CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 26 maggio 2021 di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di lesioni personali e di minaccia al medesimo ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; letta la memoria con la quale il difensore di parte civile chiede accogliersi i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Stef39 P \__io