CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29723/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 441 / 01 / 20 20 emessa dalla CTR Lombard i a il 13/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Avviso accertamento plusvalenza da cessione di terreno – Perizia giurata redatta dopo la stipulazione [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva, all’esito della cessione di un terreno, determinato una plusvalenza di euro 185.421,92. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello dei contribuenti, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che, in temad rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione delle plusvalenze per i terreni edificabili, poteva essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di unaperizia giurata, anche se redatta in un momento successivo alla stipulazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella detta qualità, non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 448/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che successivamente alla stipula del contratto di cessione del terreno possa avvenire non solo l’asseverazione della perizia, ma anche la sua redazione. 1.1. Il motivo è fondato. Anche di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione (ma pur sempre redatta in epoca anteriore), attesa l'assenza di limitazioni poste a tal proposito dalla legge e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (Sez. 5, Ordinanza n. 26808 del 25/11/2020; cfr., in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 30729 del 30/12/2011 e Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25721 del 04/12/2014). Invero, nei vari precedenti specifici — caratterizzati dalla medesima contestazione dell'amministrazione finanziaria, nel senso che "la CTR, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ha ritenuto che la perizia di stima possa essere redatta anche successivamente all'atto di cessione" —questa Corte ha già avuto occasione di affermare l'infondatezza di detta censura, "alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cassazione civile Se 6, 09/05/2013, n. 11062; Sentenza n. 30729 del 30/12/2011) secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data dell'1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative" (Cass. sez. VI-5, n. 25721/14). L'orientamento è stato anche successivamente confermato, sul rilievo che "l'art. 7 attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell'imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data dell’1 gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall'art. 82 T.U.I.R, vecchia formulazione (Cass. 30729/ 2011). La suddetta deroga è consentita dalla legge alla sola condizione che: a) il valore del cespite alla data dell’1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%; b) l'imposta di cui sub a) sia versata entro un determinato termine (Cass. 541 /2015)", senza alcun "ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell'imponibile, attesa l'assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative", ed in particolare senza che "la mancata indicazione, nel rogito di vendita dell'immobile, del valore del cespite come rideterminato ex L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare la deroga, prevista dalla citata disposizione, al normale criterio di determinazione” (Cass. n. 19242/16; cfr. Cass. n. 16113/17). E’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (Sez. U, Sentenza n. 2321 del 31/01/2020); ma è pur vero che ciò presuppone la redazione della detta perizia in epoca anteriore alla stipulazione dell’atto di trasferimento del terreno. Come correttamente evidenziato dall’Agenzia, la rivalutazione del valore dei beni edificabili e con destinazione agricola deve obbligatoriamente perfezionarsi entro il 30.6.2012, pur potendo l’effettiva cessione degli stessi avvenire anche a distanza di tempo o, addirittura, non verificarsi mai. Nel caso di specie, la cessione degli immobili è avvenuta in data 6.10.2011, laddove la perizia di stima, con riferimento al valore dei terreni alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata redatta il 26.6.2012 ed asseverata il giorno successivo. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimentoe, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare la domanda originaria dei contribuenti. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove il consolidamento dell’orientamento di questa Corte avvenuto agli inizi del 2020 giustifica la compensazione di quelle relative al grado di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria dei contribuenti; compensa integralmente le spese relative ai gradi di merito e condanna gli intimati al rimborso delle spese del prese nte giudizio di legittimità , che liquida in comp