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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 30088/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8984 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8984del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L20 Z133F) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R22 B885X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 903/2020,pubblicata in data 23 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è successivamente subentrata l’[OSCURATO:PERSONA])ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 , n. 602, nei Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo di titolarità dell’INPS, derivanti da omissioni contributive. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nonché dell’art. 617, comma 2, c.p.c..

Il Tribunale di Lecce, rigettata l’opposizione agli atti esecutivi, ha accolto invece l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., dichiarando nullo l’atto di pignoramento per intervenuta prescrizionedel credito.

La Corte di Appello di Lecce, su gravame dell’Agente della ri- scossione e in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato anche la predetta opposizione all’esecuzione, rite- nendo non maturata la prescrizione eccepita.

Ricorre ilSanape, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad es- sere cassata, con rinvio al giudice di primo grado.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., pro- posta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e con la quale si deduce l’avvenuta prescri- zione del credito fatto valere in via esecutiva, con conseguente nullità del pignoramento, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato, che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci- vile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanzan. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudi cante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per lapiù esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6– 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01, nonché, con spe- cifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72-bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto del creditore di procedere ad Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che a questi venga assegnato il credito pignorato, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debitoris.

Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, im- ponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conse- guente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cas- sazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’a rt. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Lecce, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8984 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8984del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L20 Z133F) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R22 B885X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 903/2020,pubblicata in data 23 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è successivamente subentrata l’[OSCURATO:PERSONA])ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 , n. 602, nei Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di crediti iscritti a ruolo di titolarità dell’INPS, derivanti da omissioni contributive. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nonché dell’art. 617, comma 2, c.p.c.. Il Tribunale di Lecce, rigettata l’opposizione agli atti esecutivi, ha accolto invece l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., dichiarando nullo l’atto di pignoramento per intervenuta prescrizionedel credito. La Corte di Appello di Lecce, su gravame dell’Agente della ri- scossione e in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato anche la predetta opposizione all’esecuzione, rite- nendo non maturata la prescrizione eccepita. Ricorre ilSanape, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad es- sere cassata, con rinvio al giudice di primo grado. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., pro- posta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e con la quale si deduce l’avvenuta prescri- zione del credito fatto valere in via esecutiva, con conseguente nullità del pignoramento, infatti, non ha partecipato, nei gradi di merito, il terzo pignorato, che non risulta del resto evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci- vile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanzan. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudi cante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per lapiù esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6– 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01, nonché, con spe- cifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72-bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’effettiva sussistenza del diritto del creditore di procedere ad Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 esecuzione forzata e, quindi, la possibilità che a questi venga assegnato il credito pignorato, con conseguente sua possibilità di agire in via esecutiva nei confronti del predetto terzo: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo debitor debitoris. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, im- ponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conse- guente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cas- sazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado. Ric. n. 8984/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’a rt. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Lecce, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.
Sentenza Cassazione n. 30088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris