Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 00570/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale allegat a al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliatain Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - registrazione n.

DMCC97249 - in persona , giusta delibera del c.d.a. del 28.9.2021, del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale del 3.6.2024 autenticatadal funzionario delegato del Consolato generale a Dubai ed allegata al controricorso.

CONTRORICORRENTE MINISTERO degli [OSCURATO:PERSONA] e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]– in persona del Ministro pro tempore , AMBASCIATA d’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (Kazakistan), rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)– c.f. 7704680281 / p.i.v.a. 770601001 -in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 1813/2024 del Co nsiglio di Stato , depositata il 23.2.2024, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del sostituto P rocuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso e di conseguenza per il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, Fatti di causa 1.Con bando pubblicato in data 12.8.2021 l’Ambasciata d’Italia a Nur-Sultan (Kazakistan)indiceva gara “ per l’assegnazione di un contratto di concessione per l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio di visti d’ingresso in Italia e nell’area Schengen”. 2.Alla gara p artecipavano , tra gli altri, la BLS [OSCURATO:PERSONA] nonchéil costituendo C onsorzio composto da lla VF [OSCURATO:PERSONA]. , in qualità di mandataria, e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi VMS Investments LLC), in qualità di mandante.

3. All’esito delle operazioni digara con decreto n. 9 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si faceva luogo all’aggiudicazionein favore del costituendo Consorzio . 4.Nel prosieguo , tuttavia, il r esponsabile u nico del p rocedimento acclarava che la VMS, mandante del costituendo Consorzio, erasocietà di diritto russo e , in applicazione delle misure restrittive e sanzionatorie introdotte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con Regolamento (UE) n. 576/2022, assumeva che il contratto di concessione non poteva con il Consorzioessere stipulato.

Veniva di conseguenzadichiarata la decadenza del decreto di aggiudicazione n. 9/2022 e si proponeva l’aggiudicazione , in esito a llo scorrimento della graduatoria, in favore della BLS, seconda posizionata(cfr. ricorso, pag. 5).

5. Con nota del 17.8.2022 il Consorzio, peraltro,manifestavaespressamente la disponibilità a contenere la partecipazione di VMS entro limiti percentuali inferiori al 10%.

Nondimeno, c on decreto n. 13 del 26 .8. 2022, l’Ambasciata d’Italia reputava non risolutive le assicurazioni del Consorzio e faceva luogo all’aggiudicazione della gara in favore della BLS, seconda classificata, con la quale altresì provvedeva alla stipulazione del contratto.

6. La VMS e la VF, ossia, rispettivamente, la mandante e la mandataria del costituendo Consorzio,adivano, ciascuna per suo conto, il T.A.R. del Lazio .

Chiedevanoannullarsi i provvedimenti adottati dall’Ambasciata d’Italia.

7. Con sentenza n. 8916 del 26.5.2023 il T.A.R. del Lazio r igettava integralmente e l’uno e l’altro ricorso.

8. Proponeva appello unicamente la mandataria VF.

Resisteva il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale.

Resisteva la BLSInternational [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva laVMS Investments LLC, mandante nel costituendo Consorzio .

Instava per l’accoglimento dell’appello. 9.Con sentenza n. 1813/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello , accoglieva i ricorsi riun i ti in primo grado , annullavagli atti impugnati, dichiara va inefficace il contratto di appalto stipulato con la BLSe disponeva il subentro , nell’esecuzione dell’appalto , del C onsorzi o - conmandataria la VF – alla condizione e secondo le forme e i modi indicati in sentenza.

Premetteva il Consiglio di Stato che la fattispecie controversa era da ricondurre alla previsione dell’art. 5-duodecies, par. 1, del regolamento UE n. 833/2014, quale introdotto dal regolamento UE n. 576/2022ed alla cui stregua “èvietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessionerientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo (…), a o con:a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamentedetenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità dicui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”.

Evidenziava dunque, in sede di accoglimento del primo motivo, che la portata interdittivadella fattispecie sanzionatoria de qua era da intendere in m odo non dissimileda quella propria delle ipotesi prefigurate dall’ordinamento interno – quale quella di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 – al cui cospetto “la legge consente la riorganizzazione del raggruppamentointeressato e la prosecuzione, nei suoi confronti, dell’appalto”(così sentenza impugnata, pag. 6).

Evidenziavapertanto, nel segno delle indicazioni di cui alla sentenza n. 2 del 2022 dell’Adunanza plenaria, che la stazione appaltante avrebbe dovuto interpellare “il raggruppamento (…) in ordine alla sua intenzione di procedere allariorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di mantenere possibile lapartecipazione in gara” (così sentenza impugnata, pag. 7).

E, ulteriormente, chele previsioni di cui alla “ FAQ - [OSCURATO:PERSONA] n. 22, elaborata dalla Commissione europea ” , non ostavano alla possibilità “ di eliminare definitivamente l’operatore attinto e far proseguire il raggruppamento, previa suariorganizzazione interna, nei termini e nei modi che l’ordinamento interno ammette” (così sentenza impugnata, pag. 8).

