entrate ha denunciato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione degliartt. 19 e 39, comma 1-bis d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 5 tuir, peravere la C.t.r. travalicato i limiti delle proprie attribuzioni, ingerendosiin questioni relative all’atto societario (secondo motivo); la violazionedell’art. 157 c.p., per il rilievo dato al «proscioglimento» della parte insede penale (terzo motivo); la violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per averrilevato il vizio di motivazione dell’atto impositivo (quarto motivo) ; laviolazione dell’ art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972, dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto che l’atto impositivo sifondasse si presunzioni semplici (quinto motivo).5. In conclusione, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione,del primo motivo di ciascuno dei tre ricorsi, va dichiarata la nullità delgiudizio di secondo grado e delle relative sentenze con rimessione deglipronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte riunisce i ricorsi nn. 37432/2019 e 16082/2020 al ricorson. 33293/2019; in parziale accoglimento del primo motivo di ciascunodei tre ricorsi, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa le tre sentenzeimpugnate e dichiara la nullità dei relativi giudizi di appello, conrimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, laquale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 04 marzo 2026.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 33293/2019Numero sezionale 2029/2026Numero di raccolta generale 11922/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10