CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 31888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridicamente fondati (sì veda, in particolare, pag. 1 sui numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona da cui si è potuta dedurre una crescente proclività a delinquere e la maggiore gravità della condotta contestata), mentre il ricorrente si è limitato a reiterare le proprie argomentazioni senza effettivo confronto con la motivazione, dovendosi conseguentemente riscontrare la genericità del motivo proposto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente