CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indirizzo di postaelettronica digitale del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edomiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica digitale delproprio difensore pec: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Nola n. 391/2026 depositata il02/02/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6610/2026Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 25891/2026Data pubblicazione 28/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, 25.9.2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]