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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 20172/2023

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ativo n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C.

PU R.G.18232/2018 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18232/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella [OSCURATO:PERSONA], n. 3476,depositata in data 11 dicembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 182/01/2014 del 7 maggio 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'atto di diniego, notificato in data 22 marzo 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate si era opposta alla richiesta di rimborso, presentata in data 22 dicembre 2009, del credito Iva per l'anno 1999, di euro 80.916,40, indicato al rigo VL9 relativo ai rimborsi infrannuali ex art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mai utilizzato e mai precedentemente richiesto a rimborso.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello, ritenendo che per ottenere il rimborso del credito indicato nella dichiarazione del 1999 non era necessaria la presentazione del modello VR, in quanto il credito richiesto a rimborso era quello trimestrale, che nella dichiarazione Iva era praticamente azzerato, perché il credito inserito veniva compensato integralmente dall'apposito rigo e, di conseguenza, non era applicabile la decadenza biennale previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, evidenziato che la società contribuente aveva dato dimostrazione nel giudizio di primo grado del diritto al rimborso perchè soggetto passivo Iva e perchéil rimborso era legato a crediti maturati nel 1999, mai messi in discussione dall'Ufficio, che non poteva più farlo oggi e che, in ogni caso, ove l'Ufficio avesse avuto qualche dubbio, avrebbe potuto adoperarsi per la contestazione del credito.4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata era errata, perché nel caso di rimborsi infrannuali, il legislatore aveva subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, da compiersi con la presentazione di un'apposita istanza da presentarsi prima della dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999; in mancanza dell'istanza non esisteva una manifestazione di volontà del contribuente sull'utilizzo del credito infrannuale a rimborso, essendo irrilevante l'indicazione del credito nel quadro VL ai fini della individuazione della reale intenzione del contribuente.

Nel caso di specie, la società contribuente aveva omesso la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999 e soltanto in data 28 dicembre 2009 aveva inoltrato istanza di rimborso, oltre il termine biennale previsto dalla normativa per le domande dei cosiddetti rimborsi anomali. 1.1Il motivo è fondato . 1.2 Deve premettersi che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è sostanzialmente diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio.

In tema di rimborsi, invero, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella dell'attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre, sempre sul piano processuale e sostanziale, l'Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una «pretesa» (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via assoluta l'oggetto del contendere, assume la posizione di convenuto.

Movendo da tale differenza, questa Corte ha affermato, che, nel giudizio di rimborso, non si può disconoscere la facoltà, in capo all'amministrazione finanziaria, di esercitare le prerogative previste dall'art. 23 del decreto legislativo n. 546/1992 e, dunque, prospettare delle argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999). 1.3 Nell'ordinamento tributario vige, inoltre, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario: l'art.38 del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , norma quest'ultima residuale e di chiusura del sistema(Cass., 11 novembre 2019, n. 29043; Cass. , 11 dicembre 2019, n. 32424).

Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, quindi, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 ( Cass., 26 ottobre 2021, n. 30083; Cass., 6 novembre 2019, n. 28565).

Sicché, in tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va proposta a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'art. 21, secondo il quale «la domanda di restituzione, in mancata di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione», come nel caso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione o conciliazione(Cass., 31 luglio 2019, n. 20573; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21674; Cass., 8 giugno 2011, n. 12433). 1.4 Ciò posto,la previsione contenuta nell'art. 8, comma 2 e 3, d.P.R. n. 542 del 1999 disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito Iva di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero, in alternativa, la compensazione; la questione prospettata con il presente motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione della previsione normativa in esame, in particolare alla natura condizionante, ai fini dell'ottenimento del rimborso ovvero del corretto esercizio della compensazione, dell'istanza in essa prevista. 1.5Sul punto, questa Corte ha affermato che, in tema d'IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ( cfr. Cass., 7 aprile 2022, n. 11270; Cass., 6 dicembre 2021, n. 38483; Cass., 18 aprile 2019, n. 10872; Cass., 30 novembre 2017, n. 28734).

