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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 20723/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 15 maggio 2021 del.GIP del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area interessata dalle strutture dello stabilimento balneare [OSCURATO:PERSONA] in località Alimini di Otranto.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagata lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. ttfL‘i( Presenta una successiva memoria con rinuncia rituale al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente personalmente, con atto dalla stessa proveniente e sottoscritto altresì dal difensore, prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ilitu\'Ubaldai acri l [OSCURATO:PERSONA] //

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 15 maggio 2021 del.GIP del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area interessata dalle strutture dello stabilimento balneare [OSCURATO:PERSONA] in località Alimini di Otranto. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagata lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. ttfL‘i( Presenta una successiva memoria con rinuncia rituale al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente personalmente, con atto dalla stessa proveniente e sottoscritto altresì dal difensore, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ilitu\'Ubaldai acri l [OSCURATO:PERSONA] //
Sentenza Cassazione n. 20723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris