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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15911/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - e nei confronti di 20,2-e [OSCURATO:PERSONA] cceo - intimato - N. 23013/19 R.G. avverso la sentenza n. 40/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 9.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 28.10.2002, annullò il contratto di compravendita di un terreno sito in Agrigento stipulato il 16.12.1972 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima alla restituzione del fondo.

Detta sentenza - subentrati nel prosieguo al defunto venditore gli eredi, Luca, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] - venne confermata in appello con sentenza del 2008, passata in giudicato a seguito di Cass. n. 11191/2012, che rigettò il ricorso della Mendolia.

Frattanto, era stato notificato da Luca e [OSCURATO:PERSONA] il precetto per il rilascio del fondo, tuttavia opposto da [OSCURATO:PERSONA], che chiese ed ottenne dal Tribunale di Agrigento la sospensione degli effetti del titolo esecutivo con ordinanza del 25.11.2008.

L'opposizione, tuttavia, si concluse con sentenza di rigetto n. 590 del 25.3.2011.

Analoga sorte seguì l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dalla stessa Mendolia sulla base dei medesimi motivi, definita con sentenza di rigetto n. 514/2010, emessa dallo stesso Tribunale agrigentino.

Avviata quindi l'esecuzione con la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c., la Mendolia propose ulteriore opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fondata sempre sugli stessi motivi e il giudice dell'esecuzione del Tribunale siciliano, con decreto inaudita altera parte del 9.11.2012, dispose la N. 23013/19 R.G. sospensione, rilevando il difetto di titolo esecutivo, stante la sospensione in allora adottata con ordinanza del 25.11.2008 nell'ambito della prima opposizione a precetto. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, revocò il provvedimento di sospensione con ordinanza del 4.6.2014, accogliendo il reclamo dei procedenti.

Frattanto, la causa era proseguita dinanzi al giudice dell'esecuzione - che la trattenne presso di sé, senza adottare i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.c. - e venne definita con sentenza n. 1207 del 2014, con cui l'azione esecutiva venne dichiarata improcedibile a cagione della sospensione del titolo, come da ordinanza del 25.11.2008, benché nelle more fosse stato adottato il provvedimento collegiale di revoca del provvedimento che invece, su quella base, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione.

Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], lo accolse parzialmente con sentenza n. 40 del 9.1.2019, rilevando che alcun ostacolo all'an exequatur poteva riscontrarsi nella ripetuta ordinanza di sospensione del 25.11.2008, giacché travolta dalla successiva sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto n. 590 del 25.3.2011.

Tuttavia, la Corte palermitana accolse in parte anche l'opposizione all'esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'impossibilità, per gli istanti, di procedere al rilascio, giacché uno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originario venditore), ossia [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato nei confronti della Mendolia agli effetti delle sentenze di annullamento del contratto del 16.12.1972, adottate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Palermo, con scrittura privata datata 8.8.2008, registrata il 27.8.2008, sicché la Mendolia, allo N. 23013/19 R.G. stato, doveva ritenersi proprietaria pro indiviso della relativa quota, donde la necessità - prima di procedere al rilascio - di disporre la divisione del fondo.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente sottopone a critica il ragionamento del giudice d'appello circa l'opponibilità della scrittura privata datata 8.8.2008 giacché successiva alla formazione del titolo per cui si procede (sent.

Corte app.

Palermo n. 299/2008), rilevando al contrario che detta scrittura non era stata prodotta dalla Mendolia né nel giudizio d'appello, né nel giudizio di cassazione culminato nella sentenza n. 11191/2012, con cui il ricorso della stessa Mendolia era stato rigettato, sicché - in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - detta scrittura non poteva utilmente opporsi, l'intimata non potendo considerarsi proprietaria di alcunché. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.757 e 1480 c.c., nonché omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

La ricorrente contesta la decisione impugnata per non aver la Corte considerato che la scrittura privata del 8.8.2008 non ha efficacia reale, ma meramente obbligatoria, perché - provenendo da un coerede in pendenza di comunione ereditaria - è pur sempre soggetta alla condizione che il bene cui si riferisce, in sede divisionale, gli venga effettivamente assegnato.

Ciò tanto più che la quota ereditaria di N. 23013/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] venne trasferita ai germani Luca e Giovanna, nonché alla madre [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 14.12.2005. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Rileva la ricorrente di aver eccepito, nel giudizio di merito, l'improponibilità dell'opposizione spiegata dalla Mendolia, in quanto identica ad altre opposizioni fondate sugli stessi motivi e già decise dal Tribunale di Agrigento, col rigetto delle stesse, con sentenze n. 590/2011 e 514/2010.

La Corte, nonostante avesse a disposizione l'intera documentazione occorrente, ha però omesso di rilevare l'improponibilità, così violando l'art. 39 c.p.c. 2.1 — Il primo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per difetto d'interesse, ex art. 100 c.p.c.

Premesso che l'esistenza della scrittura privata del 8.8.2008 non avrebbe mai potuto dedursi nel corso del giudizio d'appello concernente l'annullamento della vendita del 16.12.1972, essendo successiva alla definizione di quest'ultimo, è senz'altro vero che, dalla lettura di Cass. n. 11191/2012, non risulta che la questione sia stata dedotta nel relativo giudizio di legittimità.

Ed è ovvio che la rinuncia agli effetti di una sentenza favorevole da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dedursi in quella sede, da parte della Mendolia.

Una tale mancanza implicherebbe, di norma, che il giudicato così formatosi sia idoneo a travolgere ogni questione non profferta in giudizio, se attinente a fatti preesistenti all'adozione della pronuncia che quel giudicato abbia determinato.

Il che comporta, quale ulteriore corollario, che la predetta Mendolia non avrebbe N. 23013/19 R.G. potuto invocarla nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio per cui è processo.

Senonché - premesso che con la sentenza qui impugnata la Corte ha esaminato domande all'evidenza ritenute assorbite in primo grado e riproposte in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 346 c.p.c. - l'odierna ricorrente omette di indicare quando e dove ella abbia sollevato l'eccezione in discorso, nel corso del giudizio, ciò non essendo affatto evincibile dalla lettura del ricorso, che si limita ad esporre la questione riportando la riassuntiva richiesta avanzata dalla Mendolia con l'opposizione stessa (v. p. 6 del ricorso, capo di domanda "2-2").

Non può dunque escludersi che - a fronte delle contestazioni mosse dagli Agnello riguardo all'ennesima opposizione della Mendolia (come riportate a p. 7 del ricorso stesso) - la questione della mancata produzione della scrittura privata prima della formazione del suddetto giudicato esterno sia stata avanzata, per la prima volta, in questa sede di legittimità.

Sotto ulteriore profilo, la ricorrente non potrebbe comunque trarre giovamento dall'accoglimento del mezzo in esame, ed è quindi carente d'interesse ex art.100 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è fondata espressamente sul presupposto che la Mendolia sia comproprietaria (e addirittura in quota maggioritaria) del fondo per cui è causa, sicché non può ordinarsi alla stessa il rilascio, se non a seguito della divisione.

Tuttavia, se anche venisse meno il titolo di proprietà derivante dalla scrittura privata del 8.8.2008 (ossia, se anche volesse ritenersi che la quota spettante a [OSCURATO:PERSONA] non sia "ritornata" nella disponibilità della Mendolia), non v'è dubbio che essa vanti un ulteriore titolo di proprietà, pro quota, del fondo stesso (cui fa implicito riferimento la N. 23013/19 R.G. stessa Corte siciliana, laddove ne sottolinea la qualità di comproprietaria di maggioranza): si tratta, invero, del 33% indiviso relitto dal de cuius in favore dell'esecutore testamentario, avv. [OSCURATO:PERSONA], e da questi trasferito alla stessa Mendolia (v. capo "2-2" della domanda), del che è traccia in Cass. n. 25880/2020, che in relazione alla precedente opposizione all'esecuzione proposta dalla Mendolia e proprio sulla questione della sua comproprietà indivisa al 33%, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; il che vale anche sotto il profilo del giudicato esterno, com'è noto rilevabile d'ufficio da questa Corte.