Ed invero, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, integra un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile, comunque, di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997e ciò vale sin dal momento dell'introduzione di tale adempimento con il d.P.R. n. 435 del 2001 ed ancora prima della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento con il d.P.R. n. 126 del 2003, attesa la funzione della dichiarazione, strumentale a controlli di tipo sostanziale (Cass., 21 settembre 2021, n. 25437, in motivazione; Cass., 29 settembre 2020, n. 20621, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA], dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « I n tema d'IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2, in quanto strumentale a controlli tipo sostanziale» (Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28734). 1.6La sentenza del giudice del gravame non è conforme alla suddetta linea interpretativa, non avendo applicato la norma di diritto che regola la fattispecie in esame, ovvero l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999, pur avendo rilevato che si trattava di una richiesta di rimborso di credito Iva infrannuale ai sensi dell’art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (pag. 2 della sentenza impugnata) e pur avendo affermato che il contribuente si era dimenticato di presentare l’istanza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Soccorre, al riguardo, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., che importa la possibilità per il giudice (anche di merito)di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; ciò peraltro, nel rispetto del divieto di ultrao extra-petizione, di cui all'art.112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Cass., 3 marzo 2021, n. 5832; Cass., 9 aprile 2018, n. 8645). 1.7 In ultimo, va osservato che non sussiste alcuna violazione del contraddittorio, vertendosi in tema di individuazione delle norme di diritto che regolano la fattispecie concreta in applicazione del principio iura novit curia , mantenendo la società ricorren te la possibil i tà di esercitare il suo diritto di difesa in relazioneal fatto materiale per come accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio(cfr. Cass., Sez.

U., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., 4 luglio 2018, n. 17473; Cass., 5 marzo 2019, n. 6394).

2. Per le ragioni di cui sopra, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. 2.1 Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, per la peculiaritàdella fattispecie esaminata, vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ativo n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C.C. PU R.G.18232/2018 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18232/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella [OSCURATO:PERSONA], n. 3476,depositata in data 11 dicembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 182/01/2014 del 7 maggio 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'atto di diniego, notificato in data 22 marzo 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate si era opposta alla richiesta di rimborso, presentata in data 22 dicembre 2009, del credito Iva per l'anno 1999, di euro 80.916,40, indicato al rigo VL9 relativo ai rimborsi infrannuali ex art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, mai utilizzato e mai precedentemente richiesto a rimborso. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello, ritenendo che per ottenere il rimborso del credito indicato nella dichiarazione del 1999 non era necessaria la presentazione del modello VR, in quanto il credito richiesto a rimborso era quello trimestrale, che nella dichiarazione Iva era praticamente azzerato, perché il credito inserito veniva compensato integralmente dall'apposito rigo e, di conseguenza, non era applicabile la decadenza biennale previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992. 3. I giudici di secondo grado hanno, poi, evidenziato che la società contribuente aveva dato dimostrazione nel giudizio di primo grado del diritto al rimborso perchè soggetto passivo Iva e perchéil rimborso era legato a crediti maturati nel 1999, mai messi in discussione dall'Ufficio, che non poteva più farlo oggi e che, in ogni caso, ove l'Ufficio avesse avuto qualche dubbio, avrebbe potuto adoperarsi per la contestazione del credito.4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata, perché nel caso di rimborsi infrannuali, il legislatore aveva subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, da compiersi con la presentazione di un'apposita istanza da presentarsi prima della dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999; in mancanza dell'istanza non esisteva una manifestazione di volontà del contribuente sull'utilizzo del credito infrannuale a rimborso, essendo irrilevante l'indicazione del credito nel quadro VL ai fini della individuazione della reale intenzione del contribuente. Nel caso di specie, la società contribuente aveva omesso la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999 e soltanto in data 28 dicembre 2009 aveva inoltrato istanza di rimborso, oltre il termine biennale previsto dalla normativa per le domande dei cosiddetti rimborsi anomali. 1.1Il motivo è fondato . 1.2 Deve premettersi che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è sostanzialmente diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio. In tema di rimborsi, invero, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella dell'attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre, sempre sul piano processuale e sostanziale, l'Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una «pretesa» (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via assoluta l'oggetto del contendere, assume la posizione di convenuto. Movendo da tale differenza, questa Corte ha affermato, che, nel giudizio di rimborso, non si può disconoscere la facoltà, in capo all'amministrazione finanziaria, di esercitare le prerogative previste dall'art. 23 del decreto legislativo n. 546/1992 e, dunque, prospettare delle argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999). 1.3 Nell'ordinamento tributario vige, inoltre, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario: l'art.38 del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , norma quest'ultima residuale e di chiusura del sistema(Cass., 11 novembre 2019, n. 29043; Cass. , 11 dicembre 2019, n. 32424). Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, quindi, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 ( Cass., 26 ottobre 2021, n. 30083; Cass., 6 novembre 2019, n. 28565). Sicché, in tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va proposta a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'art. 21, secondo il quale «la domanda di restituzione, in mancata di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione», come nel caso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione o conciliazione(Cass., 31 luglio 2019, n. 20573; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21674; Cass., 8 giugno 2011, n. 12433). 1.4 Ciò posto,la previsione contenuta nell'art. 8, comma 2 e 3, d.P.R. n. 542 del 1999 disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito Iva di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero, in alternativa, la compensazione; la questione prospettata con il presente motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione della previsione normativa in esame, in particolare alla natura condizionante, ai fini dell'ottenimento del rimborso ovvero del corretto esercizio della compensazione, dell'istanza in essa prevista. 1.5Sul punto, questa Corte ha affermato che, in tema d'IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ( cfr. Cass., 7 aprile 2022, n. 11270; Cass., 6 dicembre 2021, n. 38483; Cass., 18 aprile 2019, n. 10872; Cass., 30 novembre 2017, n. 28734). Ed invero, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, integra un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile, comunque, di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997e ciò vale sin dal momento dell'introduzione di tale adempimento con il d.P.R. n. 435 del 2001 ed ancora prima della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento con il d.P.R. n. 126 del 2003, attesa la funzione della dichiarazione, strumentale a controlli di tipo sostanziale (Cass., 21 settembre 2021, n. 25437, in motivazione; Cass., 29 settembre 2020, n. 20621, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA], dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « I n tema d'IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2, in quanto strumentale a controlli tipo sostanziale» (Cass. civ., 30 novembre 2017, n. 28734). 1.6La sentenza del giudice del gravame non è conforme alla suddetta linea interpretativa, non avendo applicato la norma di diritto che regola la fattispecie in esame, ovvero l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999, pur avendo rilevato che si trattava di una richiesta di rimborso di credito Iva infrannuale ai sensi dell’art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (pag. 2 della sentenza impugnata) e pur avendo affermato che il contribuente si era dimenticato di presentare l’istanza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Soccorre, al riguardo, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., che importa la possibilità per il giudice (anche di merito)di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; ciò peraltro, nel rispetto del divieto di ultrao extra-petizione, di cui all'art.112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Cass., 3 marzo 2021, n. 5832; Cass., 9 aprile 2018, n. 8645). 1.7 In ultimo, va osservato che non sussiste alcuna violazione del contraddittorio, vertendosi in tema di individuazione delle norme di diritto che regolano la fattispecie concreta in applicazione del principio iura novit curia , mantenendo la società ricorren te la possibil i tà di esercitare il suo diritto di difesa in relazioneal fatto materiale per come accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio(cfr. Cass., Sez. U., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., 4 luglio 2018, n. 17473; Cass., 5 marzo 2019, n. 6394). 2. Per le ragioni di cui sopra, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. 2.1 Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, per la peculiaritàdella fattispecie esaminata, vanno interamente compensate fra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rig
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