CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 22363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 16320/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.A.S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PIEMONTE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 88/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. Fatti di causa 1. Con ricorso del maggio 2021 proposto innanzi al TSAP, l[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva lannullamento dellautorizzazione unica allesercizio di un impianto idroelettrico nei Comuni di Rittana, Gaiola e Roccasparvera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla [OSCURATO:PERSONA] (I.S.M.), nonché dellassenso alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN5978 intestata alla stessa I.S.M. e del diniego della concessione CN5965 intestata ad essa società [OSCURATO:SOCIETA], unitamente a tutti i provvedimenti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi. Resistevano il Comune di Rittana, il Consorzio irriguo [OSCURATO:PERSONA], l[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la Provincia di Cuneo, mentre le altre parti convenute (Regione Piemonte, Comune di Gaiola e Comune di Roccasparvera) non svolgevano attività difensive. Con sentenza n. 88/ 2023 (pubblicata il 12 maggio 2023 ), ladito TSAP respingeva il ricorso, ravvisandone la totale infondatezza, avuto riguardo a tutti gli otto motivi con esso formulati. In particolare, venivano rigettati: - il primo motivo con il quale era stato dedotto che listanza della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, non essendo stata presentata lattestazione di capacità finanziaria richiesta dal regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003, e non profilandosi ammissibile lintegrazione documentale intervenuta molto tempo dopo il mutamento della procedura da semplificata ad ordinaria; -il secondo motivo con il quale si era sostenuto che anche la domanda del [OSCURATO:PERSONA] Pian del Castelletto era altrettanto improcedibile, poiché la relazione particolareggiata, nella parte relativa al fabbisogno idrico, non era conforme a quanto previsto dal suddetto regolamento regionale, contestandosi anche il calcolo depositato a seguito della richiesta di integrazione, per inattendibilità dello stesso sia per lestensione del territorio irriguo (in cui sarebbero state comprese le aree edificate), sia con riferimento ai valori della portata massima e media, siccome sovrastimati; - il terzo motivo con cui era stata prospettata la illegittimità della proroga di 15 giorni del termine per le integrazioni documentali, richieste - a seguito della Conferenza dei servizi - a tutti i proponenti, siccome la proroga sarebbe intervenuta il 12 giugno 2018, quando il termine era già scaduto l11 giugno 2018, avendo, inoltre, in tale data essa ricorrente tempestivamente presentato la documentazione integrativa; - il quarto motivo con il quale era stato allegato che era stata fatta unerronea applicazione del criterio del migliore utilizzo della risorsa idrica, che avrebbe dovuto condurre ad una valutazione di preferenza per il progetto di essa ricorrente, il quale prevedeva una maggiore produzione di energia elettrica, quindi con una più elevata produttività in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici regionali; -il quinto motivo con il quale era stata contestata la valutazione della componente idrogeologica basata sulla divisione del tratto sotteso del corpo idrico in più segmenti, in quanto tale suddivisione non sarebbe prevista nelle [OSCURATO:PERSONA] regionali per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con lecosistema fluviale, approvate con la delibera della Giunta regionale del 16 marzo 2015, deducendosi, altresì, che il tratto sotteso dellimpianto della stessa società [OSCURATO:SOCIETA] interessava in misura minore il SIC Stura di Demonte (per soli 60 metri), con la conseguenza che limpianto della stessa [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto un minore impatto sul SIC; -il sesto motivo con cui sia era sostenuta la violazione dellart. 25 del d. lgs. n. 152/2006 e dellart. 12 della legge regionale n. 40/1998, in quanto erano stati superati i termini, quinquennali e triennali, previsti rispettivamente da tali disposizioni per la conclusione e linizio dei lavori decorrenti dalla valutazione di compatibilità ambientale. -il settimo motivo con il quale era stato prospettato che il progetto della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva lutilizzo di terreni gravati da uso civico senza che fosse intervenuta la relativa autorizzazione dellautorità competente ovvero della Regione e dellUnione montana [OSCURATO:PERSONA], in virtù del trasferimento di funzioni operato con la legge regionale n. 29/2009, dal momento che la stessa convenzione del 20 dicembre 2019 stipulata tra la società e il Comune prevedeva la richiesta agli uffici regionali competenti per la realizzazione delle opere. - lottavo motivo con cui la ricorrente aveva lamentato il ritardo nelladozione del procedimento, chiedendo il risarcimento dei danni sia per la mancata assegnazione della concessione che per il ritardo nelladozione del provvedimento, richiamando lorientamento giurisprudenziale per cui tale risarcimento andrebbe riconosciuto anche in mancanza della spettanza del bene della vita (ponendosi riferimento allindennizzo ai sensi dellart. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990). Contro la citata sentenza del TSAP ha proposto ricorso, innanzi a queste Sezioni unite, l[OSCURATO:SOCIETA]., formulando sette motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Rittana, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il Consorzio irriguo Pian del Castelletto e la Provincia di Cuneo, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I difensori della ricorrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo hanno depositato memoria in prossimità delladunanza camerale. Ragioni della decisione In primo luogo, vanno respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] del Castelletto, [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Rittana (tutti rappresentati e difesi dal medesimo avvocato) - per asserita violazione dellart. 360, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. -essendo questultima chiaramente insussistente, sia perché i distinti motivi individuano le norme asseritamente violate e le corrispondenti ragioni poste a sostegno degli stessi, sia in quanto laddove necessario risulta lindicazione dei documenti rilevanti a supporto dei medesimi. 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9-13-34 c. VIII e dellallegato A, parte II, Sezione II del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la manifesta improcedibilità dellistanza di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo è infondato. Va, infatti, rilevato che il TSAP ha interpretato correttamente lart. 34, comma 8, D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, secondo cui nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione, ritenendone lapplicabilità nella concreta fattispecie alla stregua dellaccertata disposizionedell'assoggettamento dellistanza di concessione iniziata in forma semplificata - alla procedura ordinaria. Pertanto, è stato ritenuto legittimamente che soltanto in conseguenza della trasformazione in procedura ordinaria e della richiesta di integrazione dellufficio era venuto a sorgere lobbligo di presentazione del piano di finanziamento. Al riguardo si deve, infatti, evidenziare che, con riferimento allallegato A parte II Sezione [OSCURATO:PERSONA] Piemonte 10/R/2023 lallegazione del piano finanziario delle opere progettate - quantificazione dei costi presunti e relativo piano di ammortamento dellinvestimento, nonché attestazione della capacità finanziaria(A6), doveva considerarsi non operante per le procedure semplificate, quale era la procedura iniziale, posto che la prescrizione riguarda testualmente solo le procedure ordinarie con esclusione di quelle soggette alla procedura semplificata. Inoltre, con accertamento di fatto in questa sede insindacabile, il TSAP ha verificato che sulla scorta degli atti prodotti in giudizio non erano risultate nemmeno riscontrate le circostanze relative allesplicita richiesta di documentazione in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] e allassegnazione di eventuali termini appositamente da osservare, in dipendenza dellavvenuta trasformazione della procedura da semplificata ad ordinaria. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto con riferimento allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 3 della legge n. 241/1990 e degli att. 9-13 e dellallegato A, parte II, Sezione II del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza gravata censurato la manifesta improcedibilità dellistanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo n. CN1356 presentata dal [OSCURATO:PERSONA] del Castelletto e per avere la stessa sentenza omesso lesame circa lerronea e simulata determinazione del c.d. fabbisogno idrico a cura del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.La censura è priva di fondamento. Essa riguarda la contestazione circa la mancata dichiarazione di illegittimità della domanda del Consorzio irriguo Pian del Castelletto sul presupposto che la relazione tecnica particolareggiata relativa al fabbisogno idrico non fosse conforme alle relative previsioni di cui al citato regolamento regionale 10/R/2003. Senonché, la dedotta improcedibilità, riferita anche alla necessità del deposito della relazione tecnica particolareggiata inerente al fabbisogno idrico, era da considerarsi esclusa, essendo la produzione della relativa documentazione richiesta solo per la procedura ordinaria, per quanto emergente dalla previsione della Parte II Sezione I dell'Allegato DPRG Piemonte 10/R/2003. Peraltro, il TSAP ha opportunamente rimarcato - in base ad un convincimento supportato da idonea valutazione di merito - che la relazione tecnica con le indicazioni relative al fabbisogno idrico era stata presentata, con conseguente ravvisata procedibilità della domanda del suddetto Consorzio, poiché comunque provvista degli elementi minimi richiesti per lappunto - a pena di improcedibilità, evidenziandosi come la richiesta di integrazione aveva finalità istruttorie e la disciplina non prevede termini decadenziali. 3.Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato avuto riguardo allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 3 della legge n. 241/1990 e dellart. 14 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la manifesta inammissibilità delle integrazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] del Castelletto, con conseguente improcedibilità delle relative istanze. 3.1. Pure questo motivo è infondato. Con esso la ricorrente sostiene lillegittimità della proroga di 15 giorni del termine per le integrazioni documentali, richieste, a seguito della Conferenza di servizi a tutti i proponenti, in quanto la proroga sarebbe intervenuta il 12 giugno 2018, ovvero quando il termine era già scaduto l'11 giugno 2018 (ossia il giorno precedente). Senonché, va rilevato come, con limpugnata sentenza, sia rimasto accertato che sia la società [OSCURATO:PERSONA] che il suddetto Consorzio avevano provveduto ad inoltrare la richiesta di proroga dei termini in data 07.06.2018, e quindi prima della scadenza del termine stesso (11.06.2018). Del resto, il tenore letterale della Nota della Provincia di Cuneo non lasciava margini di interpretazioni differenti: il termine dell11.06.2018 era il termine assegnato alle parti per presentare la documentazione richiesta o, in alternativa, per avanzare istanza di proroga. E al riguardo la menzionata Provincia provvedeva già il giorno successivo (il 12.06.2018) a comunicare a tutti i concorrenti la (parziale) proroga concessa, senza che, perciò, si potesse ritenere verificatasi alcuna violazione della par condicio tra i partecipanti. Va, inoltre, ribadito quanto già correttamente ritenuto dal TSAP con riferimento alla inconferenza della giurisprudenza indicata dalla ricorrente, siccome attinente alla diversa ipotesi di proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo; infatti, nel caso in esame, era stata, invece, richiesta e poi concessa la proroga dei termini di efficacia di allegazioni concernenti un atto di natura endoprocedimentale, ovvero attinente allo svolgimento della fase istruttoria, stante la necessità di svolgere una più approfondita valutazione degli elementi caratterizzanti la vicenda in questione. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato in relazione allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione,sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 3 della legge n. 241/1990, dellart. 9 del R.D. 1775/1933 e dellart. 18 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato lillegittima valutazione e/o applicazione del criterio del miglior utilizzo della risorsa. 5. Con il quinto mezzo la ricorrente ha denunciato sempre ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 3 della legge n. 241/1990, dellart. 9 del R.D. 1775/1933 e dellart. 