CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione degli artt. 420-ter cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost, avendo il tribunale rigettato, senza motivazione, la richiesta di procedere all'esame dell'imputato, già in precedenza ammesso - è inammissibile, perché la violazione lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali e la censura non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (che osserva, in aderenza agli atti, come a quell'udienza non fosse stato chiesto il rinvio della discussione per l'audizione dell'imputato assente); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 348, 361, 213 e 214 cod. proc. pen., in quanto il riconoscimento fotografico dell'imputato sarebbe stato effettuato con atto di polizia giudiziaria senza il rispetto delle garanzie previste per la ricognizione di persona, è inammissibile perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, reputa trattarsi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e aa., Rv. 271041); la sentenza, inoltre, specifica come l'individuazione dell'imputato quale autore del fatto emergesse dalla visione dei fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza, senza che sul punto sia stato efficacemente eccepito il travisamento della prova; per altro verso, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, la sentenza attesta (pag. 4) che il fumogeno fu lanciato sul rettangolo di gioco mentre la partita era ancora in corso, così determinandosi una concreta condizione di pericolo per i presenti; Rilevato che il terzo motivo - con cui si lamenta l'errata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. - è del pari manifestamente infondato, avendo la sentenza, con giudizio di merito qui non ulteriormente sindacabile, non illogicamente argomentato, come appena riferito, il significato pericolo per la pubblica incolumità derivato dal reato ascritto; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - la violazione di legge con cui si lamentano l'illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena e la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile nel suo duplice profilo, trattandosi di valutazioni discrezionali sul trattamento punitivo sorrette da non illogica motivazione, con cui il ricorrente neppure si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis