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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20054/2022

Testo disponibile della fonte

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti a margine del ricorso dagli AvvocatiFabrizio Lodeserto e [OSCURATO:PERSONA] d’Aci , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimain Roma, via degli Scipioni n. 288.

Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].; BernoAlessandro.

Intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 28.

3. 2017.

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 7.

6. 2022.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 28.

3. 2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il capo della sentenzan. 221 del 20 15 pronunciata dal medesimo Tribunale che gli aveva liquidato, per l’attività prestata quale consulente tecnico d’ufficio nel giudizio R.G.

N. 14987/2017.svoltosi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 1.800,00.

Il Tribunale motivò tale conclusione rilevando che ai sensi del nuovo testo dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile nella fattispecie, come modificato dall’art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie ivi previste sono regolate dal rito sommario di cognizione, con l’effetto che, in base all’interpretazione accolta dalla sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 106 del 2016, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice deve essere propost a , a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni stabilito in via generale dall’art. 702 quater cod. proc. civ., che nella specie non risultava osservato, essendo stato il provvedimento impugnato notificato all’interessato il 16.

6. 2015 e l’opposizione avanzata il 30.

7. 2016.

Rigettò inoltre l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente, reputando a tal fine irrilevante che la sentenza della Corte costituzionale suindicata, posta a sostegno della richiesta, fosse sopravvenuta nel corso del giudizio.

Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato il 14.

6. 2017, ricorre, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., lamentando la reiezione da parte del Tribunale della istanza di rimessione in termini ai fini della tempestivitàdell’opposizione.

In particolare il ricorrente si duole che, nel decidere su tale richiesta, il giudice a quo n on abbia considerato che l a soluzion e interpretativa prevalente al momento della proposizione della opposizione era nel senso che la modifica dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ad op era dell’art. 34 d.lgs. n. 115 del 2011, che, nell’abrogare la disposizione precedente,che fissava il termine per l’opposizione in 20 giorni, nulla disponeva al riguardo, avesse di fatto consentito la proposizione dell’opposizione sine die, nel termine diprescrizione del diritto, e che la sentenza della Corte costituzionale applicata dal giudicante era intervenuta in corso di causa, dopo vale a dire il deposito del ricorso.

Si rappresenta inoltre che la conclusione sul punto della ordinanza R.G.

N. 14987/2017.impugnata è stata diametralmente opposta da altro provvedimento del Tribunale di Venezia, che invece, in un caso del tutto identico, aveva accolto la richiesta di rimessione in termini del ricorrente.

Il motivo è infondato.

L’istituto della rimessione in termini nell’ambito processuale mira a riparare adipotesi di decadenza determinat e da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà.

Il mancato compimento dell’atto nel termine stabilito deve trovare pertanto motivoin un fatto o in una situazione incolpevole che ha impedito al soggetto di osservare il termine previsto dalla legge.

In tale prospettiva deve escludersi che la mera incertezza interpretativa in ordine al significato precettivo di una norma processuale possa dar luogo ad una ipotesi che giustifichi la rimessione in termini, non potendo per definizione il dubbio interpretativo porsi come causa impeditiva determinante e non superabile al compimento dell’atto( Cass. n. 3782 del 2018 ).

Né, a maggior ragione, l’istituto in questione può trovare applicazione nel caso in cui l’inosservanza dipenda da un errore di interpretazione della norma, atteso che, per il principio di autoresponsabilità,è necessario che il fatto impeditivo non sia imputabile alla parte stessa( Cass. n. 17704 del 2010 ).

Tanto precisato,il rigetto da parte del Tribunale della istanza di rimessione in termini avanzata dall’opponente si sottrae alla censura sollevata di violazione di legge alla luce della considerazione che l’istanza stessa era unicamente giustificata da una incertezza normativa e non da fatti obiettivi di carattere impeditivo.

In particolare l’incertezza interpretativa nasceva dalla considerazionedi alcuni commentatori che l’art. 34 d.lgs. 150 del 2011, nel modificare l’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, aveva abolito la previsione secondo cui l’opposizione doveva proporsi entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, senza prevedere espressamente un altro termine, mancanza che aveva portato a formulare ipotesi diverse, tra cui quella secondo cui l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die , entro il termine di prescrizione del credito , e d altra favorevole invece ad applicare i l termine R.G.

N. 14987/2017.generale di impugnazione di cui all’art. 327cod. proc. civ.

L’incertezza è st a ta poi risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 12.

5. 2016, che, disattendendo l’interpretazione- sostenuta dalla ordinanza di rimess ione di questa Corte n. 6652 dell’1.

4. 2015 - secondo cui la nuova disposizione non fissava alcun termine per la proposizione dell’opposizione, ha affermato che tale termine era invece indicato in forza del richiamo fatto dall’art. 170 all’art. 15 d.lgs.n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le norme del rito sommario di cognizione, cioè specificatamente dall’art. 702 quater cod. proc. civ., ritenuto applicabile, per esigenze di omogeneità del rito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cod. proc. civ.

Alla luce di tali considerazioni il motivo è respinto, dovendosi ribadire il principio che le questioni interpretative di diritto non sono suscettibili di dar luogo a situazioni idonee ad attivare l’istituto della rimessione in termini.

Merita aggiungere, percompletezza, che nel caso di specie n emmeno poteva trovare applicazione la diversa figura dell’overruling, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 15144 del 2011, non sussis tendo al momento della proposizione del ricorso un orientamento consolidato della giurisprudenza favorevole alla tesi della proponibilità dell’opposizione senza termine, su cui la parte avrebbe confidato incolpevolmente prima dell’affermazione dell’orientamento contrario.

Il secondomotivo, che denunzia violazione dell’art. 702 quater cod. proc. civ., contesta l’interpretazione seguita dall’ordinanza impugnata del Tribunale di Vicenza, circa l’applicabilità all’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia del te rmine di decadenza di 30 giorni fissato dalla citata disposizione.

Il motivo è manifestamente infondato.

La questione sollevata dal ricorrente risulta già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4423 del 2017, che il Collegio condivide, che, ponendosi sulla linea interpretativa tracciata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 106 del 2016, ha affermato che l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine R.G.

N. 14987/2017.previsto dall’art. 702 quater c od. proc. civ., precisando che tale disposizione trova applicazione non in via analogica,ma direttamente, in forza dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le disposizioni dettate per il rito sommario di cognizione.

Il ricorso non offre del resto elementi validi di confutazione di tale orientamento, idonei a prospettarne un mutamento in senso favorevole al ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma,nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti a margine del ricorso dagli AvvocatiFabrizio Lodeserto e [OSCURATO:PERSONA] d’Aci , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimain Roma, via degli Scipioni n. 288. Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].; BernoAlessandro. Intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 28. 3. 2017. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 7. 6. 2022. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 28. 3. 2017 il Tribunale di Vicenza dichiarò inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il capo della sentenzan. 221 del 20 15 pronunciata dal medesimo Tribunale che gli aveva liquidato, per l’attività prestata quale consulente tecnico d’ufficio nel giudizio R.G. N. 14987/2017.svoltosi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 1.800,00. Il Tribunale motivò tale conclusione rilevando che ai sensi del nuovo testo dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile nella fattispecie, come modificato dall’art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie ivi previste sono regolate dal rito sommario di cognizione, con l’effetto che, in base all’interpretazione accolta dalla sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 106 del 2016, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice deve essere propost a , a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni stabilito in via generale dall’art. 702 quater cod. proc. civ., che nella specie non risultava osservato, essendo stato il provvedimento impugnato notificato all’interessato il 16. 6. 2015 e l’opposizione avanzata il 30. 7. 2016. Rigettò inoltre l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente, reputando a tal fine irrilevante che la sentenza della Corte costituzionale suindicata, posta a sostegno della richiesta, fosse sopravvenuta nel corso del giudizio. Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato il 14. 6. 2017, ricorre, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., lamentando la reiezione da parte del Tribunale della istanza di rimessione in termini ai fini della tempestivitàdell’opposizione. In particolare il ricorrente si duole che, nel decidere su tale richiesta, il giudice a quo n on abbia considerato che l a soluzion e interpretativa prevalente al momento della proposizione della opposizione era nel senso che la modifica dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ad op era dell’art. 34 d.lgs. n. 115 del 2011, che, nell’abrogare la disposizione precedente,che fissava il termine per l’opposizione in 20 giorni, nulla disponeva al riguardo, avesse di fatto consentito la proposizione dell’opposizione sine die, nel termine diprescrizione del diritto, e che la sentenza della Corte costituzionale applicata dal giudicante era intervenuta in corso di causa, dopo vale a dire il deposito del ricorso. Si rappresenta inoltre che la conclusione sul punto della ordinanza R.G. N. 14987/2017.impugnata è stata diametralmente opposta da altro provvedimento del Tribunale di Venezia, che invece, in un caso del tutto identico, aveva accolto la richiesta di rimessione in termini del ricorrente. Il motivo è infondato. L’istituto della rimessione in termini nell’ambito processuale mira a riparare adipotesi di decadenza determinat e da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà. Il mancato compimento dell’atto nel termine stabilito deve trovare pertanto motivoin un fatto o in una situazione incolpevole che ha impedito al soggetto di osservare il termine previsto dalla legge. In tale prospettiva deve escludersi che la mera incertezza interpretativa in ordine al significato precettivo di una norma processuale possa dar luogo ad una ipotesi che giustifichi la rimessione in termini, non potendo per definizione il dubbio interpretativo porsi come causa impeditiva determinante e non superabile al compimento dell’atto( Cass. n. 3782 del 2018 ). Né, a maggior ragione, l’istituto in questione può trovare applicazione nel caso in cui l’inosservanza dipenda da un errore di interpretazione della norma, atteso che, per il principio di autoresponsabilità,è necessario che il fatto impeditivo non sia imputabile alla parte stessa( Cass. n. 17704 del 2010 ). Tanto precisato,il rigetto da parte del Tribunale della istanza di rimessione in termini avanzata dall’opponente si sottrae alla censura sollevata di violazione di legge alla luce della considerazione che l’istanza stessa era unicamente giustificata da una incertezza normativa e non da fatti obiettivi di carattere impeditivo. In particolare l’incertezza interpretativa nasceva dalla considerazionedi alcuni commentatori che l’art. 34 d.lgs. 150 del 2011, nel modificare l’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, aveva abolito la previsione secondo cui l’opposizione doveva proporsi entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, senza prevedere espressamente un altro termine, mancanza che aveva portato a formulare ipotesi diverse, tra cui quella secondo cui l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die , entro il termine di prescrizione del credito , e d altra favorevole invece ad applicare i l termine R.G. N. 14987/2017.generale di impugnazione di cui all’art. 327cod. proc. civ. L’incertezza è st a ta poi risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 12. 5. 2016, che, disattendendo l’interpretazione- sostenuta dalla ordinanza di rimess ione di questa Corte n. 6652 dell’1. 4. 2015 - secondo cui la nuova disposizione non fissava alcun termine per la proposizione dell’opposizione, ha affermato che tale termine era invece indicato in forza del richiamo fatto dall’art. 170 all’art. 15 d.lgs.n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le norme del rito sommario di cognizione, cioè specificatamente dall’art. 702 quater cod. proc. civ., ritenuto applicabile, per esigenze di omogeneità del rito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cod. proc. civ. Alla luce di tali considerazioni il motivo è respinto, dovendosi ribadire il principio che le questioni interpretative di diritto non sono suscettibili di dar luogo a situazioni idonee ad attivare l’istituto della rimessione in termini. Merita aggiungere, percompletezza, che nel caso di specie n emmeno poteva trovare applicazione la diversa figura dell’overruling, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza a Sezioni unite n. 15144 del 2011, non sussis tendo al momento della proposizione del ricorso un orientamento consolidato della giurisprudenza favorevole alla tesi della proponibilità dell’opposizione senza termine, su cui la parte avrebbe confidato incolpevolmente prima dell’affermazione dell’orientamento contrario. Il secondomotivo, che denunzia violazione dell’art. 702 quater cod. proc. civ., contesta l’interpretazione seguita dall’ordinanza impugnata del Tribunale di Vicenza, circa l’applicabilità all’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia del te rmine di decadenza di 30 giorni fissato dalla citata disposizione. Il motivo è manifestamente infondato. La questione sollevata dal ricorrente risulta già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4423 del 2017, che il Collegio condivide, che, ponendosi sulla linea interpretativa tracciata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 106 del 2016, ha affermato che l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine R.G. N. 14987/2017.previsto dall’art. 702 quater c od. proc. civ., precisando che tale disposizione trova applicazione non in via analogica,ma direttamente, in forza dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le disposizioni dettate per il rito sommario di cognizione. Il ricorso non offre del resto elementi validi di confutazione di tale orientamento, idonei a prospettarne un mutamento in senso favorevole al ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di
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