CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 27914/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3747/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ANTENUCCI Alberto (C.F. NTNLRT70C21D2090), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi residenti in Vasto, rappresentati e difesi, con facoltà sia congiunte che disgiunte, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dai difensori Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P. Iva 021777000693), in persona del Curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale della Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 medesima Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1125/2022 depositata in data il 25/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Vasto, pronunciando sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato in data 15 dicembre 2015), accolse la domanda volta a dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 9 agosto 2013 con il quale la società, all'epoca in bonis, in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA]Angelo, aveva venduto al socio [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], alcune proprietà immobiliari della società site in Chieti. Il Tribunale ritenne che l’atto arrecava pregiudizio alla massa dei creditori, ravvisando la sussistenza dell'eventus damni nel fatto che la società, gravata da debiti per un importo superiore a 5 milioni di euro, avesse venduto gli immobili al proprio socio e alla moglie di quest'ultimo, dipendente della stessa società, trasformando così beni immobili, direttamente aggredibili, in denaro, bene facilmente occultabile. A fronte di un concreto pericolo di inadempimento, la società debitrice non aveva fornito la prova che il patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori. Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale lo desunse da presunzioni semplici, quali il vincolo di coniugio tra gli acquirenti e la loro qualità, rispettivamente, di socio (Antenucci) e di dipendente (Canci) della società venditrice. A seguito di appello proposto dagli acquirenti, i quali contestarono principalmente l'errata applicazione delle norme sull'onere della prova in relazione all'eventus damni, la Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 1125 del 25 luglio 2022, ha rigettato il gravame. La corte territoriale ha confermato che, ai fini dell'eventus damni, non è necessaria la prova di un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quale la sostituzione di beni immobili con denaro, che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Ha altresì confermato la correttezza del ragionamento presuntivo del primo giudice in merito all'elemento soggettivo (scientia damni e participatio fraudis), data la stretta relazione personale e professionale degli acquirenti con la società venditrice. In relazione alla provenienza del prezzo, la Corte d'Appello ha respinto le difese degli appellanti secondo cui il denaro versato a titolo di corrispettivo prelevato dalle casse sociali costituiva ristoro di presunti finanziamenti preesistenti fatti dal socio nei confronti della società ed ha qualificato come inammissibile, perché costituente mutatio libelli, la tardiva allegazione secondo cui il denaro prelevato dalla società proveniva dal riscatto di polizze assicurative. Tale tardiva allegazione è stata ritenuta comunque infondata nel merito, poiché le somme riscattate spettavano alla società stipulante e non agli amministratori, i quali le avevano prelevate senza alcuna autorizzazione societaria. Avverso tale sentenza la Canci e l’Antenucci propongono ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 66 L.F. e 2697 c.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente esonerato controparte dall'onere di provare l'eventus damni e per averlo presunto erroneamente dalla mera natura dell'atto e dalla qualità delle parti. Con il secondo motivo lamentano l'erronea presunzione dell'eventus damni quale fatto in re ipsa nella vendita di beni da parte di una società a favore di Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 un suo amministratore e della moglie. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Sal di là della relativa intestazione formale essi risultano invero volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il sindacato della Corte è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto e della coerenza logico-giuridica della motivazione, senza possibilità di riesaminare il merito della causa. Va altresì osservato che le mosse censure risultano in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte in materia di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. il curatore è tenuto a provare la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. Cass., 3, n. 7201 del 18/3/2024; Cass., 3, n. 19515 del 19/7/2019). L'eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma si configura anche con il compimento di un atto che renda semplicemente più incerta, difficile o dispendiosa la soddisfazione del credito. La trasformazione di un bene immobile in denaro, per sua natura più volatile e facilmente occultabile, integra pienamente tale presupposto oggettivo, specialmente quando, come nel caso di specie, l'atto dispositivo è posto in essere da un debitore in una conclamata situazione di grave indebitamento. La corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando come la società venditrice, a fronte di un'esposizione debitoria superiore a 5 milioni Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 di euro, avesse alienato cespiti immobiliari in favore di soggetti intrinsecamente legati alla sua gestione, realizzando quella variazione qualitativa del patrimonio che la giurisprudenza di legittimità qualifica come pregiudizievole. Parimenti, la giurisprudenza di questa Corte ammette che la prova dell'elemento soggettivo, sia per quanto riguarda la scientia damni del debitore sia per la participatio fraudis del terzo acquirente, possa essere fornita tramite presunzioni semplici (art. 2729 c.c.). In particolare, in caso di vendita contestuale di una pluralità di beni o, come nel caso in esame, in presenza di particolari legami tra le parti, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio possono ritenersi in re ipsa (cfr. Cass., 3, n. 18034 del 25/7/2013). La Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato le ragioni per cui, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, gli atti di trasferimento costituivano un pregiudizio per i creditori. Ha correttamente valorizzato, quali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non solo il rapporto di coniugio tra gli acquirenti, ma soprattutto il loro ruolo organico all'interno della società, quali socio amministratore (Antenucci) e dipendente (Canci), in ragione del quale si appalesa inverosimile che non fossero a conoscenza della grave situazione debitoria della società e del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alla garanzia patrimoniale dei creditori. Senza sottacersi che non risulta dall’odierna ricorrente invero ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi della sentenza della corte d'appello, relativa alla provenienza delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo. Il giudice del gravame ha esaminato e confutato partitamente le tesi difensive degli appellanti, osservando che: a) non era stata fornita alcuna prova dell'effettiva erogazione dei finanziamenti che gli acquirenti asserivano di aver utilizzato; b) la tesi secondo cui il denaro proveniva dal riscatto di polizze assicurative, oltre a costituire un'inammissibile emendatio libelli perché Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 introdotta solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c., era comunque infondata nel merito, giacché le somme riscattate, relative a un fondo TFR, spettavano di diritto alla società stipulante e non agli amministratori, i quali le avevano prelevate senza alcuna delibera autorizzativa; c) l'asserzione che i prelievi costituissero restituzione di precedenti finanziamenti soci era rimasta generica e non provata. Questa complessa e articolata motivazione, che di fatto avvalora la tesi della curatela secondo cui il prezzo della compravendita sarebbe stato pagato con fondi prelevati dal patrimonio sociale nell'imminenza dell'atto, costituisce una ratio decidendi autonoma e sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello. I ricorrenti, nel loro atto di impugnazione, hanno concentrato le loro censure sulla questione dell'eventus damni, omettendo di formulare uno specifico motivo di ricorso volto a contestare questa autonoma e decisiva argomentazione della sentenza impugnata, rendendo inammissibile il presente ricorso per carenza di interesse. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, seguono la soccombenza. I ricorrenti vanno condannati al pagamento altresì di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 6.000,00, ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3747/2023 Numero sezionale 1550/2025 Numero di raccolta generale 27914/2025 Data pubblicazione 20/10/2025