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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 08434/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30185/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], N. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2020n. 30185sez.

S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello diTrento, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 119/2020 depositata il 26/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 119/2020 della Corte d’Appello di Trento –Sezione Distaccata di Bolzano di rigetto del suo appello avverso la sentenza n.698/2018 del 5 giugno 2018 del Tribunale di Bolzano che a sua volta aveva rigettato le domanda di accertamento di servitù di passaggio a piedi e con veicoli e di parcheggio veicoli a carico del cortile di proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza , hanno rappresentatoche nel corso del giudizio è stato stipulato tra le parti un contratto preliminare per l’acquisto, da parte del ricorrente, degli immobili oggetto di causa, a carico dei quali il medesimo ricorrenteaveva richiesto l’accertamento del loro assoggettamento a servitù di passaggio a piedi e con veicoli.

Pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, tenuto conto che con l’esecuzione del preliminare di compravendita la chiesta servitù, ove riconosciuta, si estinguerebbe per confusione (art. 1072 c.c.).

4. I medesimi difensori muniti di procura speciale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.

Ric. 2020n. 30185sez.

S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3

5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], parte controricorrente, muniti di procura speciale hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.

6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

7. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio e p er effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi del medesimo art. 391, ultimo comma,c.p.c..

9. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30185/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], N. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2020n. 30185sez. S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello diTrento, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 119/2020 depositata il 26/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 119/2020 della Corte d’Appello di Trento –Sezione Distaccata di Bolzano di rigetto del suo appello avverso la sentenza n.698/2018 del 5 giugno 2018 del Tribunale di Bolzano che a sua volta aveva rigettato le domanda di accertamento di servitù di passaggio a piedi e con veicoli e di parcheggio veicoli a carico del cortile di proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente, c on memoria depositata i n prossimità dell’udienza , hanno rappresentatoche nel corso del giudizio è stato stipulato tra le parti un contratto preliminare per l’acquisto, da parte del ricorrente, degli immobili oggetto di causa, a carico dei quali il medesimo ricorrenteaveva richiesto l’accertamento del loro assoggettamento a servitù di passaggio a piedi e con veicoli. Pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio, tenuto conto che con l’esecuzione del preliminare di compravendita la chiesta servitù, ove riconosciuta, si estinguerebbe per confusione (art. 1072 c.c.). 4. I medesimi difensori muniti di procura speciale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite. Ric. 2020n. 30185sez. S2 - ud. 24 / 0 2 /202 3 5. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], parte controricorrente, muniti di procura speciale hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso. 6. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 7. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio e p er effetto della suddetta accettazione non deve provvedersi sulle spese ai sensi del medesimo art. 391, ultimo comma,c.p.c.. 9. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di con
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