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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36174/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione della legge processuale e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 601, 161 e 157 cod.proc.pen. per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello all'imputato presso il domicilio dichiarato è inammissibile perché manifestamente infondata.

Risulta dagli atti, a cui la Corte ha accesso, che il decreto dì citazione per il giudizio di appello è stato notificato a mani proprie dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato stante l'assenza di presupposti di legge.

Ed invero, risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 6) che l'imputato era già stato condannato alla pena di anni uno di reclusione che sommata alla pena inflitta nel presente procedimento penale pari ad anni uno e mesi due di reclusione, supera il limite previsto dalla legge di due anni.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il ConsicJìereéstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione della legge processuale e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 601, 161 e 157 cod.proc.pen. per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello all'imputato presso il domicilio dichiarato è inammissibile perché manifestamente infondata. Risulta dagli atti, a cui la Corte ha accesso, che il decreto dì citazione per il giudizio di appello è stato notificato a mani proprie dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato stante l'assenza di presupposti di legge. Ed invero, risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 6) che l'imputato era già stato condannato alla pena di anni uno di reclusione che sommata alla pena inflitta nel presente procedimento penale pari ad anni uno e mesi due di reclusione, supera il limite previsto dalla legge di due anni. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 Il ConsicJìereéstensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 36174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris