CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20189/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A (CUI: 058T2G2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 15 dicembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., commesso in Milano in data 29 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano, sotto l'egida formale della violazione di legge e del vizio di motivazione, la determinazione della pena, come concretamente operata, nonché il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in questa sede: secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione della pena, sia in relazione alla determinazione della pena base sia in relazione alla determinazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la stessa non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate, obbligo motivazionale che, nel caso di specie, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 3, penultimo capoverso della sentenza impugnata); che, secondo la stessa giurisprudenza, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); obbligo argomentativo da considerarsi rispettato nel caso di specie, avendo il giudice di merito fatto riferimento agli elementi di fatto, insindacabili in questa sede, trattandosi di un apprezzamento in fatto, indicati alla pagina 3 (paragrafi dal quinto all'ottavo) della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2026 f.Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] r- [OSCURATO:PERSONA]"' 2026 ti Fu rbvf o Giudfit) Met a [OSCURATO:PERSONA]