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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37581/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato le conclusioni scritte e nota spese riportandosi alle predette conclusioni; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2020, la corte di appello di Lecce riformava la sentenza del tribunale di Lecce del 11 giugno 2018, dichiarando non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per essere i residui reati loro ascritti ai capi a) e b) estinti per prescrizione.

Contestualmente confermava la dichiarazione di falsità del permesso di costruire n. 9035 del 15 gennaio 2010. 4-re- í

2. Avverso la predetta 1.oitetinatzbt [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo ciascuno un motivo di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. oltre che nella parte in cui è stata dichiarata la falsità del permesso di costruire n. 9035 del 15 gennaio 2010.

Mancherebbe ogni risposta alle doglianze difensive tese a rappresentare l'insussistenza della responsabilità della ricorrente (mediante indicazione di documentazione contrastante con la decisione di primo grado, nel primo motivo di gravame, ed evocazione della totale estraneità della ricorrente nel secondo), risposta che sarebbe stata necessaria per potere validamente sancire la falsità del permesso suindicato.

Punto, quest'ultimo, rispetto al quale la corte si sarebbe limitata a richiamare argomentazioni al riguardo elaborate dal primo giudice.

Rinvio insufficiente a fronte di specifici motivi di gravame invocanti una precisa disamina di circostanze trascurate dai primi giudici come prima accennate.

4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La corte di appello in maniera apodittica e meramente ripetitiva si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice in ordine alla falsità del permesso di costruire senza confutare le censure difensive proposte in ordine ai capi della sentenza di primo grado.

Tanto alla luce di un iter amministrativo conforme alla disciplina edilizia applicabile, e della dedotta presenza, in sede di gravame, di istanze e atti amministrativi di rilevanza edilizia oltre che anche giurisdizionali, confluenti secondo il ricorrente nel senso della legittimità e assenza di falsità in ordine al permesso in parola.

Si aggiunge la illegittimità della sentenza impugnata perché la corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine a specifiche censure avanzate con atto di appello in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato.

5. Con nota [OSCURATO:PERSONA] ha depositato sentenza del Consiglio di Stato ribadendo la legittimità del permesso di costruire di cui ai capi a) e b).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

E' inammissibile la censura inerente la motivazione nella parte riguardante la intervenuta dichiarazione di prescrizione dei residui reati ascritti.

Ciò in ragione della carenza di specificità della censura, atteso che la ricorrente, nel lamentare la mancata risposta in relazione a doglianze riguardanti il giudizio di responsabilità della stessa, non ha proceduto alla specifica illustrazione delle relative questioni.

Tale non essendo il mero rinvio a documentazione ritenuta contrapposta alla decisione di primo grado nè l'evocazione della totale estraneità della ricorrente.

Si tratta, in altri termini, di motivi in contrasto con il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02).

1.1. Tanto si impone ancor di più, in ragione del fatto per cui la dichiarazione di prescrizione è stata assunta ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. sul rilievo della insussistenza di evidenze implicanti formule più favorevoli alla ricorrente.

Cosicchè l'illustrazione della decisività dei motivi di gravame proposti i t e ritenuti non esaminati( avrebbe dovuto affrontare altresì, diversamente da quanto accaduto, il profilo dell'evidenza di situazioni giustificative dell'assoluzione ex art. 129 comma 2 citato.

1.1. E' manifestamente infondata anche la censura relativa alla omessa motivazione della dichiarazione di falsità del permesso di costruire.

1.2. In proposito, va evidenziato che l'art. 537 comma 4 cod. proc. pen., tutela l'interesse collettivo alla eliminazione dal circuito legale degli atti dei quali sia stata accertata la falsità anche nel caso in cui venga pronunciata una sentenza di proscioglimento.

La condizione per la dichiarazione di falsità, è costituita dall'accertamento giudiziale della stessa (Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016 (dep. 07/04/2016) Rv. 266389-01).

Consegue che quando il reato sia dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione, l'accertamento della falsità può essere effettuato e deve essere adeguatamente motivato.

La dichiarazione di falsità non può cioè «essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Cass. sez. 3 n. 7908 del 15/01/2015, Rv. 262516, sez. 5, n. 48680 del 23.10.2012, rv. 254076).

Al contrario, si è precisato che in tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale (Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516; Sez. 6, n. 10039 del 11/12/2008, dep. 2009, Bernardini e aa., Rv. 243052) e richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati (Sez. 3, n. 5789 del 18/12/2007, dep. 2008, Nappi, Rv. 238797).

1.3. Con riguardo ai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare degli abusi edilizi di riferimento e [OSCURATO:PERSONA] quale originario proprietario dei medesimi, va altresì riconosciuto, in via preliminare, un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'annullamento della dichiarazione di falsità.

Ciò perché in costanza di declaratoria di falsità s'imporrebbe l'adozione delle misure amministrative ripristinatorie e demolitorie previste dall'art. 27, comma 2, d.P.R. 380 del 2001, sicché non può negarsi sul punto l'interesse dei suddetti ricorrenti a contestare la statuizione in parola (Sez. 3 - n. 15767 del 14/02/2020 Rv. 279658 - 01).

1.4. Quanto al merito della questione, deve rilevarsi che la dichiarazione di falsità risulta effettuata mediante rinvio alle determinazioni, sul punto, del primo giudice.

Determinazioni che invero paiono ampiamente articolate quanto alla evidente risalenza, delle opere all'apparenza condonate, ad epoca ben successiva (dopo il 2009) alla data ultima di configurabilità del condono e quanto alla operatività e consapevolezza dell'imputata (oltre che dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla elaborazione del falso provvedimento, mediante una attiva produzione di istanze, effettuata nel quadro di una chiara conoscenza e comprensione del carattere recente degli abusi.

Anche in tal caso il richiamo a motivi di gravame considerati non confutati, siccome generico per quanto sopra rilevato, non è idoneo a intaccare la motivazione così elaborata in termini di omessa motivazione.

Tanto più che, come appresso ribadito, le doglianze non attaccano il fulcro della motivazione, incentrato sull'epoca delle opere e sulla loro estraneità ai presupposti cronologici del condono.

Né può sostenersi, a fronte di un espresso rinvio per relationem alla precedente sentenza, sul punto ben motivata, l'insussistenza di una motivazione a supporto della conferma della falsità.

Laddove, giova evidenziarlo, l'espresso rinvio per relationem ad un preciso profilo motivazionale di altra sentenza, è in grado di validare e utilizzare il punto della motivazione richiamata ( a fronte, come nel caso di specie, di gravami privi di specificità rispetto al "fuoco" della prima decisione, che non inficiano, come tali, la mancata risposta lamentata) ancor prima della verifica dell'operatività dei principi della cd.

"doppia conforme".

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anche esso manifestamente infondato quanto al ritenuto vizio di motivazione in relazione al formulato accertamento di intervenuta prescrizione, per le medesime ragioni già esposte in relazione al ricorso della Lavino.

A partire dalla assenza della illustrazione della decisività dei gravami in ordine alla rappresentazione della evidenza delle cause di assoluzione di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

Ma senza escludere, altresì, un deficit di specificità estrinseca: invero, giova ribadirlo, a fronte di una motivazione che evidenzia come le opere all'apparenza condonate risalissero ad epoca ben lontana dalla data ultima di configurabilità del condono, e fossero state realizzate chiaramente in prossimità della presentazione della documentazione con la quale gli imputati attivarono consapevolmente, in assenza di ogni valido presupposto, la procedura poi conclusasi con il provvedimento di condono ritenuto falso, le censure proposte in sede di gravame, come illustrate in ricorso, paiono essere relative al richiamo ad un iter amministrativo rappresentato conforme alla disciplina edilizia applicabile, e alla dedotta presenza, in sede di gravame, di istanze e atti amministrativi oltre che anche giurisdizionali, confluenti, secondo il ricorrente, nel senso della legittimità del permesso in parola.

In altri termini, il gravame appare concentrato sulla dimostrazione di una regolarità formale dell'atto in esame, trascurando del tutto profili essenziali e sostanziali, quale l'epoca delle opere oggetto del condono e la relativa consapevolezza.

Tale rilievo, che implica una chiara inammissibilità dei predetti motivi di gravame, è effettuabile in questa sede alla luce del principio per cui l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017 Rv. 271193 - 01).

Quanto al merito della questione inerente la dichiarazione di falsità del provvedimento di condono, deve ribadirsi quanto già rilevato in ordine al ricorso della Lavino, nel senso sia di una chiara sussistenza di motivazione, specifica sul punto e rinvenibile dalla lettura della prima sentenza espressamente richiamata al riguardo, sia nel senso della irrilevanza di un vizio di motivazione conseguente alla mancata confutazione di censure difensive di appello, essendo queste ultime prive di specificità estrinseca secondo quanto immediatamente prima rilevato.Va infine effettuato un rinvio anche a quanto in precedenza già rilevato circa la portata, inattaccabile, del rinvio alla prima sentenza circa i presupposti soggettivi e oggettivi fondanti il giudizio di falsità del permesso.

Da ultimo, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato depositata, è sufficiente ricordamt l'inammissibilità della produzione in questa sede.

