CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 05611/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 (dep. il 18 settembre 2024) la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rivalutazione del contenuto di un ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale in data 22 marzo 2021. In particolare si evidenzia che la frazione di pena scontata sine titulo (in ragione del riconoscimento della continuazione avvenuto con ordinanza del 3 giugno 2020) risulta essere antecedente alla cessazione della permanenza del reato associativo, accertato con la decisione relativa al reato più grave. Opera, pertanto, il limite di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -[OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art.657 comma 4 cod.proc.pen. 3. E' stata depositata memoria difensiva con cui si insiste per la ammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la decisione impugnata fa corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati da questa Corte di legittimità (v. Sez. I n. 6072 del 24.5.2017, rv 272102) secondo cui l'istituto delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando (come nel caso di specie) la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P