Premetteva, poi, in sede di accoglimento del quarto motivo, che la VF, con nota del 17.8.2022, “aveva manifestato, alla stazione appaltante, la propria disponibilità a mantenere la quota di partecipazione della mandante VMS [colpita dalla misura interdittiva]entro i limiti del 10% del valore del contratto, con conseguente (ri)organizzazione interna del consorzio, in vista dell’esecuzione del servizio” (così sentenza impugnata, pag. 8).

Indi evidenziava,per un verso, che era da escludere la riconducibilità della fattispecie de qua all’astratta previsione della lett. a) del par. 1 dell’art. 5 - duodeciescit., siccome “l’aggiudicatario era il costituendo consorzio, soggetto giuridico distinto, e non certo la mandante VMS, unica ad avere la sede in Russia” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Indi evidenziava,per altro verso, che era da escludere la riconducibilità della fattispecie de qua pur all’astratta previsione della lett. c) del par. 1 dell’art. 5 - duodeciescit., siccome il Consorzio “ben avrebbe potuto riorganizzarsi in modo tale da limitare la quota della mandante VMS entro il 10% del valore del contratto, e lastazione appaltante non avrebbe potuto frustrare tale possibilità pena, altrimenti, la violazione del principiodella massima partecipazione” (così sentenza impugnata, pag. 9).

E tanto –evidenziava in conclusione – viepiù si imponeva, in considerazione della natura sanzionatoria e, perciò,eccezionale delle previsioni di cui all’art. 5- duodecies cit., sicché occorreva rifuggire da interpretazioni estensive.

10. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso la BLS [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta didue motivi l ’annullamento con ogni conseguente statuizione.

La VF [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a [OSCURATO:PERSONA] (Kazakistan) si sono costituitiai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

La VMS Investments LLC (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)non ha svolto difese.

11. Il P.M. ha formulato per iscritto l e proprie conclusioni ; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoe di conseguenza rigettarsi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.12.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la VF [OSCURATO:PERSONA].

La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.

Ragioni della decisione 13.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. –disapplicazione dell’art. 5 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 e della direttiva 2014/24/UE e indebita creazione di una regola non prevista dal medesimo regolamento UE – violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)”.

Deduce che l’impugnata sentenz a è viziata “ da eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al Legislatore europeo”, siccome il Consiglio di Stato ha dato vita ad “una vera e propria nuova disciplina della fattispecie” (così ricorso, pag. 15).

Deduce in particolare che la doverosa applicazione del regolamento UE “avrebbe dovuto comportare che qualsiasi soggetto (e, dunque, anche un consorzio o un raggruppamento) che presenti offerta in una gara pubblica insieme a soggetti russi, ricade nel divieto di cui alla lett. a) dell’art. 5 - duodecies” (così ricorso, pag. 16).

Deduce che di tanto, del resto,si trae conferma dall’interpretazione autentica dell’art. 5-duodeciescui la Commissione europea ha fatto luogo con le FAQs pubblicate il 22.6.2022(cfr. ricorso, pag . 16) .

Deduce di conseguenza, da un canto , che “a fronte di un così chiaro e inequivoco contesto normativo, non sussiste(va) alcuna lacuna normativa da colmare attraverso applicazioni analogiche ed estensive operate attraverso disposizioninormative (di diritto interno) riferite a fattispecie del tutto diverse”; d’altro canto, che il Consiglio di Stato ha, nella specie,disapplicato “la disciplina contenuta nella norma europea direttamente applicabile”(così ricorso, pag. 18).

Deduce dunque che l’impugnata pronuncia non può reputarsi “meramente erronea sul piano dell’interpretazione,[ma] risulta affetta da un vero e proprio sconfinamento (…) nella funzione legislativa riservata agli organi dell’Unione europea” (così ricorso, pag. 19).

Deduce altresì che l o “sconfinamento” , la “lettura creativa in riduzione della portata del divieto”risultano ingiustificatamente ancorat e al rilievo per cui il Consorzio è un soggetto distinto dai suoi membri, alla “distinzione formaletra soggetto giuridico consorzio o raggruppamento e soggetto giuridico partecipante al consorzio o partecipante al raggruppamento ” (cfr. ricorso, pagg. 19 –20).

Deduceinoltre che, “ a fronte di un dettato normativo chiaro e inequivocabile (…), neppure il distinguo tra sostituzione e sostituzione per mera sottrazione può avere alcun appiglio nella normativa europea, atteso che (…) quel che rileva è solamente il coinvolgimento di un’impresa russanell’ambito dell’operatore che, in forma plurisoggettiva, partecipa alla procedura selettiva” (così ricorso, pag. 22).

Deduce poi che “l ’indebita creazione di una nuova regola è resa ancora più evidente dal preteso parallelismo, effettuato nella sentenza, tra le fattispecie sanzionatorie adottate dall’Unione europea nei confronti della Russia e l’ipotesi di un operatore attinto da una interdittiva antimafia” (cosìricorso, pag. 26).

Deduce in conclusione che “i membri di un consorzio che hanno presentato un’offerta congiunta con operatori russi devono considerarsi come un unico soggetto con i membri russi e, per l ’ effetto , subiscono la stessa portata interdittiva che colpisce i membri russi del consorzio” (così ricorso, pag. 28). 14.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “ erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. – disapplicazione, sotto altro profilo, dell’art. 5 duodeciesdel regolamento (UE) n. 833/2014 e indebita creazione di una regola non prevista dal medesimo regolamento –violazione, sempre sotto altro profilo, degli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24/UE”.

Deduce che lo “sconfinamento” , l’eccesso di potere giurisdizionale si registrano pur nella parte in cui l’impugn a ta statuizione ha statuito che è “legittima la stipulazione di un contratto pubblico di appalto o concessione con un raggruppamento o consorzio partecipato da una società russa qualora quest’ultima mantenga la quota di partecipazione e di esecuzione entro i limiti del 10% del valore del contratto”(così ricorso, pag. 29).

Deduce invero che il coinvolgimento di soggetti russi è ammesso unicamente nell’ipotesidi cui all’ultimo periodo dell’art. 5 - duodecies cit. , ossia in caso di “stipulazione di contratti pubblici con contraenti (non russi), i quali –a loro volta –coinvolgano soggetti russi, entro i limiti del 10% del valore del contratto, a titolo di subappaltatori, fornitori o di ausiliari (…)”(così ricorso, pag. 31).

Deduce al contempo che l’ipotesi del soggetto russo partecipante ad un consorzio non è assimilabile a quella del “soggetto sulle cui capacità si fa affidamentoai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”, di cui all’ultima parte della lett. c) del par. 1 dell’art. 5-duodeciescit. ( cfr. ricorso, pag . 32 ) .

Deduce invero che la figura “di colui che mette a disposizione le proprie capacità” è ben diversa da quella del “membro di una compagine consortile che partecipa in proprio, in qualità di concorrente, alla gara” (cfr. ricorso, pag. 33).

Deduce d’altrondeche la circostanza per cui la VMS non sia qualificabile come “soggetto sulle cui capacità si fa affidamento aisensi delle direttive sugli appalti pubblici”,si desume in via documentale dalle domande di partecipazione e dai “D.G.U.E.” prodotti in gara da VMS e da VF, ove “era espressamente dichiarato che nessuno dei due concorrenti fa affidamento sulle capacità di altri soggetti” (cosìricorso, pag. 33). 15.In subordine BLSchiede “di voler valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE” (cfr. ricorso, pag. 35). 16.Gli – oltremodo – articolati motivi di ricorso sono connessi ; il che ne giustifica la disamina congiunta; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili; e, ben vero, in tal sensomilitano le ragioni addotte, peraltro, dal P.M., ragioni senz’altro da condivideree recepire. 17.Si è premesso che sia con il primo motivo sia con il secondo motivo la ricorrente denuncia un asserito“eccesso di potere giurisdizionale”.

Imprescindibileè perciò il riferimento a ll’elaborazione d i questa Corte.

L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione exart. 111, 8° co., Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione -sia pure estensiva o analogica -di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale ma soltanto la legittimità del suo esercizio ( cfr. Cass. sez. un. 26.12.2024, n. 34499 (Rv.673423 - 01) ).

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete; e secondo cui siffatta ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una “ lacuna legis ” nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un “error in iudicando” e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un.7.7.2021, n. 19244 (Rv. 661657 - 01) ; Cass. 25.11.2021, n. 36593 (Rv.662969 - 01) ) .

In tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo della Corte di cassazione sul rispetto del limite esterno della giurisdizione non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell’Unione europea, fatta salva l’ipotesi “estrema”[ che , beninteso, non si configura nella specie ] in cui la decisione contrasti con quelle della Corte di giustizia, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. 29.2.2016, n. 3915 (Rv.638599 - 01); Cass. sez. un. 17.1.2017, n. 953 (Rv. 641818 - 01)) .

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi (cfr.

C a ss. sez. un. 8.7.2016, n. 14042 (Rv.640438 - 01) ; Cass. sez. un. (ord. ) 6.3.2020, n. 6460 (Rv. 657215 - 02)) . 18.Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono. 18.1.Il Consiglio di Stato ha fatto luogo alla esegesi dell’art. 5 - duodecies , par. 1, del regolamento UE n. 833/2014, quale introdotto dal regolamento UE n. 576/2022, e alla sua applicazione alla fattispecie controversa de qua.

