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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 35576/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due truffe (capi 1 e 4), furto aggravato (capo 2) e indebito utilizzo di carta bancomat (capo 3), ritenuti in continuazione tra loro.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale «si chiede l'annullamento della sentenza ... per inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. pen.» avendo la Corte territoriale omesso di compiere la necessaria valutazione volta a «riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».

2. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.).

Al di là della formulazione della rubrica, evocante l'inosservanza dell'art. 129 cod. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di un omesso riscontro di un'«eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...».

3. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza che, a pag. 2, con motivazione non sindacata dal ricorrente, esplicitamente esclude l'intervenuta prescrizione in ragione delle sospensioni del decorso del termine come emergenti dalla sentenza di primo grado (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I 30 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due truffe (capi 1 e 4), furto aggravato (capo 2) e indebito utilizzo di carta bancomat (capo 3), ritenuti in continuazione tra loro. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo con il quale «si chiede l'annullamento della sentenza ... per inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. pen.» avendo la Corte territoriale omesso di compiere la necessaria valutazione volta a «riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...». 2. Il ricorso è inammissibile in quanto sostanziantesi in un «non motivo» perché non tale da articolare un difetto assoluto di motivazione o vizi motivazionali in termini di Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ovvero violazioni di legge e altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, la citata sentenza «Amato» e Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.). Al di là della formulazione della rubrica, evocante l'inosservanza dell'art. 129 cod. pen., la censura infatti si articola nella sola postulazione di un omesso riscontro di un'«eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità...». 3. A quanto innanzi, di per sé tale da fondare l'inammissibilità del ricorso, si aggiunge altresì il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza che, a pag. 2, con motivazione non sindacata dal ricorrente, esplicitamente esclude l'intervenuta prescrizione in ragione delle sospensioni del decorso del termine come emergenti dalla sentenza di primo grado (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 30 settembre 202
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