CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è teso ad una preclusa differente e più favorevole ricostruzione del fatto che la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente effettuato sulla base dei dati probatori a disposizione, laddove ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio non trovasse giustificazione nella necessità di recarsi presso il nosocomio, raggiunto solo dopo il controllo presso la abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1