Al di là dell'inerenza contenutistica a profili anch'essi distanti dall'approfondimento del tema dell'epoca delle opere abusive.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, degli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 8.750, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato le conclusioni scritte e nota spese riportandosi alle predette conclusioni; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2020, la corte di appello di Lecce riformava la sentenza del tribunale di Lecce del 11 giugno 2018, dichiarando non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per essere i residui reati loro ascritti ai capi a) e b) estinti per prescrizione. Contestualmente confermava la dichiarazione di falsità del permesso di costruire n. 9035 del 15 gennaio 2010. 4-re- í 2. Avverso la predetta 1.oitetinatzbt [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo ciascuno un motivo di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. oltre che nella parte in cui è stata dichiarata la falsità del permesso di costruire n. 9035 del 15 gennaio 2010. Mancherebbe ogni risposta alle doglianze difensive tese a rappresentare l'insussistenza della responsabilità della ricorrente (mediante indicazione di documentazione contrastante con la decisione di primo grado, nel primo motivo di gravame, ed evocazione della totale estraneità della ricorrente nel secondo), risposta che sarebbe stata necessaria per potere validamente sancire la falsità del permesso suindicato. Punto, quest'ultimo, rispetto al quale la corte si sarebbe limitata a richiamare argomentazioni al riguardo elaborate dal primo giudice. Rinvio insufficiente a fronte di specifici motivi di gravame invocanti una precisa disamina di circostanze trascurate dai primi giudici come prima accennate. 4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello in maniera apodittica e meramente ripetitiva si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice in ordine alla falsità del permesso di costruire senza confutare le censure difensive proposte in ordine ai capi della sentenza di primo grado. Tanto alla luce di un iter amministrativo conforme alla disciplina edilizia applicabile, e della dedotta presenza, in sede di gravame, di istanze e atti amministrativi di rilevanza edilizia oltre che anche giurisdizionali, confluenti secondo il ricorrente nel senso della legittimità e assenza di falsità in ordine al permesso in parola. Si aggiunge la illegittimità della sentenza impugnata perché la corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine a specifiche censure avanzate con atto di appello in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato. 5. Con nota [OSCURATO:PERSONA] ha depositato sentenza del Consiglio di Stato ribadendo la legittimità del permesso di costruire di cui ai capi a) e b).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. E' inammissibile la censura inerente la motivazione nella parte riguardante la intervenuta dichiarazione di prescrizione dei residui reati ascritti. Ciò in ragione della carenza di specificità della censura, atteso che la ricorrente, nel lamentare la mancata risposta in relazione a doglianze riguardanti il giudizio di responsabilità della stessa, non ha proceduto alla specifica illustrazione delle relative questioni. Tale non essendo il mero rinvio a documentazione ritenuta contrapposta alla decisione di primo grado nè l'evocazione della totale estraneità della ricorrente. Si tratta, in altri termini, di motivi in contrasto con il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019) Rv. 275853 - 02). 1.1. Tanto si impone ancor di più, in ragione del fatto per cui la dichiarazione di prescrizione è stata assunta ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. sul rilievo della insussistenza di evidenze implicanti formule più favorevoli alla ricorrente. Cosicchè l'illustrazione della decisività dei motivi di gravame proposti i t e ritenuti non esaminati( avrebbe dovuto affrontare altresì, diversamente da quanto accaduto, il profilo dell'evidenza di situazioni giustificative dell'assoluzione ex art. 129 comma 2 citato. 1.1. E' manifestamente infondata anche la censura relativa alla omessa motivazione della dichiarazione di falsità del permesso di costruire. 1.2. In proposito, va evidenziato che l'art. 537 comma 4 cod. proc. pen., tutela l'interesse collettivo alla eliminazione dal circuito legale degli atti dei quali sia stata accertata la falsità anche nel caso in cui venga pronunciata una sentenza di proscioglimento. La condizione per la dichiarazione di falsità, è costituita dall'accertamento giudiziale della stessa (Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016 (dep. 07/04/2016) Rv. 266389-01). Consegue che quando il reato sia dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione, l'accertamento della falsità può essere effettuato e deve essere adeguatamente motivato. La dichiarazione di falsità non può cioè «essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Cass. sez. 3 n. 7908 del 15/01/2015, Rv. 262516, sez. 5, n. 48680 del 23.10.2012, rv. 254076). Al contrario, si è precisato che in tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale (Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516; Sez. 6, n. 10039 del 11/12/2008, dep. 2009, Bernardini e aa., Rv. 243052) e richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati (Sez. 3, n. 5789 del 18/12/2007, dep. 2008, Nappi, Rv. 238797). 1.3. Con riguardo ai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] quale titolare degli abusi edilizi di riferimento e [OSCURATO:PERSONA] quale originario proprietario dei medesimi, va altresì riconosciuto, in via preliminare, un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'annullamento della dichiarazione di falsità. Ciò perché in costanza di declaratoria di falsità s'imporrebbe l'adozione delle misure amministrative ripristinatorie e demolitorie previste dall'art. 27, comma 2, d.P.R. 380 del 2001, sicché non può negarsi sul punto l'interesse dei suddetti ricorrenti a contestare la statuizione in parola (Sez. 3 - n. 15767 del 14/02/2020 Rv. 279658 - 01). 1.4. Quanto al merito della questione, deve rilevarsi che la dichiarazione di falsità risulta effettuata mediante rinvio alle determinazioni, sul punto, del primo giudice. Determinazioni che invero paiono ampiamente articolate quanto alla evidente risalenza, delle opere all'apparenza condonate, ad epoca ben successiva (dopo il 2009) alla data ultima di configurabilità del condono e quanto alla operatività e consapevolezza dell'imputata (oltre che dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla elaborazione del falso provvedimento, mediante una attiva produzione di istanze, effettuata nel quadro di una chiara conoscenza e comprensione del carattere recente degli abusi. Anche in tal caso il richiamo a motivi di gravame considerati non confutati, siccome generico per quanto sopra rilevato, non è idoneo a intaccare la motivazione così elaborata in termini di omessa motivazione. Tanto più che, come appresso ribadito, le doglianze non attaccano il fulcro della motivazione, incentrato sull'epoca delle opere e sulla loro estraneità ai presupposti cronologici del condono. Né può sostenersi, a fronte di un espresso rinvio per relationem alla precedente sentenza, sul punto ben motivata, l'insussistenza di una motivazione a supporto della conferma della falsità. Laddove, giova evidenziarlo, l'espresso rinvio per relationem ad un preciso profilo motivazionale di altra sentenza, è in grado di validare e utilizzare il punto della motivazione richiamata ( a fronte, come nel caso di specie, di gravami privi di specificità rispetto al "fuoco" della prima decisione, che non inficiano, come tali, la mancata risposta lamentata) ancor prima della verifica dell'operatività dei principi della cd. "doppia conforme". 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anche esso manifestamente infondato quanto al ritenuto vizio di motivazione in relazione al formulato accertamento di intervenuta prescrizione, per le medesime ragioni già esposte in relazione al ricorso della Lavino. A partire dalla assenza della illustrazione della decisività dei gravami in ordine alla rappresentazione della evidenza delle cause di assoluzione di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. Ma senza escludere, altresì, un deficit di specificità estrinseca: invero, giova ribadirlo, a fronte di una motivazione che evidenzia come le opere all'apparenza condonate risalissero ad epoca ben lontana dalla data ultima di configurabilità del condono, e fossero state realizzate chiaramente in prossimità della presentazione della documentazione con la quale gli imputati attivarono consapevolmente, in assenza di ogni valido presupposto, la procedura poi conclusasi con il provvedimento di condono ritenuto falso, le censure proposte in sede di gravame, come illustrate in ricorso, paiono essere relative al richiamo ad un iter amministrativo rappresentato conforme alla disciplina edilizia applicabile, e alla dedotta presenza, in sede di gravame, di istanze e atti amministrativi oltre che anche giurisdizionali, confluenti, secondo il ricorrente, nel senso della legittimità del permesso in parola. In altri termini, il gravame appare concentrato sulla dimostrazione di una regolarità formale dell'atto in esame, trascurando del tutto profili essenziali e sostanziali, quale l'epoca delle opere oggetto del condono e la relativa consapevolezza. Tale rilievo, che implica una chiara inammissibilità dei predetti motivi di gravame, è effettuabile in questa sede alla luce del principio per cui l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017 Rv. 271193 - 01). Quanto al merito della questione inerente la dichiarazione di falsità del provvedimento di condono, deve ribadirsi quanto già rilevato in ordine al ricorso della Lavino, nel senso sia di una chiara sussistenza di motivazione, specifica sul punto e rinvenibile dalla lettura della prima sentenza espressamente richiamata al riguardo, sia nel senso della irrilevanza di un vizio di motivazione conseguente alla mancata confutazione di censure difensive di appello, essendo queste ultime prive di specificità estrinseca secondo quanto immediatamente prima rilevato.Va infine effettuato un rinvio anche a quanto in precedenza già rilevato circa la portata, inattaccabile, del rinvio alla prima sentenza circa i presupposti soggettivi e oggettivi fondanti il giudizio di falsità del permesso. Da ultimo, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato depositata, è sufficiente ricordamt l'inammissibilità della produzione in questa sede. Al di là dell'inerenza contenutistica a profili anch'essi distanti dall'approfondimento del tema dell'epoca delle opere abusive. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, degli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 8.750, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 37581/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris