CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione per plurime violazioni dell'art.75 comma 2 D. Igs. 159 del 2011; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice mal interpretato i requisiti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., giacché la valutazione avrebbe dovuto avere a oggetto ciascun singolo episodio concernente la violazione della misura di prevenzione, tenuto conto dei requisiti, senz'altro esistenti nel caso di specie, della occasionalità e giustificabilità delle condotte criminose; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine all'irragionevolezza nella dosimetria della pena, atteso che il giudice è partito da una pena base elevata per poi procedere ad un aumento in continuazione di soli quindici giorni; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il decidente ha ritenuto, con motivazione scevra da profili di illegittimità, che la reiterata violazHone, in più occasioni, delle prescrizioni imposte abbia determinato una lesione significativa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, pregiudicando in modo non trascurabile i controlli di polizia circa la sua reperibilità; il decidente ha così dato atto di aver valutato il fatto nella sua complessità, ritenendolo non meritevole di apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922); Rilevato che anche la seconda censura, relativa al quantum di pena irrogato, è manifestamente infondata in quanto il giudice ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione (evidenziando la gravità delle fatti, la loro reiterazione nel tempo, la negativa personalità del prevenuto desumibile anche dai precedenti penali), non censurabile in sede di legittimità, essendo la dosimetria della pena questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale ha compiuto tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen e sulla scorta di un ragionamento che non appare illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze in questo esposte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm