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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliae; Rilevato che nei primi due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla valutazione effettuata sulla base delle precedenti condotte e della sola informativa di polizia (nella quale sono riportate segnalazioni per reati contro la persona tutte relative a denunce presentate da uno dei figli, per le quali l'interessato è stato assolto ovvero sono risultate infondate) e dell'avviso orale del questore (che si riferisce a condotte risalenti nel tempo), ciò senza tenere conto della positiva relazione dell'UEPE; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale, in quanto il provvedimento si fonderebbe su di un atto, l'informativa di P.G., pervenuta solo il giorno prima dell'udienza e, pertanto, senza che la difesa abbia potuto adeguatamente controdedurre in ordine al contenuto della stessa; Rilevato quanto ai primi due motivi che le doglianze risultano manifestamente infondate in quanto il Tribunale, facendo riferimento agli atti acquisiti in atti ha dato conto degli elementi posti alla base del diniego della richiesta, ciò anche tenendo conto della relazione positiva dell'Uepe e valorizzando in senso contrario il contesto complessivo di riferimento, le segnalazioni pervenute e, anche, la mancata rielaborazione critica del reato, dimostrata da una reiterazione di condotte illecite sono a epoca recente; Rilevato quanto al terzo motivo che non risulta che la difesa abbia richiesto un termine a difesa che, comunque, ha avuto in udienza la possibilità di confrontarsi con gli elementi contenuti nell'informativa per cui, allo stato, la motivazione non è sindacabile e si deve ritenere che non vi sia stata alcuna limitazione del diritto di difesa, ciò anche considerato che l'interessato potrà fondare su evidenze di segno contrario una diversa e ulteriore richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 275062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliae; Rilevato che nei primi due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla valutazione effettuata sulla base delle precedenti condotte e della sola informativa di polizia (nella quale sono riportate segnalazioni per reati contro la persona tutte relative a denunce presentate da uno dei figli, per le quali l'interessato è stato assolto ovvero sono risultate infondate) e dell'avviso orale del questore (che si riferisce a condotte risalenti nel tempo), ciò senza tenere conto della positiva relazione dell'UEPE; Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale, in quanto il provvedimento si fonderebbe su di un atto, l'informativa di P.G., pervenuta solo il giorno prima dell'udienza e, pertanto, senza che la difesa abbia potuto adeguatamente controdedurre in ordine al contenuto della stessa; Rilevato quanto ai primi due motivi che le doglianze risultano manifestamente infondate in quanto il Tribunale, facendo riferimento agli atti acquisiti in atti ha dato conto degli elementi posti alla base del diniego della richiesta, ciò anche tenendo conto della relazione positiva dell'Uepe e valorizzando in senso contrario il contesto complessivo di riferimento, le segnalazioni pervenute e, anche, la mancata rielaborazione critica del reato, dimostrata da una reiterazione di condotte illecite sono a epoca recente; Rilevato quanto al terzo motivo che non risulta che la difesa abbia richiesto un termine a difesa che, comunque, ha avuto in udienza la possibilità di confrontarsi con gli elementi contenuti nell'informativa per cui, allo stato, la motivazione non è sindacabile e si deve ritenere che non vi sia stata alcuna limitazione del diritto di difesa, ciò anche considerato che l'interessato potrà fondare su evidenze di segno contrario una diversa e ulteriore richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 275062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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