CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (Jc-34-: • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma si è pronunciato sul riesame avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), di detenzione illecita, in concorso, di hashish (capo 7), di detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 61) e di ricettazione della stessa arma (capo 62). Ha, quindi, annullato detto provvedimento in relazione a tale ultimo reato, ordinando la liberazione formale dell'indagato in ordine a tale ipotesi di reato, confermando nel resto l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Kotov, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 2), 7) e 61. La difesa si duole che i Giudici del riesame si siano appiattiti sull'ordinanza genetica, ritenendo la gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione associativa sia in ordine ai reati sopra indicati, in assenza di un compendio indiziario significativo e soprattutto di conversazioni intercettate di rilievo a tal fine. E ciò in assenza di un confronto con le argomentazioni difensive. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia ritenuto la sussistenza del pericolo di recidiva sulla sola base della gravità dei fatti per cui si procede, di un precedente penale risalente a più di venti anni fa, di un radicamento sul territorio dello stesso e del contesto associativo di cui Kotov farebbe presuntivamente parte. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha approfondito la concretezza e soprattutto l'attualità del pericolo di reiterazione e non ha considerato il lavoro di Kotov come muratore, affermando in modo congetturale che l'attività di spaccio abbia costituito l'unica fonte di reddito per l'indagato. Il difensore insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206). 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. L'ordinanza impugnata motiva, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri offerti dalle conversazioni intercettate. Sottolinea come la sussistenza di detta associazione poggi su numerose evidenze, quali l'organizzazione verticistica della medesima (con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e coordinatore, cui si rivolgevano di volta in volta i vari sodali per risolvere questioni relative all'operatività dell'organizzazione, come ad esempio la gestione del "caso Dionisi"), la suddivisione di compiti tra gli associati ([OSCURATO:PERSONA] con il compito sopra indicato; Spanò, Schinzari e Kowalsky con il compito di dirigere ed organizzare le operazioni di approvvigionamento anche in territorio estero, curare i rapporti con i fornitori ed acquirenti, gestire la cassa del gruppo; Dionisi e Mezini con il compito di custodire e trasportare lo stupefacente dell'organizzazione; Alessandrini con il compito di collaborare alla riscossione dei proventi dell'attività e di prestare assistenza ai detenuti; [OSCURATO:PERSONA], Scognamiglio, [OSCURATO:PERSONA], Kotov, con il compito di distribuire lo stupefacente dell'associazione), e le modalità operative indicative dell'esistenza di un'organizzazione in grado di finanziare acquisti di stupefacenti per milioni di euro. L'ordinanza in esame rileva che dalle intercettazioni emerge che Kotov, solitamente chiamato dagli altri indagati [OSCURATO:PERSONA] il bulgaro, faceva parte dell'organizzazione in oggetto, avendo egli consapevolmente fornito, tramite la propria condotta delittuosa, un concreto contributo alla sua permanenza; e che ciò lo si evince, oltre che dai suoi stretti rapporti con i principali indagati per motivi legati al traffico di droga (tra cui Spanò, Dionisi, Mezini, Manera, Lorenzo), dalla vicenda inerente alla "soffiata" del maresciallo Rillo. Osserva, invero, l'ordinanza che Lorenzo, soggetto affiliato alla cosca mafiosa, ricevuta una "soffiata" da detto maresciallo in ordine ad un imminente controllo di polizia su Kotov non mancava di avvisarlo immediatamente della circostanza, evidentemente nell'ottica di salvaguardare la capacità operativa del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e indirettamente del locale di 'ndrangheta foraggiato dai relativi proventi; dal che si evince che [OSCURATO:PERSONA] il bulgaro non svolgesse l'attività di spaccio in autonomia, bensì all'interno dell'organizzazione. L'ordinanza individua, poi, altri elementi indiziari in tal senso (Lorenzo parlando della attività di spaccio con Ottaviani evoca la stabilità della relazione tra Kotov e gli altri ragazzi del gruppo nello svolgimento di tale attività; il fatto che Kotov era in possesso del numero telefonico di Dionisi, da comunicarlo a Lorenzo; l'allarme dell'indagato per gli arresti dell'operazione Magma; la vicenda riguardante la rapina subita da [OSCURATO:PERSONA], uno dei partecipi all'importazione di 258 chilogrammi di cocaina, nella propria abitazione, a seguito della quale la persona offesa si rivolgeva a Manera che si adoperava per risalire agli autori della rapina e contattava [OSCURATO:PERSONA] il bulgaro, che, peraltro si voleva escludere dal gruppo; la partecipazione dell'indagato alla vicenda dell'arresto di Dionisi e alla preoccupazione che la sua scarcerazione potesse essere dovuta ad una collaborazione con le forze dell'ordine). L'ordinanza individua, poi, le conversazioni da cui emerge la gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui al capo 7 (relative al periodo gennaio-marzo 2019) e rileva che le stesse individuano Kotov come coautore della fornitura di una partita di hashish del valore di 290.000,00 euro, in relazione alla quale si stava ancora pagando il debito residuo. Nonché le conversazioni (sempre del marzo 2019) da cui emerge che Kotov deteneva e portava illegalmente un'arma comune da sparo, che veniva dallo stesso ceduta a Lorenzo. Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni del Tribunale del riesame e con deduzioni assolutamente generiche le contesta, mirando ad introdurre una diversa valutazione dei fatti, non consentita in questa sede. Con particolare riferimento ai risultati delle operazioni di intercettazione deve, inoltre, ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione. Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, l'ordinanza di riesame rileva che sussiste un concreto ed attuale pericolo di recidiva, agevolmente desumibile -a) dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, che disegnano l'inserimento del ricorrente nell'associazione, nella quale Kotov ha operato quale preposto alle vendite in durevole comunanza di scopo con gli altri sodali, associazione strutturata per movimentare grandi carichi di sostanza stupefacente; b) dalla sua personalità, risultando Kotov gravato da un precedente specifico per detenzione illegale di armi e munizioni (pur risalente al 2002) e legato a narcotrafficanti internazionali, come emerge non solo dalla vicenda della fornitura di hashish, ma anche dall'avere lo stesso presentato Lorenzo ad un fornitore spagnolo dichiaratosi pronto a fornire mensilmente pacchi di cocaina. Evidenzia che - dovendosi intendere l'attualità del pericolo di recidiva non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati AÀt ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; conformi: Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891) - è senz'altro agevole la prognosi di ricaduta per chi, come Kotov, ha dimostrato di dedicarsi in modo professionale ed esclusivo all'attività di spaccio all'interno di un'efficiente associazione criminosa, rispetto alla quale non manifestava alcuna volontà di rescissione. Le doglianze difensive, di contro, appaiono generiche, aspecifiche, manifestamente infondate e non consentite (laddove si invoca la valorizzazione di circostanze che sarebbero state trascurate dall'ordinanza impugnata). E non si confrontano con i più recenti arresti di questa Corte, secondo cui: - l'attualità deve essere intesa nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, e tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; conformi: Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891); - la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Kotov deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C