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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13330/2026

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toVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARILIA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Prato ha condannato l’imputatoChen Qimao, alla pena di € 6.000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione, inrelazione ai reati di cui all’art. 64 comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art.63 comma 1, e Allegato IV in relazione all'art. 68 comma 1, lettera b) decretolegislativo n. 81 del 2008 (capo A) e di cui all'art. 64 comma 1, lett. c) in relazioneall'articolo 68 comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 (capo B).commessi in Prato in data 23/11/2017.2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi diricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata individuazione della pena base del reato e dell’aumento per lacontinuazione.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’esclusione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazioneal trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte dilegittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, ilgiudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, ilreato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa.

Neconsegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ognisingolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, inconsiderazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato perciascuna ipotesi di reato (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rv. 240980 – 01).5.

Quanto al caso in esame, occorre precisare che si è in presenza di reatiper i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo (da €2.000 a 10.000 di ammenda o da tre a sei mesi di arresto) e, pertanto il giudiziodi maggiore gravità dell'uno rispetto all'atro non può che essere operato in baseai criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen.

Là dove, però, su tali elementi il giudicenon si sia espresso o sia si espresso, come nel caso in esame, riferendosi alla“equità della pena” con riferimento ad entrambe le contravvenzioni, appareevidente che ha ritenuto i reati di pari gravità.In tal senso, questa Corte si è già espressa, affermando che in tema direato continuato il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazionedella pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di egualeintensità dolosa (Sez. 2, 16/11/1981, dep. 24 aprile 1982, n. 4333; Sez. 6,14/03/1989, dep. 14 luglio 1989, n. 10370).

Ne consegue che, in tal caso, non èrichiesta neanche la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite.Infatti, l'aumento complessivo, considerata la pari gravità, rende agevole laindividuazione dell'aumento per ciascuna ipotesi di reato.Tale indirizzo interpretativo non si pone in contrasto con i principi espressidalle Sezioni Unite Pizzone là dove, nell’enunciare il principio secondo cui in temadi reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, in caso dicontinuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod.pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si è pronunciata in caso di reaticon pene diverse e non ha inteso superare il risalente orientamento sopraenunciato che mantiene tutt’ora validità e merita condivisione soprattutto allorchèil giudice abbia reso una motivazione nella quale ha stimato di pari gravità,secondo i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., i diversi reati.6.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo non risultandodalla sentenza impugnata che l’imputato avesse chiesto il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (risulta, invero, la seguente conclusione deldifensore: assoluzione anche sotto il profilo dell’art. 131 bis cod.pen.) e taliconclusioni non sono espressamente contestate.7.

Quanto al terzo motivo di ricorso, il Giudice ha espresso un giudizio digravità dell’offesa in ragione del pericolo per l’incolumità delle persone, derivantedalle violazioni accertate avendo gli operanti Evidenziato carenze sotto il profilodella sicurezza sul lavoro avendo realizzato degli ambienti mediante pannellaturain cartongesso adibiti quali dormitori o di ridotte superfici privi di illuminazionenaturale di adeguate reazioni oltre ad aver omesso la manutenzione e lapredisposizione a norma dell'impianto elettrico in modo tale da creare unasituazione di particolare pericolo per l'incolumità di chi frequentava quel luogoovvero dei lavoratori.Si tratta di un giudizio di fatto che in quanto non manifestamente illogiconon è sindacabile in questa sede.8.

Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che (come sopra evidenziato) l’imputato non aveva chiesto, insede di conclusioni, il beneficio della sospensione condizionale della pena e dunquenon può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione,qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n.22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376).9.

Va rilevato che un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza oper altra causa, non consente il rilievo della prescrizione maturata dopo lasentenza impugnata.

Tenuto conto degli artt. 157,161 cod.pen., nonché di giorni64 di sospensione del corso della prescrizione Covid e dell’ulteriore anno e mesisei in virtù della sospensione della legge Orlando, applicabile tenuto conto che ireati sono stati commessi il 23/11/2017, la prescrizione è maturata al 27/09/2024e, dunque, dopo la sentenza impugnata.10.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMARILIA [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Prato ha condannato l’imputatoChen Qimao, alla pena di € 6.000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione, inrelazione ai reati di cui all’art. 64 comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art.63 comma 1, e Allegato IV in relazione all'art. 68 comma 1, lettera b) decretolegislativo n. 81 del 2008 (capo A) e di cui all'art. 64 comma 1, lett. c) in relazioneall'articolo 68 comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 (capo B).commessi in Prato in data 23/11/2017.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi diricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata individuazione della pena base del reato e dell’aumento per lacontinuazione.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’esclusione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazioneal trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte dilegittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, ilgiudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, ilreato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. Neconsegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ognisingolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, inconsiderazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato perciascuna ipotesi di reato (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rv. 240980 – 01).5. Quanto al caso in esame, occorre precisare che si è in presenza di reatiper i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo (da €2.000 a 10.000 di ammenda o da tre a sei mesi di arresto) e, pertanto il giudiziodi maggiore gravità dell'uno rispetto all'atro non può che essere operato in baseai criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen. Là dove, però, su tali elementi il giudicenon si sia espresso o sia si espresso, come nel caso in esame, riferendosi alla“equità della pena” con riferimento ad entrambe le contravvenzioni, appareevidente che ha ritenuto i reati di pari gravità.In tal senso, questa Corte si è già espressa, affermando che in tema direato continuato il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazionedella pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di egualeintensità dolosa (Sez. 2, 16/11/1981, dep. 24 aprile 1982, n. 4333; Sez. 6,14/03/1989, dep. 14 luglio 1989, n. 10370). Ne consegue che, in tal caso, non èrichiesta neanche la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite.Infatti, l'aumento complessivo, considerata la pari gravità, rende agevole laindividuazione dell'aumento per ciascuna ipotesi di reato.Tale indirizzo interpretativo non si pone in contrasto con i principi espressidalle Sezioni Unite Pizzone là dove, nell’enunciare il principio secondo cui in temadi reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, in caso dicontinuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod.pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si è pronunciata in caso di reaticon pene diverse e non ha inteso superare il risalente orientamento sopraenunciato che mantiene tutt’ora validità e merita condivisione soprattutto allorchèil giudice abbia reso una motivazione nella quale ha stimato di pari gravità,secondo i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., i diversi reati.6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo non risultandodalla sentenza impugnata che l’imputato avesse chiesto il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (risulta, invero, la seguente conclusione deldifensore: assoluzione anche sotto il profilo dell’art. 131 bis cod.pen.) e taliconclusioni non sono espressamente contestate.7. Quanto al terzo motivo di ricorso, il Giudice ha espresso un giudizio digravità dell’offesa in ragione del pericolo per l’incolumità delle persone, derivantedalle violazioni accertate avendo gli operanti Evidenziato carenze sotto il profilodella sicurezza sul lavoro avendo realizzato degli ambienti mediante pannellaturain cartongesso adibiti quali dormitori o di ridotte superfici privi di illuminazionenaturale di adeguate reazioni oltre ad aver omesso la manutenzione e lapredisposizione a norma dell'impianto elettrico in modo tale da creare unasituazione di particolare pericolo per l'incolumità di chi frequentava quel luogoovvero dei lavoratori.Si tratta di un giudizio di fatto che in quanto non manifestamente illogiconon è sindacabile in questa sede.8. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che (come sopra evidenziato) l’imputato non aveva chiesto, insede di conclusioni, il beneficio della sospensione condizionale della pena e dunquenon può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione,qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n.22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376).9. Va rilevato che un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza oper altra causa, non consente il rilievo della prescrizione maturata dopo lasentenza impugnata. Tenuto conto degli artt. 157,161 cod.pen., nonché di giorni64 di sospensione del corso della prescrizione Covid e dell’ulteriore anno e mesisei in virtù della sospensione della legge Orlando, applicabile tenuto conto che ireati sono stati commessi il 23/11/2017, la prescrizione è maturata al 27/09/2024e, dunque, dopo la sentenza impugnata.10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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