CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 luglio 2024
Cassazione n. 30519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, in funzione di riesame, ha respinto l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Bologna di diniego della sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la [OSCURATO:PERSONA] XXIII 2. A motivo del ricorso prospetta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) ed in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti in comunità, non trattandosi di misura autocustodiale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. 2. Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circosc:ritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di llogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, 12v. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840). 3. Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve altresì osservarsi che il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM in Proc. Pincheira, Rv. 243464; sez. 2, sent. n. 51843 del 16 ottobre 2013, Rv.258070). Va poi ricordato che tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari. (Sez. 1, Sentenza n. 51030 del 06/06/2017,Rv. 271405;Sez. 2, Sentenza n. 7045 d el 12/11/2013 Rv. 258786). 4. Orbene, le considerazioni di cui al ricorso non sono idoneee a scalfire le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, pienamente conformi ai principi richiamati. I giudici di merito hanno osservato che l'indagato, gravato da plurimi precedenti penali, dopo essere stato arrestato 1'11 ottobre 2023, si era reso responsabile di altri due reati commessi il 28 ottobre e il 16 novembre 2023, così avvalorando la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione nel delinquere. Del tutto congrua e logica è l'esclusione della efficacia della misura degli arresti in Comunità, giustificata con l'osservazione per cui l'assistenza degli operatori della comunità non si può spingere fino a trattenere l'imputato che decidesse di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura predetta. Sul punto, il ricorso non si confronta l'ordinanza impugnata, nulla deducendo in ordine alle argomentazioni sopra riportate. 5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. ai:t. cod. proc. peri. Roma, 16 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Loredana