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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2019

Cassazione n. 11958/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32955/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 886/2019 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 06/05/2019 , R.G.N. 1119/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’art. 18 comma VII c.c.n.l. 2003 e dell’art. 7 dell’Accordo 1.3.2006 nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità , ed aveva accertato il diritto degli odierni ricorrenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predettiincrementi retributivi; .

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenord s.r.l sulla base di quattro motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso;

3. la società Trenord s.r.l. ha depositato in data 20 dicembre 2022 atto con il quale, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; Considerato

1. che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc.civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso.( cfr. tra le altre, Cass. 14782/2018, Cass. n. 2259/2013, Cass. n. 15980/2006);

2. che n el giudizio di cassazione, la dichiarazione disopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso - , ma deve essere equiparata allarinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta lasopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesseposto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa;

3. che nello specifico, in difetto di prova dell’avvenuta notificazione a controparte dell’atto di rinunzia ed in mancanza del visto dei procuratori di parte controricorrente, non rinvenibile in calce all’atto di rinunzia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;

4. che atteso l’esito complessivo del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite;

5. che non si ravvisano nei confronti della società ricorrente le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32955/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 886/2019 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 06/05/2019 , R.G.N. 1119/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’art. 18 comma VII c.c.n.l. 2003 e dell’art. 7 dell’Accordo 1.3.2006 nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità , ed aveva accertato il diritto degli odierni ricorrenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predettiincrementi retributivi; . 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenord s.r.l sulla base di quattro motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso; 3. la società Trenord s.r.l. ha depositato in data 20 dicembre 2022 atto con il quale, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; Considerato 1. che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc.civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso.( cfr. tra le altre, Cass. 14782/2018, Cass. n. 2259/2013, Cass. n. 15980/2006); 2. che n el giudizio di cassazione, la dichiarazione disopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso - , ma deve essere equiparata allarinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta lasopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesseposto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa; 3. che nello specifico, in difetto di prova dell’avvenuta notificazione a controparte dell’atto di rinunzia ed in mancanza del visto dei procuratori di parte controricorrente, non rinvenibile in calce all’atto di rinunzia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; 4. che atteso l’esito complessivo del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite; 5. che non si ravvisano nei confronti della società ricorrente le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 31732/2018); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di
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