Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25639/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

izio Vagnerini, giusta procura specialein calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce alcontroricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 171/2021 della Corte di appello di Trento depositatail 16/07/2021 e notificata in data 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 20.968,20 aisensi dell’art. 1671 c.c., poiché in data 10 maggio 2017 la convenuta eraillegittimamente receduta dal contratto di appalto di servizi inter partesconcluso il 4 gennaio 2016, accampando inesistenti inadempimentidell’attore e avvalendosi di una clausola risolutiva espressa nulla perchégenerica.La convenuta si costituiva, confermando la validità della clausola risolutivaespressa e l’esistenza degli inadempimenti denunciati, da ritenersi gravi, echiedendo il rigetto della domanda.2.

Il Tribunale di Trento, omesso l’esame – in forza del principio dellaragione più liquida – della questione di nullità della clausola risolutivaespressa, riteneva provato, sulla scorta delle prove assunte (segnatamente,la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dipendente della [OSCURATO:PERSONA], e divari clienti autori di reclami), il grave inadempimento dell’attore e rigettavaquindi la domanda.3.

Sull’impugnazione del Mazzoleni, la Corte d’appello di Trento rigettava ilgravame, affermando che: a) la questione relativa all’inadempimentodell’attore e alla sua non scarsa importanza apparteneva già al tema dicausa (avendo lo stesso Mazzoleni, nell’atto introduttivo, illustrato le ragioniper cui gli inadempimenti a lui contestati dovevano ritenersi di scarsaimportanza ex art. 1455 c.c.), senza che dovesse essere introdotto dalconvenuto in via di eccezione, sicchè la questione relativa alla tardività della(mai proposta) domanda riconvenzionale di risoluzione o dell’eccezionericonvenzionale appariva priva di pregio; b) il Tribunale non avrebbe,quindi, dovuto limitare il suo esame alla questione della nullità della clausolarisolutiva espressa; c) il solo rapporto di parentela del teste [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante dell’appellata non consentiva un’aprioristicavalutazione di non credibilità della deposizione; d) i reclami relativi a duespedizioni (per mancata ricezione della merce) di cui la teste aveva riferitoerano stati confermati dagli altri testi escussi, laddove per altre spedizioniNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026valevano la deposizione dei clienti interessati, della cui attendibilità non viera ragione di dubitare, e le mail di protesta dei clienti; e) pertanto, icomportamenti del Mazzoleni avevano integrato un inadempimento dinotevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza deisuccessivi adempimenti, in quanto, anche se numericamente non rilevantiin rapporto alle consegne giornaliere, si presentavano gravi, investivano leobbligazioni principali del Mazzoleni (consegne e ritiri) e avevanosicuramente generato un danno d’immagine alla [OSCURATO:PERSONA].4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LorenzoMazzoleni sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., conriferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver, a suo dire, la Corteterritoriale disatteso i criteri legali di interpretazione della sua domandacirca il thema decidendum della vertenza e nella parte in cui ha esteso, invia incidentale, il tema oggetto della controversia pronunciandosi in ordinealla risoluzione giudiziale del contratto di appalto in forza di una eccezionericonvenzionale dalla cui proposizione parte convenuta era decaduta.1.1.

Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domandee delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento,al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede dilegittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entroi limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma1, n. 5), c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 20/05/2025).Pertanto, l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o allasua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112Numero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e neiristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024).L'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attivitàriservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio dinullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinenteall'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.30770 del 06/11/2023).Tuttavia, la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda nonè deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore proceduralerilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predettogiudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come laquestione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo,in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento inconcreto della volontà della parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del22/09/2023).In quest’ottica, il giudice di merito, nell'esercizio del potere diinterpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalleespressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenutosostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenoreletterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dallamedesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio,nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficioun'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi invalutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sededi legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per viziodella motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che la questione relativaall’inadempimento dell’attore e alla sua non scarsa importanza appartenevaNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026già al tema di causa (avendo lo stesso Mazzoleni, nell’atto introduttivo,illustrato le ragioni per cui gli inadempimenti a lui contestati dovevanoritenersi di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; cfr. pag. 17 delcontroricorso), senza che dovesse essere introdotto dal convenuto in via dieccezione, sicchè, da un lato, la questione relativa alla tardività della (maiproposta) domanda riconvenzionale di risoluzione o dell’eccezionericonvenzionale appariva priva di pregio e, dall’altro, il Tribunale nonavrebbe, quindi, dovuto limitare il suo esame alla questione della nullitàdella clausola risolutiva espressa.I giudici di merito hanno in tal senso valorizzato la principale domandaformulata dal Mazzoleni nell’atto di citazione introduttivo del presentegiudizio, a mente del quale egli aveva chiesto di «accertare e dichiararel’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto di servizi, sottoscrittotra le parti in data 4.1.2016, dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Coop. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in ragione della nullità della clausola risolutiva espressa di cuiall’art. 16 del contratto medesimo e/o in ragione dell’insussistenza deipresupposti di legge» (la sottolineatura è dello scrivente), riferendoquest’ultima espressione all’accertamento in negativo della sussistenza deipresupposti per la risoluzione del rapporto per inadempimento a luiascrivibile.La lettura fornita dall’attore si traduce, allora, solo in una possibile letturaalternativa della domanda giudiziale.D’altra parte, presupposto per l'applicazione della clausola risolutivaespressa è pur sempre l'inadempimento della controparte di chi se neavvale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018).Del resto, il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti delladomanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essereproposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersiall'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ainegozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo lavalutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per ladecisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalleNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Alriguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabileunicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene nonrichiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16608 del 11/06/2021).2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla sua domandarelativa all’accertamento della illegittimità della risoluzione di diritto delcontratto di appalto di servizi dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo è infondato, atteso che, nel momento stesso in cui ilTribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno ritenuto che rientrassenel thema decidendum altresì la questione dell’inadempimento imputabileal Mazzoleni, hanno, in applicazione della ragione più liquida, rigettato ladomanda attorea, reputando legittimo il recesso operato dalla committente.L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, puressendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenticomunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurrealla definizione del giudizio; tale principio, pertanto, non opera solonell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurrepotenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con laconseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo dispostocomporterebbe il vizio di omessa pronuncia (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.693 del 09/01/2024).Del resto, l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276,comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni dimerito, quella che ritiene "più liquida", imponendogli solo di esaminare perprime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass., Sez.6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).In definitiva, in applicazione del principio processuale della "ragione piùliquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisasulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche seNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamentele altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verificadelle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quellodell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole in via subordinata, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della “violazione e/o falsaapplicazione di legge laddove la Corte di Appello non ha individuato e perciòapplicato la specifica norma di legge (art. 1668 cc.) in relazione al caso dispecie”.3.1.

Il motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che, in materia di appalto, la disciplina dettata dell'art.1668 c.c., in tema di difetti dell'opera, rappresenta una deroga a quellastabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto,concedendo al committente la possibilità di domandare la risoluzione delcontratto di appalto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera (o dei servizi,nel caso di specie) siano tali da renderla del tutto inadatta alla suadestinazione.In tema di appalto, quando le opere (o i servizi) appaltate si interromponoper l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidentisulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte(nel caso di specie, a causa dei comportamenti negligenti tenuti neiconfronti dei clienti ricevitori), non si applicano le disposizioni previste dagliartt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia diinadempimento contrattuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6928 del23/03/2026).

Più in generale, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portatoa termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempienteall'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materiadi inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosila speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesiin cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, perNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026la parte eseguita, difetti o difformità (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5771 del 04/03/2025).In ogni caso, la Corte d’appello ha evidenziato che i comportamenti delMazzoleni avevano integrato un inadempimento di notevole importanza etale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, inquanto, anche se numericamente non rilevanti in rapporto alle consegnegiornaliere, si presentavano gravi, investivano le obbligazioni principali delMazzoleni (consegne e ritiri) e avevano sicuramente generato un dannod’immagine alla [OSCURATO:PERSONA].4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 3.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott.

Mauro MocciNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izio Vagnerini, giusta procura specialein calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce alcontroricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 171/2021 della Corte di appello di Trento depositatail 16/07/2021 e notificata in data 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 20.968,20 aisensi dell’art. 1671 c.c., poiché in data 10 maggio 2017 la convenuta eraillegittimamente receduta dal contratto di appalto di servizi inter partesconcluso il 4 gennaio 2016, accampando inesistenti inadempimentidell’attore e avvalendosi di una clausola risolutiva espressa nulla perchégenerica.La convenuta si costituiva, confermando la validità della clausola risolutivaespressa e l’esistenza degli inadempimenti denunciati, da ritenersi gravi, echiedendo il rigetto della domanda.2. Il Tribunale di Trento, omesso l’esame – in forza del principio dellaragione più liquida – della questione di nullità della clausola risolutivaespressa, riteneva provato, sulla scorta delle prove assunte (segnatamente,la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dipendente della [OSCURATO:PERSONA], e divari clienti autori di reclami), il grave inadempimento dell’attore e rigettavaquindi la domanda.3. Sull’impugnazione del Mazzoleni, la Corte d’appello di Trento rigettava ilgravame, affermando che: a) la questione relativa all’inadempimentodell’attore e alla sua non scarsa importanza apparteneva già al tema dicausa (avendo lo stesso Mazzoleni, nell’atto introduttivo, illustrato le ragioniper cui gli inadempimenti a lui contestati dovevano ritenersi di scarsaimportanza ex art. 1455 c.c.), senza che dovesse essere introdotto dalconvenuto in via di eccezione, sicchè la questione relativa alla tardività della(mai proposta) domanda riconvenzionale di risoluzione o dell’eccezionericonvenzionale appariva priva di pregio; b) il Tribunale non avrebbe,quindi, dovuto limitare il suo esame alla questione della nullità della clausolarisolutiva espressa; c) il solo rapporto di parentela del teste [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante dell’appellata non consentiva un’aprioristicavalutazione di non credibilità della deposizione; d) i reclami relativi a duespedizioni (per mancata ricezione della merce) di cui la teste aveva riferitoerano stati confermati dagli altri testi escussi, laddove per altre spedizioniNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026valevano la deposizione dei clienti interessati, della cui attendibilità non viera ragione di dubitare, e le mail di protesta dei clienti; e) pertanto, icomportamenti del Mazzoleni avevano integrato un inadempimento dinotevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza deisuccessivi adempimenti, in quanto, anche se numericamente non rilevantiin rapporto alle consegne giornaliere, si presentavano gravi, investivano leobbligazioni principali del Mazzoleni (consegne e ritiri) e avevanosicuramente generato un danno d’immagine alla [OSCURATO:PERSONA].4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LorenzoMazzoleni sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., conriferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver, a suo dire, la Corteterritoriale disatteso i criteri legali di interpretazione della sua domandacirca il thema decidendum della vertenza e nella parte in cui ha esteso, invia incidentale, il tema oggetto della controversia pronunciandosi in ordinealla risoluzione giudiziale del contratto di appalto in forza di una eccezionericonvenzionale dalla cui proposizione parte convenuta era decaduta.1.1. Il motivo è infondato.In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domandee delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento,al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede dilegittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entroi limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma1, n. 5), c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 20/05/2025).Pertanto, l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o allasua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112Numero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e neiristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 34762 del 28/12/2024).L'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attivitàriservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio dinullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinenteall'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.30770 del 06/11/2023).Tuttavia, la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda nonè deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore proceduralerilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predettogiudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come laquestione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo,in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento inconcreto della volontà della parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27181 del22/09/2023).In quest’ottica, il giudice di merito, nell'esercizio del potere diinterpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalleespressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenutosostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenoreletterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dallamedesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio,nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficioun'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi invalutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sededi legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per viziodella motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che la questione relativaall’inadempimento dell’attore e alla sua non scarsa importanza appartenevaNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026già al tema di causa (avendo lo stesso Mazzoleni, nell’atto introduttivo,illustrato le ragioni per cui gli inadempimenti a lui contestati dovevanoritenersi di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; cfr. pag. 17 delcontroricorso), senza che dovesse essere introdotto dal convenuto in via dieccezione, sicchè, da un lato, la questione relativa alla tardività della (maiproposta) domanda riconvenzionale di risoluzione o dell’eccezionericonvenzionale appariva priva di pregio e, dall’altro, il Tribunale nonavrebbe, quindi, dovuto limitare il suo esame alla questione della nullitàdella clausola risolutiva espressa.I giudici di merito hanno in tal senso valorizzato la principale domandaformulata dal Mazzoleni nell’atto di citazione introduttivo del presentegiudizio, a mente del quale egli aveva chiesto di «accertare e dichiararel’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto di servizi, sottoscrittotra le parti in data 4.1.2016, dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], in ragione della nullità della clausola risolutiva espressa di cuiall’art. 16 del contratto medesimo e/o in ragione dell’insussistenza deipresupposti di legge» (la sottolineatura è dello scrivente), riferendoquest’ultima espressione all’accertamento in negativo della sussistenza deipresupposti per la risoluzione del rapporto per inadempimento a luiascrivibile.La lettura fornita dall’attore si traduce, allora, solo in una possibile letturaalternativa della domanda giudiziale.D’altra parte, presupposto per l'applicazione della clausola risolutivaespressa è pur sempre l'inadempimento della controparte di chi se neavvale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018).Del resto, il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti delladomanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essereproposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersiall'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ainegozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo lavalutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per ladecisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalleNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Alriguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabileunicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene nonrichiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16608 del 11/06/2021).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla sua domandarelativa all’accertamento della illegittimità della risoluzione di diritto delcontratto di appalto di servizi dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo è infondato, atteso che, nel momento stesso in cui ilTribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, hanno ritenuto che rientrassenel thema decidendum altresì la questione dell’inadempimento imputabileal Mazzoleni, hanno, in applicazione della ragione più liquida, rigettato ladomanda attorea, reputando legittimo il recesso operato dalla committente.L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, puressendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenticomunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurrealla definizione del giudizio; tale principio, pertanto, non opera solonell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurrepotenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con laconseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo dispostocomporterebbe il vizio di omessa pronuncia (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.693 del 09/01/2024).Del resto, l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276,comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni dimerito, quella che ritiene "più liquida", imponendogli solo di esaminare perprime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (Cass., Sez.6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).In definitiva, in applicazione del principio processuale della "ragione piùliquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisasulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche seNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamentele altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verificadelle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quellodell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole in via subordinata, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della “violazione e/o falsaapplicazione di legge laddove la Corte di Appello non ha individuato e perciòapplicato la specifica norma di legge (art. 1668 cc.) in relazione al caso dispecie”.3.1. Il motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che, in materia di appalto, la disciplina dettata dell'art.1668 c.c., in tema di difetti dell'opera, rappresenta una deroga a quellastabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto,concedendo al committente la possibilità di domandare la risoluzione delcontratto di appalto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera (o dei servizi,nel caso di specie) siano tali da renderla del tutto inadatta alla suadestinazione.In tema di appalto, quando le opere (o i servizi) appaltate si interromponoper l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidentisulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte(nel caso di specie, a causa dei comportamenti negligenti tenuti neiconfronti dei clienti ricevitori), non si applicano le disposizioni previste dagliartt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia diinadempimento contrattuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6928 del23/03/2026). Più in generale, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portatoa termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempienteall'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materiadi inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosila speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesiin cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, perNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026la parte eseguita, difetti o difformità (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 2,Sentenza n. 5771 del 04/03/2025).In ogni caso, la Corte d’appello ha evidenziato che i comportamenti delMazzoleni avevano integrato un inadempimento di notevole importanza etale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, inquanto, anche se numericamente non rilevanti in rapporto alle consegnegiornaliere, si presentavano gravi, investivano le obbligazioni principali delMazzoleni (consegne e ritiri) e avevano sicuramente generato un dannod’immagine alla [OSCURATO:PERSONA].4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 3.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott. Mauro MocciNumero registro generale 25934/2021Numero sezionale 1879/2026Numero di raccolta generale 25639/2026Data pubblicazione 21/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris