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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04009/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 16 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un vizio di motivazione nella mancata derubricazione della tentata rapina nel delitto di furto tentato in continuazione con quello di percosse, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (s veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, sottolineando come la violenza esercitata dal prevenuto fosse strettamente connessa ai precedente tentativo di sottrazione e mirasse alla fuga per conquistare l'impunità); Considerato che la seconda doglianza, che censura per vizio di motivazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha ampiamente motivate l'esclusione dei benefici, valorizzando elementi, quali l'assenza di effettiva resipiscenza da parte del prevenuto e i precedenti penali, peraltro specifici, certamente idonei a fondare, sia i , diniego delle generiche, sia una prognosi ex art. 164 cod, pen. in termini negativi; Osservato, altresì, il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutU gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente. che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT [OSCURATO:PERSONA] z ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 16 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un vizio di motivazione nella mancata derubricazione della tentata rapina nel delitto di furto tentato in continuazione con quello di percosse, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (s veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, sottolineando come la violenza esercitata dal prevenuto fosse strettamente connessa ai precedente tentativo di sottrazione e mirasse alla fuga per conquistare l'impunità); Considerato che la seconda doglianza, che censura per vizio di motivazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha ampiamente motivate l'esclusione dei benefici, valorizzando elementi, quali l'assenza di effettiva resipiscenza da parte del prevenuto e i precedenti penali, peraltro specifici, certamente idonei a fondare, sia i , diniego delle generiche, sia una prognosi ex art. 164 cod, pen. in termini negativi; Osservato, altresì, il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutU gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente. che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT [OSCURATO:PERSONA] z ente
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