CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4706-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - igg avverso la sentenza n. 1555/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Lombardia — Milano che ha riformato la pronuncia della C113 di Varese che aveva rigettato il ricorso della parte contribuente avverso atto unpositivo adottato in lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale; che la parte contribuente ha spiegato intempestivo controricorso, chiedendo di essere rimessa in termini per oggettive ragioni ostative alla notifica telematica; che la parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO Che appare opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo. Così deciso in Roma