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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06919/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20742 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L51 C988X) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimato- per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con ordinanza di questa Corte n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019, è stato rigettato il ricorso per cassazione pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla sentenza n. 23261/2016 del Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 Tribunale di Roma, depositata in data 19 dicembre 2016, con Numero sezionale 1279/2022Numero di raccolta generale 6919/2022 condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, Data pubblicazione 02/03/2022 liquidate «in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge».

La ricorrente chiede correggersi il dispositivo di detta pronun- cia, in relazione all’indicata liquidazione delle spese processuali, con l’eliminazione della previsione del rimborso delle spese ge- nerali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, in quanto frutto di un errore materiale.

Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. L’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla ricorrente è fondata.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità risulta infatti disposta in favore di una Amministrazione dello Stato, assistita dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Di conseguenza, l’indicazione della maggiorazione per il rim- borso delle spese generali nonché il riconoscimento di un im- porto a titolo di rimborso di spese vive deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, in quanto per le amministrazioni dello Stato vige il sistema della prenotazione a debito dell’im- posta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancel- leria e di ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020, Rv. 657281 – 01), mentre lo stesso rim- borso delle spese forfettarie di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 può essere riconosciuto solo in favore degli Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia Numero sezionale 1279/2022Numero di raccolta generale 6919/2022 assistita dalla difesa erariale, in tale ultimo caso dovendo la Data pubblicazione 02/03/2022 condanna essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28505 del 15/12/2020).

Il dispositivo della pronuncia in oggetto va pertanto corretto come segue.

Alle parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge» vanno sostituite le parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009, Rv. 608122 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 - 01). per questi motivi La Corte: - accoglie l’istanza e dispone correggersi la decisione im- pugnata con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»; - dispone che la correzione sia annotata a cura della Can- celleria sull’originale dell’ordinanza.

Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 Numero sezionale 1279/2022 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci-Numero di raccolta generale 6919/2022Data pubblicazione 02/03/2022 vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20742 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L51 C988X) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S08 L126L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E42 M082Y) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimato- per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazione n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con ordinanza di questa Corte n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019, è stato rigettato il ricorso per cassazione pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla sentenza n. 23261/2016 del Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 Tribunale di Roma, depositata in data 19 dicembre 2016, con Numero sezionale 1279/2022Numero di raccolta generale 6919/2022 condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, Data pubblicazione 02/03/2022 liquidate «in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge». La ricorrente chiede correggersi il dispositivo di detta pronun- cia, in relazione all’indicata liquidazione delle spese processuali, con l’eliminazione della previsione del rimborso delle spese ge- nerali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, in quanto frutto di un errore materiale. Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. L’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla ricorrente è fondata. La condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità risulta infatti disposta in favore di una Amministrazione dello Stato, assistita dall’Avvocatura Generale dello Stato. Di conseguenza, l’indicazione della maggiorazione per il rim- borso delle spese generali nonché il riconoscimento di un im- porto a titolo di rimborso di spese vive deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, in quanto per le amministrazioni dello Stato vige il sistema della prenotazione a debito dell’im- posta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancel- leria e di ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020, Rv. 657281 – 01), mentre lo stesso rim- borso delle spese forfettarie di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 può essere riconosciuto solo in favore degli Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia Numero sezionale 1279/2022Numero di raccolta generale 6919/2022 assistita dalla difesa erariale, in tale ultimo caso dovendo la Data pubblicazione 02/03/2022 condanna essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28505 del 15/12/2020). Il dispositivo della pronuncia in oggetto va pertanto corretto come segue. Alle parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge» vanno sostituite le parole: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi- mento (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009, Rv. 608122 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 - 01). per questi motivi La Corte: - accoglie l’istanza e dispone correggersi la decisione im- pugnata con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 900,00, oltre spese prenotate a debito» alle parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in complessivi euro 900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge»; - dispone che la correzione sia annotata a cura della Can- celleria sull’originale dell’ordinanza. Ric. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20742/2021 Numero sezionale 1279/2022 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci-Numero di raccolta generale 6919/2022Data pubblicazione 02/03/2022 vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 20742/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 06919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris