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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09521/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria di un fondo, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di una società agricola, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla costruzione di un capannone per la vendita di prodotti agricoli in difformità della SCIA, deducendo, con il primo motivo formulato nell'interesse di Pennacchio, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo proprietario del fondo su cui è stato commesso l'abuso e, con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 131 bis cod. pen.

La prima doglianzanon è deducile, non essendo stata formulata con i motivi di appello.

ICtlastk~4 seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo valutazioni riservate alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, a pag. 3 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha fatto richiamo alle dimensioni dell'opera edilizia abusiva, alle caratteristiche della costruzione, che era stata chiusa su tutti i lati con pannelli coibentati, alla sua destinazione a scopi commerciali, e non a serra, come avrebbe dovuto essere adibita.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria di un fondo, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di una società agricola, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla costruzione di un capannone per la vendita di prodotti agricoli in difformità della SCIA, deducendo, con il primo motivo formulato nell'interesse di Pennacchio, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo proprietario del fondo su cui è stato commesso l'abuso e, con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 131 bis cod. pen. La prima doglianzanon è deducile, non essendo stata formulata con i motivi di appello. ICtlastk~4 seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo valutazioni riservate alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, a pag. 3 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha fatto richiamo alle dimensioni dell'opera edilizia abusiva, alle caratteristiche della costruzione, che era stata chiusa su tutti i lati con pannelli coibentati, alla sua destinazione a scopi commerciali, e non a serra, come avrebbe dovuto essere adibita. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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