Propriamente, il Consiglio di Stato ha,da un canto, affermato , onde segnare la estraneità della concreta fattispecie alla proiezione applicativa della lett. a) del par. 1dell’art. 5-duodecies cit. , che il costituendo C onsorzio è “soggetto giuridico distinto” dalla mandante VMS, incorsa nella misura interdittiva (cfr. sentenza impugnata, pag. 9).

Affermazioneancorata, evidentemente, ai riscontri – debitamente premessi - per cui l’impresa interessata dal divieto era la mandante, ossia la VMS, avente sede in Russia; e per cui, viceversa, non incorrevano nel divieto né la mandataria VF né il costituendo Consorzio, “chiamato, in quanto aggiudicatario, alla prestazione del servizio” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Affermazione cui si correla, in particolare, il rilievo – del pari debitamente premesso –per cui “l’operatore economico stabilito in Russia perde la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (…), e [per cui], nondimeno, tale situazione non debba ridondare in definitivo ed irreparabile danno né del raggruppamento (cui quell’operatore partecipa), il quale si è aggiudicato l’appalto,né delle altre imprese che lo compongono, specie nei riguardi della dittamandataria” (così sentenza impugnata, pag. 6).

Propriamente,il Consiglio di Stato ha , d’altro canto , affermato , onde segnare la estraneità della concreta fattispecie pur alla proiezione applicativa della lett. c) del par. 1, che il Consorzio “ben avrebbe potuto riorganizzarsi in modo tale da limitare la quota della mandante VMS entro il 10% del valore del contratto” (cosìsentenza impugnata, pag. 9).

Affermazioneancorata, evidentemente, all’assimilazione in chiave esegetico- sistematica – debitamente premessa - della fattispecie sanzionatoria de qua a quelle prefigurate nell’ordinamento interno dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

Affermazione cui si correla, in particolare, i l rilievo – del pari debitamente premesso – per cui d ovesse valere la regola generale “della massima partecipazione alle gare” ( di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 ) , così da consentire “al mandatario, alternativamente, di indicare un altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ovvero di procedere all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle opere ancora da eseguire” (così sentenza impugnata, pag. 6).

18.2. La ricorrente ingiustificatamente evoca l’ “eccesso di potere giurisdizionale”, lo “sconfinamento” del Consiglio di Stato dalle sue prerogative istituzionali (“allorquando il Giudice si trovi al cospetto di un enunciato normativo direttamente applicabile a una fattispecie (…) giudicando diversamente da quell’enunciato, detta e introduce una inammissibile nuova previsione normativa”: così ricorso, pag. 34).

Invero –ed in fondo - la ricorrente censura l’esegesi cui si è fatto luogo .

E tantosia allorché , ulteriormente , adduce - con il primo motivo - che ciò che rileva, è la presentazione di un’offerta alla gara in una forma aggregata comune di cui faccia parte l’entità russa (cfr. ricorso, pag. 17); e che la semplice lettura del quadro normativo di riferimento dà conto che “in realtà nessuna disposizione di legge – né europea, né tantomeno domestica – impone alla Stazione appaltante di consentire ad un consorzio partecipato da soggetti russi di riorganizzare la compagine associativa” (così ricorso, pag.

23. “La regola europea della non modificabilità assoluta della compagine va proprio nel senso di colpire coloro che hanno scelto di presentare offerta insieme all’entità russa”: così memoria ricorrente, pag. 7).

Etanto sia allorché, ulteriormente, adduce – con il secondo motivo – che la partecipazione di un soggetto russo al Consorzio offerente è “di per sé sufficiente a integrare il divieto di aggiudicazione, indipendentemente dal se la quota di partecipazione al consorzio assunta dall’entità russa risulti o meno superiore alla soglia del 10 per cento” (cosìricorso, pag. 31; così memoria ricorrente, pag. 9).

Evidentemente, nel prefigurare, s u tale scorta , la correttezza della patrocinata antitetica opzione esegetica, in realtà la ricorrente prospetta presunti“errores in iudicando” in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso (cfr. in tal senso conclusioni del P.M., pag. 3).

Di talché sollecita queste Sezioni ad un sindacato di certo esula nte dalle proprie funzioni. 19.Gli enunciati rilievi qualificano in pari tempo come del tutto immeritevole di seguito pur l’istanza subordinata di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE”. 20.Gli enunciati rilievi, che inesorabilmente depongono per l’inammissibilità del ricorso, assorbono anche la deduzione della controricorrente circa una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente (cfr. memoria del controricorrente, pagg. 1– 3) .

Segnatamente, la controricorrente ha correlato la carenza d’interesse al passaggio in giudicato della pronuncia del 5.5.2025,n. 3754, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’ulteriore impugnazione esperita dalla BLS. 21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare alla VF [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta nei confronti Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a [OSCURATO:PERSONA], costituitisi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Di fatto, quindi, non hanno svolto difese.

Parimenti, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assuntanei confronti della VMS Investments LLC, rimasta intimata . 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente, BLS [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, VF [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. cit., se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore , rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale allegat a al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliatain Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - registrazione n. DMCC97249 - in persona , giusta delibera del c.d.a. del 28.9.2021, del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale del 3.6.2024 autenticatadal funzionario delegato del Consolato generale a Dubai ed allegata al controricorso. CONTRORICORRENTE MINISTERO degli [OSCURATO:PERSONA] e della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]– in persona del Ministro pro tempore , AMBASCIATA d’[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (Kazakistan), rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)– c.f. 7704680281 / p.i.v.a. 770601001 -in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1813/2024 del Co nsiglio di Stato , depositata il 23.2.2024, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del sostituto P rocuratore generale dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso e di conseguenza per il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, Fatti di causa 1.Con bando pubblicato in data 12.8.2021 l’Ambasciata d’Italia a Nur-Sultan (Kazakistan)indiceva gara “ per l’assegnazione di un contratto di concessione per l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio di visti d’ingresso in Italia e nell’area Schengen”. 2.Alla gara p artecipavano , tra gli altri, la BLS [OSCURATO:PERSONA] nonchéil costituendo C onsorzio composto da lla VF [OSCURATO:PERSONA]. , in qualità di mandataria, e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi VMS Investments LLC), in qualità di mandante. 3. All’esito delle operazioni digara con decreto n. 9 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si faceva luogo all’aggiudicazionein favore del costituendo Consorzio . 4.Nel prosieguo , tuttavia, il r esponsabile u nico del p rocedimento acclarava che la VMS, mandante del costituendo Consorzio, erasocietà di diritto russo e , in applicazione delle misure restrittive e sanzionatorie introdotte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] con Regolamento (UE) n. 576/2022, assumeva che il contratto di concessione non poteva con il Consorzioessere stipulato. Veniva di conseguenzadichiarata la decadenza del decreto di aggiudicazione n. 9/2022 e si proponeva l’aggiudicazione , in esito a llo scorrimento della graduatoria, in favore della BLS, seconda posizionata(cfr. ricorso, pag. 5). 5. Con nota del 17.8.2022 il Consorzio, peraltro,manifestavaespressamente la disponibilità a contenere la partecipazione di VMS entro limiti percentuali inferiori al 10%. Nondimeno, c on decreto n. 13 del 26 .8. 2022, l’Ambasciata d’Italia reputava non risolutive le assicurazioni del Consorzio e faceva luogo all’aggiudicazione della gara in favore della BLS, seconda classificata, con la quale altresì provvedeva alla stipulazione del contratto. 6. La VMS e la VF, ossia, rispettivamente, la mandante e la mandataria del costituendo Consorzio,adivano, ciascuna per suo conto, il T.A.R. del Lazio . Chiedevanoannullarsi i provvedimenti adottati dall’Ambasciata d’Italia. 7. Con sentenza n. 8916 del 26.5.2023 il T.A.R. del Lazio r igettava integralmente e l’uno e l’altro ricorso. 8. Proponeva appello unicamente la mandataria VF. Resisteva il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale. Resisteva la BLSInternational [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva laVMS Investments LLC, mandante nel costituendo Consorzio . Instava per l’accoglimento dell’appello. 9.Con sentenza n. 1813/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello , accoglieva i ricorsi riun i ti in primo grado , annullavagli atti impugnati, dichiara va inefficace il contratto di appalto stipulato con la BLSe disponeva il subentro , nell’esecuzione dell’appalto , del C onsorzi o - conmandataria la VF – alla condizione e secondo le forme e i modi indicati in sentenza. Premetteva il Consiglio di Stato che la fattispecie controversa era da ricondurre alla previsione dell’art. 5-duodecies, par. 1, del regolamento UE n. 833/2014, quale introdotto dal regolamento UE n. 576/2022ed alla cui stregua “èvietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessionerientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo (…), a o con:a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamentedetenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità dicui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”. Evidenziava dunque, in sede di accoglimento del primo motivo, che la portata interdittivadella fattispecie sanzionatoria de qua era da intendere in m odo non dissimileda quella propria delle ipotesi prefigurate dall’ordinamento interno – quale quella di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 – al cui cospetto “la legge consente la riorganizzazione del raggruppamentointeressato e la prosecuzione, nei suoi confronti, dell’appalto”(così sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziavapertanto, nel segno delle indicazioni di cui alla sentenza n. 2 del 2022 dell’Adunanza plenaria, che la stazione appaltante avrebbe dovuto interpellare “il raggruppamento (…) in ordine alla sua intenzione di procedere allariorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di mantenere possibile lapartecipazione in gara” (così sentenza impugnata, pag. 7). E, ulteriormente, chele previsioni di cui alla “ FAQ - [OSCURATO:PERSONA] n. 22, elaborata dalla Commissione europea ” , non ostavano alla possibilità “ di eliminare definitivamente l’operatore attinto e far proseguire il raggruppamento, previa suariorganizzazione interna, nei termini e nei modi che l’ordinamento interno ammette” (così sentenza impugnata, pag. 8). Premetteva, poi, in sede di accoglimento del quarto motivo, che la VF, con nota del 17.8.2022, “aveva manifestato, alla stazione appaltante, la propria disponibilità a mantenere la quota di partecipazione della mandante VMS [colpita dalla misura interdittiva]entro i limiti del 10% del valore del contratto, con conseguente (ri)organizzazione interna del consorzio, in vista dell’esecuzione del servizio” (così sentenza impugnata, pag. 8). Indi evidenziava,per un verso, che era da escludere la riconducibilità della fattispecie de qua all’astratta previsione della lett. a) del par. 1 dell’art. 5 - duodeciescit., siccome “l’aggiudicatario era il costituendo consorzio, soggetto giuridico distinto, e non certo la mandante VMS, unica ad avere la sede in Russia” (così sentenza impugnata, pag. 9). Indi evidenziava,per altro verso, che era da escludere la riconducibilità della fattispecie de qua pur all’astratta previsione della lett. c) del par. 1 dell’art. 5 - duodeciescit., siccome il Consorzio “ben avrebbe potuto riorganizzarsi in modo tale da limitare la quota della mandante VMS entro il 10% del valore del contratto, e lastazione appaltante non avrebbe potuto frustrare tale possibilità pena, altrimenti, la violazione del principiodella massima partecipazione” (così sentenza impugnata, pag. 9). E tanto –evidenziava in conclusione – viepiù si imponeva, in considerazione della natura sanzionatoria e, perciò,eccezionale delle previsioni di cui all’art. 5- duodecies cit., sicché occorreva rifuggire da interpretazioni estensive. 10. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso la BLS [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta didue motivi l ’annullamento con ogni conseguente statuizione. La VF [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a [OSCURATO:PERSONA] (Kazakistan) si sono costituitiai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La VMS Investments LLC (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)non ha svolto difese. 11. Il P.M. ha formulato per iscritto l e proprie conclusioni ; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoe di conseguenza rigettarsi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.12.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la VF [OSCURATO:PERSONA]. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 13.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. –disapplicazione dell’art. 5 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 e della direttiva 2014/24/UE e indebita creazione di una regola non prevista dal medesimo regolamento UE – violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)”. Deduce che l’impugnata sentenz a è viziata “ da eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al Legislatore europeo”, siccome il Consiglio di Stato ha dato vita ad “una vera e propria nuova disciplina della fattispecie” (così ricorso, pag. 15). Deduce in particolare che la doverosa applicazione del regolamento UE “avrebbe dovuto comportare che qualsiasi soggetto (e, dunque, anche un consorzio o un raggruppamento) che presenti offerta in una gara pubblica insieme a soggetti russi, ricade nel divieto di cui alla lett. a) dell’art. 5 - duodecies” (così ricorso, pag. 16). Deduce che di tanto, del resto,si trae conferma dall’interpretazione autentica dell’art. 5-duodeciescui la Commissione europea ha fatto luogo con le FAQs pubblicate il 22.6.2022(cfr. ricorso, pag . 16) . Deduce di conseguenza, da un canto , che “a fronte di un così chiaro e inequivoco contesto normativo, non sussiste(va) alcuna lacuna normativa da colmare attraverso applicazioni analogiche ed estensive operate attraverso disposizioninormative (di diritto interno) riferite a fattispecie del tutto diverse”; d’altro canto, che il Consiglio di Stato ha, nella specie,disapplicato “la disciplina contenuta nella norma europea direttamente applicabile”(così ricorso, pag. 18). Deduce dunque che l’impugnata pronuncia non può reputarsi “meramente erronea sul piano dell’interpretazione,[ma] risulta affetta da un vero e proprio sconfinamento (…) nella funzione legislativa riservata agli organi dell’Unione europea” (così ricorso, pag. 19). Deduce altresì che l o “sconfinamento” , la “lettura creativa in riduzione della portata del divieto”risultano ingiustificatamente ancorat e al rilievo per cui il Consorzio è un soggetto distinto dai suoi membri, alla “distinzione formaletra soggetto giuridico consorzio o raggruppamento e soggetto giuridico partecipante al consorzio o partecipante al raggruppamento ” (cfr. ricorso, pagg. 19 –20). Deduceinoltre che, “ a fronte di un dettato normativo chiaro e inequivocabile (…), neppure il distinguo tra sostituzione e sostituzione per mera sottrazione può avere alcun appiglio nella normativa europea, atteso che (…) quel che rileva è solamente il coinvolgimento di un’impresa russanell’ambito dell’operatore che, in forma plurisoggettiva, partecipa alla procedura selettiva” (così ricorso, pag. 22). Deduce poi che “l ’indebita creazione di una nuova regola è resa ancora più evidente dal preteso parallelismo, effettuato nella sentenza, tra le fattispecie sanzionatorie adottate dall’Unione europea nei confronti della Russia e l’ipotesi di un operatore attinto da una interdittiva antimafia” (cosìricorso, pag. 26). Deduce in conclusione che “i membri di un consorzio che hanno presentato un’offerta congiunta con operatori russi devono considerarsi come un unico soggetto con i membri russi e, per l ’ effetto , subiscono la stessa portata interdittiva che colpisce i membri russi del consorzio” (così ricorso, pag. 28). 14.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “ erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. – disapplicazione, sotto altro profilo, dell’art. 5 duodeciesdel regolamento (UE) n. 833/2014 e indebita creazione di una regola non prevista dal medesimo regolamento –violazione, sempre sotto altro profilo, degli artt. 63 e 71 della direttiva 2014/24/UE”. Deduce che lo “sconfinamento” , l’eccesso di potere giurisdizionale si registrano pur nella parte in cui l’impugn a ta statuizione ha statuito che è “legittima la stipulazione di un contratto pubblico di appalto o concessione con un raggruppamento o consorzio partecipato da una società russa qualora quest’ultima mantenga la quota di partecipazione e di esecuzione entro i limiti del 10% del valore del contratto”(così ricorso, pag. 29). Deduce invero che il coinvolgimento di soggetti russi è ammesso unicamente nell’ipotesidi cui all’ultimo periodo dell’art. 5 - duodecies cit. , ossia in caso di “stipulazione di contratti pubblici con contraenti (non russi), i quali –a loro volta –coinvolgano soggetti russi, entro i limiti del 10% del valore del contratto, a titolo di subappaltatori, fornitori o di ausiliari (…)”(così ricorso, pag. 31). Deduce al contempo che l’ipotesi del soggetto russo partecipante ad un consorzio non è assimilabile a quella del “soggetto sulle cui capacità si fa affidamentoai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”, di cui all’ultima parte della lett. c) del par. 1 dell’art. 5-duodeciescit. ( cfr. ricorso, pag . 32 ) . Deduce invero che la figura “di colui che mette a disposizione le proprie capacità” è ben diversa da quella del “membro di una compagine consortile che partecipa in proprio, in qualità di concorrente, alla gara” (cfr. ricorso, pag. 33). Deduce d’altrondeche la circostanza per cui la VMS non sia qualificabile come “soggetto sulle cui capacità si fa affidamento aisensi delle direttive sugli appalti pubblici”,si desume in via documentale dalle domande di partecipazione e dai “D.G.U.E.” prodotti in gara da VMS e da VF, ove “era espressamente dichiarato che nessuno dei due concorrenti fa affidamento sulle capacità di altri soggetti” (cosìricorso, pag. 33). 15.In subordine BLSchiede “di voler valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE” (cfr. ricorso, pag. 35). 16.Gli – oltremodo – articolati motivi di ricorso sono connessi ; il che ne giustifica la disamina congiunta; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili; e, ben vero, in tal sensomilitano le ragioni addotte, peraltro, dal P.M., ragioni senz’altro da condivideree recepire. 17.Si è premesso che sia con il primo motivo sia con il secondo motivo la ricorrente denuncia un asserito“eccesso di potere giurisdizionale”. Imprescindibileè perciò il riferimento a ll’elaborazione d i questa Corte. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione exart. 111, 8° co., Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, non già in relazione all’attività di interpretazione -sia pure estensiva o analogica -di una disposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale ma soltanto la legittimità del suo esercizio ( cfr. Cass. sez. un. 26.12.2024, n. 34499 (Rv.673423 - 01) ). In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete; e secondo cui siffatta ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una “ lacuna legis ” nonché la disciplina applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt’al più, ad un “error in iudicando” e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un.7.7.2021, n. 19244 (Rv. 661657 - 01) ; Cass. 25.11.2021, n. 36593 (Rv.662969 - 01) ) . In tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo della Corte di cassazione sul rispetto del limite esterno della giurisdizione non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell’Unione europea, fatta salva l’ipotesi “estrema”[ che , beninteso, non si configura nella specie ] in cui la decisione contrasti con quelle della Corte di giustizia, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. 29.2.2016, n. 3915 (Rv.638599 - 01); Cass. sez. un. 17.1.2017, n. 953 (Rv. 641818 - 01)) . Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi (cfr. C a ss. sez. un. 8.7.2016, n. 14042 (Rv.640438 - 01) ; Cass. sez. un. (ord. ) 6.3.2020, n. 6460 (Rv. 657215 - 02)) . 18.Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono. 18.1.Il Consiglio di Stato ha fatto luogo alla esegesi dell’art. 5 - duodecies , par. 1, del regolamento UE n. 833/2014, quale introdotto dal regolamento UE n. 576/2022, e alla sua applicazione alla fattispecie controversa de qua. Propriamente, il Consiglio di Stato ha,da un canto, affermato , onde segnare la estraneità della concreta fattispecie alla proiezione applicativa della lett. a) del par. 1dell’art. 5-duodecies cit. , che il costituendo C onsorzio è “soggetto giuridico distinto” dalla mandante VMS, incorsa nella misura interdittiva (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). Affermazioneancorata, evidentemente, ai riscontri – debitamente premessi - per cui l’impresa interessata dal divieto era la mandante, ossia la VMS, avente sede in Russia; e per cui, viceversa, non incorrevano nel divieto né la mandataria VF né il costituendo Consorzio, “chiamato, in quanto aggiudicatario, alla prestazione del servizio” (così sentenza impugnata, pag. 5). Affermazione cui si correla, in particolare, il rilievo – del pari debitamente premesso –per cui “l’operatore economico stabilito in Russia perde la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (…), e [per cui], nondimeno, tale situazione non debba ridondare in definitivo ed irreparabile danno né del raggruppamento (cui quell’operatore partecipa), il quale si è aggiudicato l’appalto,né delle altre imprese che lo compongono, specie nei riguardi della dittamandataria” (così sentenza impugnata, pag. 6). Propriamente,il Consiglio di Stato ha , d’altro canto , affermato , onde segnare la estraneità della concreta fattispecie pur alla proiezione applicativa della lett. c) del par. 1, che il Consorzio “ben avrebbe potuto riorganizzarsi in modo tale da limitare la quota della mandante VMS entro il 10% del valore del contratto” (cosìsentenza impugnata, pag. 9). Affermazioneancorata, evidentemente, all’assimilazione in chiave esegetico- sistematica – debitamente premessa - della fattispecie sanzionatoria de qua a quelle prefigurate nell’ordinamento interno dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. Affermazione cui si correla, in particolare, i l rilievo – del pari debitamente premesso – per cui d ovesse valere la regola generale “della massima partecipazione alle gare” ( di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 ) , così da consentire “al mandatario, alternativamente, di indicare un altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ovvero di procedere all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle opere ancora da eseguire” (così sentenza impugnata, pag. 6). 18.2. La ricorrente ingiustificatamente evoca l’ “eccesso di potere giurisdizionale”, lo “sconfinamento” del Consiglio di Stato dalle sue prerogative istituzionali (“allorquando il Giudice si trovi al cospetto di un enunciato normativo direttamente applicabile a una fattispecie (…) giudicando diversamente da quell’enunciato, detta e introduce una inammissibile nuova previsione normativa”: così ricorso, pag. 34). Invero –ed in fondo - la ricorrente censura l’esegesi cui si è fatto luogo . E tantosia allorché , ulteriormente , adduce - con il primo motivo - che ciò che rileva, è la presentazione di un’offerta alla gara in una forma aggregata comune di cui faccia parte l’entità russa (cfr. ricorso, pag. 17); e che la semplice lettura del quadro normativo di riferimento dà conto che “in realtà nessuna disposizione di legge – né europea, né tantomeno domestica – impone alla Stazione appaltante di consentire ad un consorzio partecipato da soggetti russi di riorganizzare la compagine associativa” (così ricorso, pag. 23. “La regola europea della non modificabilità assoluta della compagine va proprio nel senso di colpire coloro che hanno scelto di presentare offerta insieme all’entità russa”: così memoria ricorrente, pag. 7). Etanto sia allorché, ulteriormente, adduce – con il secondo motivo – che la partecipazione di un soggetto russo al Consorzio offerente è “di per sé sufficiente a integrare il divieto di aggiudicazione, indipendentemente dal se la quota di partecipazione al consorzio assunta dall’entità russa risulti o meno superiore alla soglia del 10 per cento” (cosìricorso, pag. 31; così memoria ricorrente, pag. 9). Evidentemente, nel prefigurare, s u tale scorta , la correttezza della patrocinata antitetica opzione esegetica, in realtà la ricorrente prospetta presunti“errores in iudicando” in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso (cfr. in tal senso conclusioni del P.M., pag. 3). Di talché sollecita queste Sezioni ad un sindacato di certo esula nte dalle proprie funzioni. 19.Gli enunciati rilievi qualificano in pari tempo come del tutto immeritevole di seguito pur l’istanza subordinata di “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE”. 20.Gli enunciati rilievi, che inesorabilmente depongono per l’inammissibilità del ricorso, assorbono anche la deduzione della controricorrente circa una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente (cfr. memoria del controricorrente, pagg. 1– 3) . Segnatamente, la controricorrente ha correlato la carenza d’interesse al passaggio in giudicato della pronuncia del 5.5.2025,n. 3754, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’ulteriore impugnazione esperita dalla BLS. 21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare alla VF [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta nei confronti Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia a [OSCURATO:PERSONA], costituitisi ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Di fatto, quindi, non hanno svolto difese. Parimenti, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assuntanei confronti della VMS Investments LLC, rimasta intimata . 22.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente, BLS [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, VF [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. cit., se dov
Sentenza Cassazione n. 00570/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris