CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e quella dell'art. 131 bis cod. pen. (per il solo [OSCURATO:PERSONA]), sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA] e sul concorso nel delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria come truffa e non come mero illecito civilistico); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata prevalenza ovvero equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore La P