CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 10233/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9271/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.2 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio inPiazzale Clodio n. 56 controricorrente avverso la sentenza n. 6369/2021 della Corte d’appello di Roma depositata il 30-9-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-2- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] citò avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la restituzione dell’importo di Euro 31.752,00 oggetto di mutuo e il Tribunale con sentenza n. 885/2013 accolse la OGGETTO: mutuo R.G.9271/2022 C.C. 20-2-2024 domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma richiesta, con interessi e rifusione delle spese di lite. 2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello di Roma ha accolto con sentenza n. 6369/2021 pubblicata il 30-9-2021, riformando la sentenza impugnata e rigettando la domanda, nonché condannando l’appellato Tomassi alla rifusione a favore dell’appellante Subiaco delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha dichiarato chela domanda di restituzione doveva essere rigettataperché l’attore Tomassi non aveva dimostrato di avere dato in prestito la somma di Euro 31.752,00 con obbligo di restituzione, in quanto la sola prova fornita era stata quella dell’emissione di tre assegni circolari a nome di [OSCURATO:PERSONA], senza prova ulteriore che quella somma fosse stata data come prestito con obbligo di restituzione. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In data 25-9-2023 è stata depositata dal consigliere delegato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. novellato,ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso . Il ricorrente, con istanza depositata il 24 - 10 - 2023 dal difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 2 0 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo “ violazione dell’art. 112 c.p.c., mancata ‘corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato’ ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza” il ricorrente evidenzia che nell’atto di citazione aveva chiesto la restituzione della somma mutuata di Euro 31.750,00 allegando una serie di fatti: ave va ricevuto dal convenuto, essendo ingegnere, l’incarico per assisterlo nella costruzione di una stalla con annessi e sala mungitura, aveva maturato compensi per Euro 43.752,00 come da propria fattura n. 2/2004, aveva ricevuto un acconto con assegno di Euro 12.000,00; quindi aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA], stante l’impossibilità economica dello stesso di saldare la fattura, che Tomassi anticipa sse Euro 31.752,00, che con tale importo Subiaco avrebbe saldato la fattura del professionista con assegno bancario della stessa somma, per cui la Regione Lazio, accertata la regolarità deipagamenti, avrebbe ammesso a rimborso la fattura quietanzata e Subiaco, ricevuto il rimborso, avrebbe restituito l’importo di Euro 31.752,00; aveva aggiunto che, in esecuzione di tale accordo, l’ing. Tomassi aveva girato tre assegni circolari a lui intestati a [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva negoziati sul suo conto corrente, dal quale aveva tratto l’assegno di Euro 31.752,00 per eseguire il pagamento della fattura ma poi, nonostante la fattura fosse stata ammessa al rimborso dalla Regione Lazio, non aveva restituito la somma prestat a . Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia estrapolato dal complesso omogeneo e unitario degli elementi di fatto costituenti la domandal’allegazione del prestito della somma di cui agli assegni circolari e abbia perciò pronunciato soltanto su quella, incorrendo nel vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. 2.Il ricorso è infondato. Il ricorrente formula l’unico motivo di ricorso lamentando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,che non ricorre nella fattispecie né sotto il profilo dell’omessa pronuncia, né sotto il profilo di ultrapetizione o extrapetizione, con la conseguenza che le deduzioni del ricorrente non possono essere apprezzate in questa sede. In linea generale,il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ. riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. Sez. 2 26-1-2021 n. 1616 Rv. 660163-02). Nella fattispecie la domanda proposta in giudizio, quale interpretata dal giudice di merito senza proposizione di motivo volto a sostenere l’erroneità dell’interpretazione eseguita , è esclusivamente quella di restituzione della somma data a mutuo e quindi lacircostanza che la Corte d’appello non abbia preso in esame tutte le deduzioniche, secondo il ricorrente, servivano a esattamente ricostruire in fatto i l complesso rapporto intercorso tra le parti non comporta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In via più specifica, l’omessa pronuncia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6-3 8-10-2014 n. 21257 Rv. 632914 - 01 , Cass. Sez. 6-5 27-11-2017 n. 28308Rv. 646428-01). Il vizio nella fattispecie non sussiste, in quanto la domanda volta a ottenere la restituzione della somma data a mutuo formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata e rigettata nel merito,sulla base di una valutazione delle risultanze probatorie cherimane evidentemente estranea alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e avrebbe dovuto eventualmente essere censurata ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti. A sua voltail vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. Sez. 2 26-1-2021 n. 1616 Rv. 660163-02, Cass. Sez. 2 21 marzo 2019 n. 8048 Rv. 653291-01, Cass. Sez. 1 11 aprile 2018 n. 9002 Rv. 648147-01); il vizio sussiste anche nel caso in cui ilgiudice abbia trascurato di esaminare la domanda così come proposta, a causa del travisamento sul suo effettivo contenuto (Cass. Sez. 3 6-7-2023 n. 19214 Rv. 668177-01). Quindi, non ricorre tale vizio con riguardo agli esiti probatori posti fondamento della decisione -censurabile,come già evidenziato,esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti-, in quantoil vizio sussiste se in quanto il giudice di merito attribuisca o neghialla parte un bene non richiesto, p erché neppu re implicitamente compreso nelle deduzioni o allegazionidell’attore. Evidentemente nella fattispecie non è configurabile né ultrapetizione né extrapetizione perché la sentenza impugnata, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi individuati dall’attoreil quale ha agito per ottenere la restituzione della somma mutuata, ha escluso l’esistenza della prova della conclusione di un contratto di mutuo e sulla base di questo dato ha rigettato la domanda. Diversamente da quanto emerge dalle doglianze svoltedal ricorrente, la sentenza impugnata non ha modificato la causa petendi dedotta dall’attore, per avere ritenutoche l’attore avesse limitato l’allegazione del prestito alla sola deduzione della girata dei tre assegni circolari e per non avere esaminato il complesso unitario degli elementi di fatto costituenti il titolo della domanda.Il titolo della domanda proposta è il contratto di mutuo intercorso tra le parti, concluso nell’ambito della complessa vicenda sulla quale il ricorrente insiste,ma con riguardo alla quale non ha proposto altre domande in causa; la sentenzaimpugnata, come già evidenziato nella proposta del consigliere delegato che la Corte condivide, ha applicato il principio secondo il quale qualora l’attore alleghi l’esistenza di contratto di mutuo e il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore, relativo alla dimostrazione di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione e cioè alla dimostrazione dell’esistenza del mutuo (Cass. Sez. 2 29-11-2018 n. 30944 Rv. 651538-02, Cass. Sez. 2 22- 11-2021 n. 35959 Rv. 662908-01). L’attore che chiede la restituzione di sommadata a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della sua domanda e quindi non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della richiesta restituzione e nella fattispecie, con motivazione non attinta in modo ammissibile dal motivo di ricorso proposto, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di tale prova. In conclusione nel complesso il motivo di censura, sotto la formale deduzione del vizio riferito alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che non sussiste, risulta rivolta esclusivamente a ottenere una rivalutazione nel merito delle conclusioni assuntedalla Corte d’appello, in quanto tale non consentita nel giudizio di legittimità. 3.Al rigetto del ricorso consegue che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condannail ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 3.000,00 a favore del controricorrente e di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel