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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35179/2026

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ello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Venezia, quale giudice della riparazione, conl’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda diriparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2.

Nell’istanza originaria la richiedente aveva dedotto di essere statasottoposta agli arresti domiciliari dal 15 maggio 2019 al 14 febbraio 2020 e,successivamente, all’obbligo di dimora, revocato il 18 dicembre 2020, in relazionea reati concernenti sostanze stupefacenti contestati in concorso con altri imputati,tra i quali il coniuge [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza divenuta irrevocabile il 2 luglio2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia l’aveva assoltada tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto.La Corte territoriale ha rilevato che la domanda, presentata il 1° luglio 2025,è stata proposta oltre il termine biennale decorrente dall’irrevocabilità dellasentenza di assoluzione.

Ha escluso che la decorrenza potesse essere differita alladefinizione, avvenuta il 20 settembre 2023, del ricorso per cassazione propostodal coimputato [OSCURATO:PERSONA], poiché la richiedente non aveva specificamente allegato leragioni della possibile incidenza di tale decisione sulla propria posizione el’impugnazione del coimputato aveva riguardato esclusivamente il trattamentosanzionatorio.3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore, lamentando, in sintesi, violazione di legge, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto necessario uno specifico onere di allegazione circal’incidenza della definizione della posizione dei coimputati, senza considerare lacomplessità e la natura plurisoggettiva del procedimento.

Sostiene, pertanto, chela domanda, presentata il 1° luglio 2025 sia tempestiva, in quanto proposta entrodue anni dalla decisione del 20 settembre 2023 sul ricorso per cassazione deicoimputati.4.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.5.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo perla reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per aspecificità.2.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine per laproposizione della domanda può decorrere dalla definizione irrevocabile dellaposizione dei coimputati per lo stesso fatto o per fatti addebitati in concorsonecessario o eventuale, qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazioneproposta da uno di essi possa ridondare in favore del richiedente, anche mediantedeterminazioni suscettibili di incidere sulla riparazione.

A tal fine è, tuttavia,necessario che il richiedente alleghi specificamente le ragioni per le quali ladecisione relativa ai coimputati possa incidere sulla propria posizione (cfr. Sez. 4,n. 8637 del 04/03/2026, Alesi, non mass.; Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021,Abbate, Rv. 281786-01).La mera natura plurisoggettiva del procedimento non determina, quindi, ildifferimento automatico del termine biennale.

Tale differimento presuppone unaconcreta relazione tra le questioni ancora devolute con l’impugnazione delcoimputato e la posizione del richiedente nel procedimento di riparazione,relazione che deve essere specificamente prospettata nella domanda.3.

Nel caso in esame, la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dellaricorrente è divenuta irrevocabile il 2 luglio 2021, mentre la domanda diriparazione è stata presentata il 1° luglio 2025.

La ricorrente non ha allegato leragioni per le quali la definizione del giudizio nei confronti del coimputato avrebbepotuto incidere sulla propria posizione, essendosi limitata a richiamare lacomplessità del procedimento e la pluralità delle imputazioni e dei concorrenti.L’ordinanza impugnata ha inoltre rilevato che il ricorso proposto dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], definito con pronuncia di inammissibilità del 20settembre 2023, aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio e,in particolare, gli aumenti di pena relativi ai reati cosiddetti satelliti, senzadevolvere questioni attinenti al merito della responsabilità.

La relativa decisionenon era, quindi, suscettibile di incidere sulla posizione della ricorrente nelprocedimento di riparazione.4.

Il ricorso non si confronta specificamente con tale accertamento, poichénon indica in quale modo la decisione sull’impugnazione del coimputato avrebbepotuto incidere sulla posizione della ricorrente nel procedimento di riparazione.

Lamera complessità e la natura plurisoggettiva del processo non consentono, infatti,di differire automaticamente la decorrenza del termine biennale, essendonecessaria la puntuale allegazione delle ragioni della possibile incidenza delladecisione relativa al coimputato.Legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha individuato il dies a quo deltermine biennale nel 2 luglio 2021, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenzaassolutoria pronunciata nei confronti della ricorrente, e ha dichiarato tardiva ladomanda di riparazione presentata il 1° luglio 2025.5.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. sent. n. 186/2000), al versamento della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalMinistero resistente, liquidate in mille euro.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammendenonché' alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida incomplessivi euro 1.000,00.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia, quale giudice della riparazione, conl’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda diriparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Nell’istanza originaria la richiedente aveva dedotto di essere statasottoposta agli arresti domiciliari dal 15 maggio 2019 al 14 febbraio 2020 e,successivamente, all’obbligo di dimora, revocato il 18 dicembre 2020, in relazionea reati concernenti sostanze stupefacenti contestati in concorso con altri imputati,tra i quali il coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza divenuta irrevocabile il 2 luglio2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia l’aveva assoltada tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto.La Corte territoriale ha rilevato che la domanda, presentata il 1° luglio 2025,è stata proposta oltre il termine biennale decorrente dall’irrevocabilità dellasentenza di assoluzione. Ha escluso che la decorrenza potesse essere differita alladefinizione, avvenuta il 20 settembre 2023, del ricorso per cassazione propostodal coimputato [OSCURATO:PERSONA], poiché la richiedente non aveva specificamente allegato leragioni della possibile incidenza di tale decisione sulla propria posizione el’impugnazione del coimputato aveva riguardato esclusivamente il trattamentosanzionatorio.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deldifensore, lamentando, in sintesi, violazione di legge, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto necessario uno specifico onere di allegazione circal’incidenza della definizione della posizione dei coimputati, senza considerare lacomplessità e la natura plurisoggettiva del procedimento. Sostiene, pertanto, chela domanda, presentata il 1° luglio 2025 sia tempestiva, in quanto proposta entrodue anni dalla decisione del 20 settembre 2023 sul ricorso per cassazione deicoimputati.4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.5. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo perla reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per aspecificità.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine per laproposizione della domanda può decorrere dalla definizione irrevocabile dellaposizione dei coimputati per lo stesso fatto o per fatti addebitati in concorsonecessario o eventuale, qualora l’eventuale accoglimento dell’impugnazioneproposta da uno di essi possa ridondare in favore del richiedente, anche mediantedeterminazioni suscettibili di incidere sulla riparazione. A tal fine è, tuttavia,necessario che il richiedente alleghi specificamente le ragioni per le quali ladecisione relativa ai coimputati possa incidere sulla propria posizione (cfr. Sez. 4,n. 8637 del 04/03/2026, Alesi, non mass.; Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021,Abbate, Rv. 281786-01).La mera natura plurisoggettiva del procedimento non determina, quindi, ildifferimento automatico del termine biennale. Tale differimento presuppone unaconcreta relazione tra le questioni ancora devolute con l’impugnazione delcoimputato e la posizione del richiedente nel procedimento di riparazione,relazione che deve essere specificamente prospettata nella domanda.3. Nel caso in esame, la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dellaricorrente è divenuta irrevocabile il 2 luglio 2021, mentre la domanda diriparazione è stata presentata il 1° luglio 2025. La ricorrente non ha allegato leragioni per le quali la definizione del giudizio nei confronti del coimputato avrebbepotuto incidere sulla propria posizione, essendosi limitata a richiamare lacomplessità del procedimento e la pluralità delle imputazioni e dei concorrenti.L’ordinanza impugnata ha inoltre rilevato che il ricorso proposto dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA], definito con pronuncia di inammissibilità del 20settembre 2023, aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio e,in particolare, gli aumenti di pena relativi ai reati cosiddetti satelliti, senzadevolvere questioni attinenti al merito della responsabilità. La relativa decisionenon era, quindi, suscettibile di incidere sulla posizione della ricorrente nelprocedimento di riparazione.4. Il ricorso non si confronta specificamente con tale accertamento, poichénon indica in quale modo la decisione sull’impugnazione del coimputato avrebbepotuto incidere sulla posizione della ricorrente nel procedimento di riparazione. Lamera complessità e la natura plurisoggettiva del processo non consentono, infatti,di differire automaticamente la decorrenza del termine biennale, essendonecessaria la puntuale allegazione delle ragioni della possibile incidenza delladecisione relativa al coimputato.Legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha individuato il dies a quo deltermine biennale nel 2 luglio 2021, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenzaassolutoria pronunciata nei confronti della ricorrente, e ha dichiarato tardiva ladomanda di riparazione presentata il 1° luglio 2025.5. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. sent. n. 186/2000), al versamento della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalMinistero resistente, liquidate in mille euro. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammendenonché' alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida incomplessivi euro 1.000,00.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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