18 del D.P.G.R. Piemonte 10/R/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato la illegittima valutazione dei criteri della compatibilità ambientale dei prelievi proposti, della determinazione del DMV e del miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo. 6. Questi due motivi saminabili congiuntamente, in quanto allevidenza connessi - sono inammissibili (perché attingono le valutazioni di merito adeguatamente svolte dal TSAP) e, in ogni caso, infondati. Come già precisato: - con il quarto è stata censurata la sentenza impugnata per lasserita illegittimità della valutazione da parte della Provincia di Cuneo del rilascio dellautorizzazione per la costruzione e lesercizio dellimpianto idroelettrico e dellassenso alla concessione di derivazione di acqua pubblica in favore della [OSCURATO:PERSONA], siccome operata in violazione del criterio del miglior utilizzo della risorsa; - con il quinto è stata prospettata la supposta illegittimità della valutazione dei criteri della compatibilità ambientale dei prelievi proposti, della determinazione del DMV e del miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo. Va, innanzitutto, evidenziato come le valutazioni condotte in ordine alla preferenza di una derivazione idrica costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero dellattendibilità degli apprezzamenti compiuti, del travisamento dei fatti o delladeguata motivazione, elementi, questi, insussistenti nel caso in esame. Ciò premesso, si osserva come, per effetto del combinato disposto dellart. 9 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e dellart. 18 del D.P.G.R. 10/R/2003, risulti previsto che tra più domande concorrenti, completata listruttoria, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche. Pur non potendosi ritenere lesclusività della prevalenza di questultimo criterio, il TSAP ha, in ogni caso, motivatamente ravvisato linsussistenza di una manifesta illogicità o di irragionevolezza (oltre allesclusione di un contrasto con le risultanze di fatto e con le previsioni del regolamento regionale) nella valutazione operata dalla Conferenza dei servizi ed allesito dellistruttoria dell[OSCURATO:PERSONA] della Provincia, in conseguenza della quale è stata preferita l[OSCURATO:PERSONA], anche nella valorizzazione del soddisfacimento dellesigenza di minimizzazione dellimpatto ambientale e della tutela della qualità del corpo idrico. E nel sindacare tali valutazioni il TSAP ha considerato non illogica né irragionevole la preferenza accordata alla detta società nei confronti di quella ricorrente, che avrebbe garantito soltanto una maggiore produzione di energia elettrica. A tal proposito, il TSAP ha dato conto delladeguatezza delle ragioni che avevano indotto lAmministrazione provinciale a ritenere preferibile il progetto della società [OSCURATO:PERSONA], essendo: - stata considerata anche la minore potenza nominale fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta modesta, in quanto contenuta nella misura del 6.25%, rispetto al minore impatto complessivo del corpo idrico); - stati esaminati gli aspetti del DMV, indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 80 l/s rispetto alla misura di 67 l/s previsto dall[OSCURATO:SOCIETA]; - stato valutato l'ulteriore prelievo previsto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di 60 l/s nel periodo 1° maggio -30 settembre, per la derivazione ad uso agricolo del Consorzio irriguo Pian di Castelletto; -stato considerato che il progetto dell[OSCURATO:SOCIETA] massimizzava i rilasci nel periodo a scarso deflusso, mentre quello della [OSCURATO:PERSONA] massimizzava i rilasci sull'intero anno, con una portata minima derivabile di 20 l/s; -stato valutato l'impatto della modifica del DMV (a 116 l/s per la [OSCURATO:PERSONA], a 225 più portate irrigue più [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:SOCIETA]), richiesta in sede istruttoria dall'[OSCURATO:PERSONA] per ulteriormente contenere l'impatto sulla componente idrologica del fiume ma con l'effetto di una potenza nominale media annua rispetto al progetto presentato ridotta del 15,3% per la [OSCURATO:PERSONA], del 40,55% per l[OSCURATO:SOCIETA]; - stati considerati, proprio ai fini della minimizzazione dell'impatto sul corpo idrico, la lunghezza del tratto sotteso dei due progetti, con la maggiore lunghezza del progetto [OSCURATO:SOCIETA] (794 metri) rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA] (542 metri); la portata derivabile massima inferiore del progetto della [OSCURATO:PERSONA] (140 l/s invece di 292 l/s); il rapporto tra energia producibile e tratto sotteso (0,369 MWh/m per la [OSCURATO:PERSONA], 0,189 MWh/m per la [OSCURATO:SOCIETA]); è stato valorizzato il criterio del riutilizzo di opere e travese esistenti, espressamente previsto nel regolamento regionale. Anche con riferimento alle doglianze denunciate con il quinto motivo va sottolineato che la ricorrente, in effetti, tende a censurare nel merito le valutazioni effettuate dalla Provincia di Cuneo, che sono state ritenute logicamente e ragionevolmente motivate dal TSAP nella sentenza qui impugnata. In primo luogo, la ricorrente ha inteso contestare la valutazione della componente idrologica basata sulla suddivisione del tratto sotteso del corpo idrico in più segmenti, ritenuta non consentita dalle [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione ed il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con lecosistema fluviale. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha, inoltre, sostenuto che il tratto sotteso del proprio impianto, interessando in misura minore il SIC Stura di Demonte (per soli 60 m), avrebbe un minore impatto sul SIC stesso. Senonché tale censura non ha fondamento dovendosi rimarcare che il metodo istruttorio utilizzato rientra nella discrezionalità tecnica dellAmministrazione e che le stesse [OSCURATO:PERSONA] regionali prevedono che lEnte possa comunque richiedere ulteriori indagini o monitoraggi di approfondimento, rispetto a quanto specificato nelle presenti [OSCURATO:PERSONA], per rispondere a specifiche problematiche ambientali emerse nel corso dellistruttoria o in funzione del particolare contesto territoriale di rifermento. La compiuta suddivisione del corso dacqua in vari segmenti aveva, quindi, costituito il frutto della manifestazione del potere istruttorio attribuito allAmministrazione, pervenendosi ad appurare, in modo adeguato a seguito di una completa istruttoria, che per lintero tratto dellarea SIC il progetto della ISM presentava impatto medio mentre il progetto dell[OSCURATO:SOCIETA] un impatto elevato, seppure per un tratto ristretto. Quanto alla questione degli scarichi fognari si rileva che, come correttamente evidenziato dal TSAP, la società [OSCURATO:PERSONA] si era sempre resa disponibile alla modifica dello scarico nel concentrico del Comune di Rittana, al fine di renderlo analogo a quello dell[OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con la sesta censura la ricorrente ha dedotto con riferimento allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub speciedegli artt. 1-2-3 della legge n. 241/1990, della legge n. 1766/1927, dellart. 4, comma 1-bis, d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 6-9 della L.R. Piemonte n. 29/2009, per non avere la sentenza gravata ravvisato lillegittimità del provvedimento amministrativo autorizzativo per indisponibilità dei terreni gravati da uso civico. 7.1. Il motivo è privo di fondamento. E opportuna una preliminare breve ricognizione del quadro normativo di riferimento, dal cui impianto ha preso le mosse il TSAP nella sentenza qui impugnata. Ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009 n. 19 le funzioni in materia di uso civico sono state trasferite dalla Regione ai Comuni. Restano attribuite alle Regioni, in base all'art. 4, purché il rilascio avvenga entro il termine previsto dall'art. 4 (essendo altrimenti competente il Comune), le autorizzazioni all'alienazione (tranne nei casi di reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale di competenza dei Comuni); le autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilita e strategiche, di interesse nazionale o regionale; le autorizzazioni alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo; le autorizzazioni al trasferimento di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione. Spetta invece ai Comuni l'esercizio delle competenze in materia di rilascio di concessioni amministrative. In base all'art. 6, secondo comma, della medesima legge nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, lesercizio delle funzioni di cui al comma I è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all'unione". Orbene, da ciò si desume come correttamente rilevato dal TSAP - che detta norma non ha privato i Comuni della competenza in materia di usi civici; del resto, essa - rubricata " Funzioni dei comuni - indica le funzioni in materia di usi civici tra quelle trasferite ai comuni, i quali le possono esercitare direttamente o, se sono organizzati per la gestione associate di alcune funzioni, tramite le comunità montane o le unioni comunali. Inoltre, lart. 9 della legge regionale del Piemonte n. 29/2009 rinvia ai regolamenti dei comuni, singoli o associati quanto all organizzazione e allesercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 cit. Il trasferimento delle funzioni in tale materia è, dunque, avvenuto in favore dei Comuni, e solo in via successiva ed eventuale alle Unioni, con la specificazione che la competenza effettiva di questultime sarebbe dipesa dallemanazione della disciplina regolamentare. Senonché, con riferimento alla specifica vicenda che viene in rilievo in questa sede, è da evidenziare che la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2009 ha determinato la legittima applicazione del decreto del presidente della Giunta regionale n. 8/R/2016, D.P.G.R. del 27 giugno 2016, n.8/R, "Regolamento regionale recante: Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n.29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)", e dell'art. 24 della medesima legge, in virtù del quale il Comune provveda al rilascio di concessioni amministrative senza fare riferimento al riparto di competenze derivante dall'emanazione dei regolamenti comunali e unionali, previsti dall'art. 9 della legge regionale. Alla stregua di questa ricostruzione il TSAP ha, quindi, correttamente ritenuto che il Comune di Rittana aveva legittimamente rilasciato la concessione alla società idroelettrica [OSCURATO:PERSONA] e stipulato la convenzione riguardante loccupazione temporanea dell'area per la realizzazione dei lavori e la servitù per il passaggio della condotta e dei relativi cavidotti interrati. 8. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente ha lamentato con riguardo allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la manifesta violazione e falsa applicazione, sub specie dell art. 97 Cost. , degli artt. 1 - 2 della legge n. 241/1990, dellart. 26 del d.lgs. n. 152/2006, dellart. 12 del d. lgs. n. 387/2003, per non avere la sentenza impugnata censurato lirragionevole ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 e dell art. 30 c.p. a. (d. lgs. n. 104/2010). 8.1.Con esso si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha censurato lirragionevole ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, così mancando di riconoscere, in suo favore, il conseguente diritto al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dellart. 2-bis, comma 1 e comma 1 bis, della L. 241/1990. Le dedotte violazioni sono insussistenti. Occorre partire dal presupposto normativo in base al quale il citato art. 2-bis legge n. 241 del 1990 stabilisce, al comma 1, che Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Ciò implica secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (a cui si è richiamato anche il TSAP), come di quella amministrativa -che il danno è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico con esito favorevole e che tale danno deve essere comunque provato (cfr. Cass. SU n. 21127/2020). Orbene, con riferimento al caso di specie, la valutazione di preferenza nel rilascio della concessione alla società [OSCURATO:PERSONA] ritenuta legittima alla stregua delle ragioni in precedenza poste in risalto ha escluso che il ritardo nella conclusione del procedimento possa aver arrecato un danno risarcibile alla società oggi ricorrente, avendo il TSAP altresì sottolineato che questultima non ha dedotto (né, in ogni caso, provato) ulteriori elementi inducenti a far emergere un danno risarcibile, oltretutto ricondotto, in modo del tutto generico, ai danni per le maggiori spese tecniche e legali sostenute nel procedimento amministrativo. Quanto allinvocato indennizzo da mero ritardo (previsto dal comma 2 dellart. 2-bis della L. n. 241/1990) il TSAP ne ha escluso legittimamente la spettanza in favore dellodierna ricorrente in conseguenza del mancato ricorso alla procedura di cui allart. 28, comma 2, D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito, con modif., nella L. 9 agosto 2013, n. 98), che prevede la necessaria attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della stessa legge n. 241/1990. Con la sentenza impugnata è rimasto, infatti, accertato che in virtù della documentazione acquisita la società [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata soltanto a formulare delle sollecitazioni nei riguardi della Provincia, ma non aveva posto in essere come sarebbe stato necessario - formalmente la procedura per procedere allintervento sostitutivo. 9.In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, tenuto conto delle distinte attività difensive svolte. Infine, occorre dare atto ai sensi dellart. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso arti