CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 34994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 02 aprile 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Bari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha respinto la sua istanza diconcessione della liberazione anticipata per tre semestri, dal 15/02/2024 al14/08/2025.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva negato il beneficio perché, nel corsodell'ultimo semestre, si era accertato che il detenuto, mentre si trovava agliarresti domiciliari, controllava per mezzo di telecamere l'accesso al propriocondominio, l'intera strada e le strade adiacenti ad esso, ed il giudice avevaritenuto che tale condotta fosse di gravità tale da inficiare anche i semestriprecedenti, benché nel corso di essi non fossero emerse criticità.Il Tribunale di sorveglianza ha ribadito tale valutazione, pur essendo lacondotta priva di rilevanza penale, sottolineando che le telecamere eranooccultate, riprendevano anche luoghi pubblici, cioè le strade circostanti il palazzo,ed essendo, a detta del detenuto, prive di impianto di registrazione non potevanoessere funzionali a prevenire il furto dell'auto, come sostenuto dalla difesa.Anche la mancanza, nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, di unesplicito divieto di avvalersi di videocamere e di altri strumenti idonei ad eluderei controlli non è stata ritenuta una circostanza rilevante, perché la sussistenzadella possibilità di tale elusione, appositamente realizzata, è stata valutataidonea ad escludere la genuinità del processo rieducativo. Anche l'asseritabuona fede del detenuto, che avrebbe consentito agli operatori di scoprirel'impianto, è stata ritenuta non dimostrata.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione del beneficio, eil vizio della motivazione, perché manifestamente illogica e apparente.Il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto degli elementi positivi divalutazione, quali il fatto che l'impianto di videosorveglianza era stato installato aseguito del furto dell'auto della compagna del ricorrente; questi aveva fattoaccedere i verbalizzanti nel salotto ove c'era il televisore acceso, che mostrava leriprese delle telecamere, pur essendosi gli stessi annunciati mediante il citofono;il procedimento penale aperto a seguito del sequestro dell'impianto è statoarchiviato, e solo successivamente alla sua scoperta è stato emesso un esplicitodivieto alla installazione di impianti di videosorveglianza; il ricorrente non è maiincorso in alcuna violazione delle prescrizioni.La valutazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'installazionedell'impianto ha compromesso il giudizio sul percorso rieducativo svolto nelperiodo di sottoposizione agli arresti domiciliari è, pertanto, assertiva e priva diuna reale motivazione. La concessione del beneficio richiede una valutazionecomplessiva del comportamento del detenuto, con riferimento alla suapartecipazione all'opera rieducativa sin dall'inizio della detenzione, mentrel'ordinanza ha del tutto omesso tale valutazione, benché la detenzione siprotraesse ormai da un anno e sei mesi.L'ordinanza, poi, esclude la buona fede del ricorrente con una motivazioneerrata, affermando che gli operatori potrebbero avere svolto un controllo asorpresa, dal momento che risulta, dagli atti, che essi hanno citofonato e quindisi sono previamente annunciati, circostanza che avrebbe consentito al ricorrente,se in mala fede, di non farli accedere alla stanza ove si trovava il televisore,ovvero di spegnerlo prima del loro ingresso in casa.La motivazione è, altresì, apparente, perché il Tribunale di sorveglianza nonha valutato gli elementi positivi evidenziati, in particolare il rispetto degli obblighie delle prescrizioni.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Nel valutare la sussistenza dei vizi di motivazione lamentati dal ricorrentedeve ribadirsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «L'indagine dilegittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si èavvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quellodi una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).L'ordinanza impugnata ha valutato in modo logico e approfondito chel'installazione di ben quattro telecamere che trasmettevano su un televisore adisposizione del ricorrente le immagini di quattro diversi punti di accesso alla suaabitazione, e consentivano pertanto di individuare anticipatamente l'arrivo delledella misura applicata, costituisca una condotta idonea a far valutarenegativamente l'adesione al percorso rieducativo. Il Tribunale ha ritenuto,infatti, che le particolari modalità di tale installazione, essendo le telecamere«sapientemente occultate», tanto da poter essere rinvenute solo a seguito delleindicazioni del ricorrente stesso, nonché puntate non solo su luoghi privati maanche sulla pubblica via, e la mancanza di una giustificazione plausibile, sianoelementi indicativi «dell'intenzione dello stesso di prevenire situazionipregiudizievoli relative ai controlli delle Forze dell'ordine».Tale motivazione appare non manifestamente illogica, dal momento chequella condotta non ha una diversa spiegazione plausibile, né tale spiegazione èstata fornita dal ricorrente, essendo l'affermazione di una finalità dellevideoriprese a prevenire o accertare possibili furti dell'auto, peraltro non riferitanell'immediatezza, palesemente non credibile, per le ragioni espostenell'ordinanza stessa. Altrettanto logicamente è stata ritenuta non credibile latesi difensiva della buona fede del ricorrente, solo perché avrebbe consentito aglioperatori di polizia di scoprire le riprese in corso, lasciandoli accedere altelevisore acceso, mentre se fosse stato in mala fede avrebbe quanto menospento l'apparecchio: il motivo per cui gli agenti hanno potuto scoprire lavideosorveglianza in corso non è stato chiarito dal ricorrente stesso, ma il fattoche le telecamere fossero occultate e che l'intero sistema di videosorveglianzanon fosse stato mai scoperto sino ad allora, pur essendo gli arresti domiciliari incorso da circa un anno e mezzo ed essendo le telecamere installate, a detta delricorrente, da cinque o sei anni, induce a ritenere che il ricorrente fosse statoosservare preventivamente possibili situazioni di pericolo, nonché l'arrivo delpersonale di polizia che effettuava i controlli.3. L'art. 54 Ord. pen. consente la concessione della liberazione anticipata «alcondannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera dirieducazione». Il detenuto, pertanto, non deve solo astenersi dal commettereilleciti disciplinari o dal violare le prescrizioni di una misura alternativa alladetenzione, ma deve dare dimostrazione di una effettiva adesione all'operarieducativa. Questa Corte, infatti, ha affermato che «Ai fini della concessione delbeneficio della liberazione condizionale anticipata, non è sufficiente la regolarecondotta del detenuto nell'istituto di detenzione ma occorre la prova di unafattiva e convinta adesione del medesimo all'opera di rieducazione, desumibile -alla stregua dei criteri indicati nell'art. 94, comma 2, del regolamentopenitenziario di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - da fatti positivi che rivelinol'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmenteadeguati» (Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Rv. 219478; vedi anche Sez. 1, n.28536 del 15/09/2020, Rv. 279745).Nel presente caso, l'affermazione che la condotta contestata dimostri lavolontà di «prevenire situazioni pregiudizievoli» conseguenti al controllo dipolizia, e quindi impedisca di ritenere genuino il rispetto delle prescrizioniapplicate dall'Ufficio di sorveglianza, e sussistente una spontanea adesione alpercorso rieducativo, è non manifestamente illogica. Pertanto, in mancanza dielementi positivi, rappresentati solo dall'assenza di violazioni che però, per leragioni dette, appare non significativa, e in presenza di una condotta negativache è stata motivatamente ritenuta grave, la decisione di non concedere laliberazione anticipata per i tutti i semestri in valutazione, nei quali il ricorrente siè, presumibilmente, sempre avvalso del sistema di videosorveglianza descritto, èlogica e non apparente.Il ricorrente, in realtà, non indica alcuna effettiva illogicità, contraddittorietào apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questaCorte una diversa valutazione circa la gravità della condotta descritta, incontrasto con il principio giurisprudenziale sopra citato, secondo cui la Corte dilegittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice dimerito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della lorogravità.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]