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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1968

Cassazione n. 05951/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1968 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO d L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 07/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 25/06/2019, nei confronti di CIARELLI Giuseppina, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione la CIARELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata concessione delle attenuanti di cui al capoverso dell'art. 648 cod.

Pen., nonché agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod.

Pen.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - senza alcuna specifica confutazione da parte della ricorrente — l'accertato possesso, in capo a quest'ultima, di tutti i documenti della vettura, dai quali poteva senza alcun dubbio evincersi l'inconsistenza della tesi difensiva dell'acquisto in buona fede essendo i documenti in questione intestati a persona diversa dalla CIARELLI.

Prive di aporie denunciabili in questa sede sono le ulteriori valutazioni della Corte territoriale in ordine all'esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 648 cpv e 62 n. 4 cod.

Pen. (valutazioni imperniate sulle stesse dichiarazioni della CIARELLI in ordine all'anticipo asseritamente versato); altrettanto è a dirsi quanto alla residua questione (non essendo stato confutato, con la necessaria specificità, l'assunto della Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di "emergenze significative" idonee a determinare la concessione delle attenuanti generiche.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] V1TT0RIdJ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1968 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO d L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 07/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 25/06/2019, nei confronti di CIARELLI Giuseppina, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione la CIARELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata concessione delle attenuanti di cui al capoverso dell'art. 648 cod. Pen., nonché agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. Pen. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato - senza alcuna specifica confutazione da parte della ricorrente — l'accertato possesso, in capo a quest'ultima, di tutti i documenti della vettura, dai quali poteva senza alcun dubbio evincersi l'inconsistenza della tesi difensiva dell'acquisto in buona fede essendo i documenti in questione intestati a persona diversa dalla CIARELLI. Prive di aporie denunciabili in questa sede sono le ulteriori valutazioni della Corte territoriale in ordine all'esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 648 cpv e 62 n. 4 cod. Pen. (valutazioni imperniate sulle stesse dichiarazioni della CIARELLI in ordine all'anticipo asseritamente versato); altrettanto è a dirsi quanto alla residua questione (non essendo stato confutato, con la necessaria specificità, l'assunto della Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di "emergenze significative" idonee a determinare la concessione delle attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] V1TT0RIdJ [OSCURATO:PERSONA]
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