CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 45555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] -terza intestataria dei beni immobili confiscati con sentenza della medesima Corte, emessa in data 21 aprile 2023 nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile- diretta ad ottenere la revoca della misura ablatoria e la restituzione a sé dell'intero compendio. 2. Iaia ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione dell'art. 240 cpv. n. 2) cod. pen. e il vizio di motivazione. 3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di mancato accoglimento dell'istanza di restituzione, promossa dal terzo rimasto estraneo al processo, è esperibile unicamente il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3356 del 25/11/2021, dep. 2022, Sacco). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - applicabile sulla base dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché dell'esistenza della voluntas impugnationis (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01) - il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per la decisione al riguardo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Co