CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02433/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva nel processo di appello è inammissibile, perché - in quanto riferito a presunte, quanto generiche istanze di acquisizione documentale (la copia e/o l'originale dei registri di carico e scarico del magazzino, inerenti i rapporti tra la società fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].) già asseritamente formulate nel processo di primo grado - non dedotto con i motivi di appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.); esso si rivela, comunque, estremamente generico e indeterminato, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e la loro efficacia disarticolante rispetto al tessuto ricostruttivo delle prove, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che altrettanto vago e generico si palesa il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto al ricorrente, irrimediabilmente travolto dal medesimo giudizio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il cortsi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]