E' poi appena il caso di precisare che "Nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del 'ne bis in idem" (così, ex multis, Cass. Sez.

Un. n. 26482/2007, Cass. n. 24740/2015, Cass. n. 18634/2017; Cass. n. 10578/2018). 3.1 — Il secondo motivo è infondato.

Infatti, da quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la scrittura privata del 8.8.2008 ebbe ad oggetto non già il "ritrasferimento" del fondo (peraltro, all'epoca della redazione della stessa scrittura, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto comunque dirsi tecnicamente proprietario pro indiviso, in quanto la sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.2002, con cui era stato annullato il contratto ex art. 427 c.p.c., ha natura costitutiva e non era ancora passata in N. 23013/19 R.G. giudicato), ma solo la rinuncia ad avvalersi dell'annullamento giudiziale.

Pertanto, la questione posta circa la natura di vendita meramente obbligatoria del coerede (e quindi, la mancanza di efficacia traslativa dell'impegno così assunto da [OSCURATO:PERSONA]) è assolutamente non pertinente e non coglie nel segno. 4.1 — Il terzo motivo, infine, è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente, infatti, ha omesso di riportare in ricorso il contenuto degli atti di opposizione della Mendolia che si assumono di identico contenuto, onde metterli a confronto.

In tal guisa, non ha consentito a questa Corte di verificare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, donde la sua inammissibilità. 5.1 — In definitiva, il ricorso è rigettato perché infondato.

Nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 23013/19 R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - e nei confronti di 20,2-e [OSCURATO:PERSONA] cceo - intimato - N. 23013/19 R.G. avverso la sentenza n. 40/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 9.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 28.10.2002, annullò il contratto di compravendita di un terreno sito in Agrigento stipulato il 16.12.1972 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando quest'ultima alla restituzione del fondo. Detta sentenza - subentrati nel prosieguo al defunto venditore gli eredi, Luca, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] - venne confermata in appello con sentenza del 2008, passata in giudicato a seguito di Cass. n. 11191/2012, che rigettò il ricorso della Mendolia. Frattanto, era stato notificato da Luca e [OSCURATO:PERSONA] il precetto per il rilascio del fondo, tuttavia opposto da [OSCURATO:PERSONA], che chiese ed ottenne dal Tribunale di Agrigento la sospensione degli effetti del titolo esecutivo con ordinanza del 25.11.2008. L'opposizione, tuttavia, si concluse con sentenza di rigetto n. 590 del 25.3.2011. Analoga sorte seguì l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dalla stessa Mendolia sulla base dei medesimi motivi, definita con sentenza di rigetto n. 514/2010, emessa dallo stesso Tribunale agrigentino. Avviata quindi l'esecuzione con la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c., la Mendolia propose ulteriore opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi fondata sempre sugli stessi motivi e il giudice dell'esecuzione del Tribunale siciliano, con decreto inaudita altera parte del 9.11.2012, dispose la N. 23013/19 R.G. sospensione, rilevando il difetto di titolo esecutivo, stante la sospensione in allora adottata con ordinanza del 25.11.2008 nell'ambito della prima opposizione a precetto. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, revocò il provvedimento di sospensione con ordinanza del 4.6.2014, accogliendo il reclamo dei procedenti. Frattanto, la causa era proseguita dinanzi al giudice dell'esecuzione - che la trattenne presso di sé, senza adottare i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.c. - e venne definita con sentenza n. 1207 del 2014, con cui l'azione esecutiva venne dichiarata improcedibile a cagione della sospensione del titolo, come da ordinanza del 25.11.2008, benché nelle more fosse stato adottato il provvedimento collegiale di revoca del provvedimento che invece, su quella base, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione. Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Palermo, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], lo accolse parzialmente con sentenza n. 40 del 9.1.2019, rilevando che alcun ostacolo all'an exequatur poteva riscontrarsi nella ripetuta ordinanza di sospensione del 25.11.2008, giacché travolta dalla successiva sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto n. 590 del 25.3.2011. Tuttavia, la Corte palermitana accolse in parte anche l'opposizione all'esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'impossibilità, per gli istanti, di procedere al rilascio, giacché uno degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (originario venditore), ossia [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato nei confronti della Mendolia agli effetti delle sentenze di annullamento del contratto del 16.12.1972, adottate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Palermo, con scrittura privata datata 8.8.2008, registrata il 27.8.2008, sicché la Mendolia, allo N. 23013/19 R.G. stato, doveva ritenersi proprietaria pro indiviso della relativa quota, donde la necessità - prima di procedere al rilascio - di disporre la divisione del fondo. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sottopone a critica il ragionamento del giudice d'appello circa l'opponibilità della scrittura privata datata 8.8.2008 giacché successiva alla formazione del titolo per cui si procede (sent. Corte app. Palermo n. 299/2008), rilevando al contrario che detta scrittura non era stata prodotta dalla Mendolia né nel giudizio d'appello, né nel giudizio di cassazione culminato nella sentenza n. 11191/2012, con cui il ricorso della stessa Mendolia era stato rigettato, sicché - in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - detta scrittura non poteva utilmente opporsi, l'intimata non potendo considerarsi proprietaria di alcunché. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.757 e 1480 c.c., nonché omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente contesta la decisione impugnata per non aver la Corte considerato che la scrittura privata del 8.8.2008 non ha efficacia reale, ma meramente obbligatoria, perché - provenendo da un coerede in pendenza di comunione ereditaria - è pur sempre soggetta alla condizione che il bene cui si riferisce, in sede divisionale, gli venga effettivamente assegnato. Ciò tanto più che la quota ereditaria di N. 23013/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] venne trasferita ai germani Luca e Giovanna, nonché alla madre [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 14.12.2005. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Rileva la ricorrente di aver eccepito, nel giudizio di merito, l'improponibilità dell'opposizione spiegata dalla Mendolia, in quanto identica ad altre opposizioni fondate sugli stessi motivi e già decise dal Tribunale di Agrigento, col rigetto delle stesse, con sentenze n. 590/2011 e 514/2010. La Corte, nonostante avesse a disposizione l'intera documentazione occorrente, ha però omesso di rilevare l'improponibilità, così violando l'art. 39 c.p.c. 2.1 — Il primo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e per difetto d'interesse, ex art. 100 c.p.c. Premesso che l'esistenza della scrittura privata del 8.8.2008 non avrebbe mai potuto dedursi nel corso del giudizio d'appello concernente l'annullamento della vendita del 16.12.1972, essendo successiva alla definizione di quest'ultimo, è senz'altro vero che, dalla lettura di Cass. n. 11191/2012, non risulta che la questione sia stata dedotta nel relativo giudizio di legittimità. Ed è ovvio che la rinuncia agli effetti di una sentenza favorevole da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dedursi in quella sede, da parte della Mendolia. Una tale mancanza implicherebbe, di norma, che il giudicato così formatosi sia idoneo a travolgere ogni questione non profferta in giudizio, se attinente a fatti preesistenti all'adozione della pronuncia che quel giudicato abbia determinato. Il che comporta, quale ulteriore corollario, che la predetta Mendolia non avrebbe N. 23013/19 R.G. potuto invocarla nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio per cui è processo. Senonché - premesso che con la sentenza qui impugnata la Corte ha esaminato domande all'evidenza ritenute assorbite in primo grado e riproposte in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 346 c.p.c. - l'odierna ricorrente omette di indicare quando e dove ella abbia sollevato l'eccezione in discorso, nel corso del giudizio, ciò non essendo affatto evincibile dalla lettura del ricorso, che si limita ad esporre la questione riportando la riassuntiva richiesta avanzata dalla Mendolia con l'opposizione stessa (v. p. 6 del ricorso, capo di domanda "2-2"). Non può dunque escludersi che - a fronte delle contestazioni mosse dagli Agnello riguardo all'ennesima opposizione della Mendolia (come riportate a p. 7 del ricorso stesso) - la questione della mancata produzione della scrittura privata prima della formazione del suddetto giudicato esterno sia stata avanzata, per la prima volta, in questa sede di legittimità. Sotto ulteriore profilo, la ricorrente non potrebbe comunque trarre giovamento dall'accoglimento del mezzo in esame, ed è quindi carente d'interesse ex art.100 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è fondata espressamente sul presupposto che la Mendolia sia comproprietaria (e addirittura in quota maggioritaria) del fondo per cui è causa, sicché non può ordinarsi alla stessa il rilascio, se non a seguito della divisione. Tuttavia, se anche venisse meno il titolo di proprietà derivante dalla scrittura privata del 8.8.2008 (ossia, se anche volesse ritenersi che la quota spettante a [OSCURATO:PERSONA] non sia "ritornata" nella disponibilità della Mendolia), non v'è dubbio che essa vanti un ulteriore titolo di proprietà, pro quota, del fondo stesso (cui fa implicito riferimento la N. 23013/19 R.G. stessa Corte siciliana, laddove ne sottolinea la qualità di comproprietaria di maggioranza): si tratta, invero, del 33% indiviso relitto dal de cuius in favore dell'esecutore testamentario, avv. [OSCURATO:PERSONA], e da questi trasferito alla stessa Mendolia (v. capo "2-2" della domanda), del che è traccia in Cass. n. 25880/2020, che in relazione alla precedente opposizione all'esecuzione proposta dalla Mendolia e proprio sulla questione della sua comproprietà indivisa al 33%, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; il che vale anche sotto il profilo del giudicato esterno, com'è noto rilevabile d'ufficio da questa Corte. E' poi appena il caso di precisare che "Nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del 'ne bis in idem" (così, ex multis, Cass. Sez. Un. n. 26482/2007, Cass. n. 24740/2015, Cass. n. 18634/2017; Cass. n. 10578/2018). 3.1 — Il secondo motivo è infondato. Infatti, da quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la scrittura privata del 8.8.2008 ebbe ad oggetto non già il "ritrasferimento" del fondo (peraltro, all'epoca della redazione della stessa scrittura, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto comunque dirsi tecnicamente proprietario pro indiviso, in quanto la sentenza del Tribunale di Palermo del 28.10.2002, con cui era stato annullato il contratto ex art. 427 c.p.c., ha natura costitutiva e non era ancora passata in N. 23013/19 R.G. giudicato), ma solo la rinuncia ad avvalersi dell'annullamento giudiziale. Pertanto, la questione posta circa la natura di vendita meramente obbligatoria del coerede (e quindi, la mancanza di efficacia traslativa dell'impegno così assunto da [OSCURATO:PERSONA]) è assolutamente non pertinente e non coglie nel segno. 4.1 — Il terzo motivo, infine, è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente, infatti, ha omesso di riportare in ricorso il contenuto degli atti di opposizione della Mendolia che si assumono di identico contenuto, onde metterli a confronto. In tal guisa, non ha consentito a questa Corte di verificare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, donde la sua inammissibilità. 5.1 — In definitiva, il ricorso è rigettato perché infondato. Nulla va disposto sulle spese, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 23013/19 R.G. dovuto per il ricorso, a norma del comma
Sentenza Cassazione n. 15911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris